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Document 11997E077

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo V: Trasporti
    Articolo 77
    Articolo 88 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 88 - Trattato CEE

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_77/oj

    11997E077

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo V: Trasporti - Articolo 77 - Articolo 88 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 88 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0207 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0028 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 77

    Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

    Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

    La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

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