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Document 11997E059

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
    Capo 4: Capitali e pagamenti
    Articolo 59
    Articolo 73 F - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_59/oj

    11997E059

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 4: Capitali e pagamenti - Articolo 59 - Articolo 73 F - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0200 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0026 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 59

    Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

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