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Document 11997E068

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone
Articolo 68

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_68/oj

11997E068

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Articolo 68

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0204 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 68

1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.

3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

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