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Document 11997E157

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo XVI: Industria
    Articolo 157
    Articolo 130 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 130 - Trattato CEE

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_157/oj

    11997E157

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVI: Industria - Articolo 157 - Articolo 130 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 130 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0249 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0049 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 157

    1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

    A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

    - ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;

    - a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;

    - a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;

    - a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

    2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

    3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

    Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza.

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