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Document 11997E023
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title I: Free movement of goods#Article 23#Article 9 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 9 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo I: Libera circolazione delle merci
Articolo 23
Articolo 9 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 9 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo I: Libera circolazione delle merci
Articolo 23
Articolo 9 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 9 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo I: Libera circolazione delle merci - Articolo 23 - Articolo 9 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 9 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0187 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0011 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 23 1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. 2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.