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Document 11997E139

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù
    Capo 1: Disposizioni sociali
    Articolo 139
    Articolo 118 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_139/oj

    11997E139

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 1: Disposizioni sociali - Articolo 139 - Articolo 118 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0241 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 139

    1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

    2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

    Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 137, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.

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