EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E031

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo I: Libera circolazione delle merci
Capo 2: Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri
Articolo 31
Articolo 37 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 37 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_31/oj

11997E031

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo I: Libera circolazione delle merci - Capo 2: Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri - Articolo 31 - Articolo 37 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 37 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0189 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0017 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 31

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

Top