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Document 11997E059
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 4: Capital and payments#Article 59#Article 73f - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 4: Capitali e pagamenti
Articolo 59
Articolo 73 F - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 4: Capitali e pagamenti
Articolo 59
Articolo 73 F - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 4: Capitali e pagamenti - Articolo 59 - Articolo 73 F - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0200 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0026 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 59 Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.