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Document 11997E077
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title V: Transport#Article 77#Article 81 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 81 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo V: Trasporti
Articolo 77
Articolo 88 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 88 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo V: Trasporti
Articolo 77
Articolo 88 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 88 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo V: Trasporti - Articolo 77 - Articolo 88 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 88 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0207 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0028 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 77 Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.