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Document 11997E007
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part One: Principles#Article 7#Article 4 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 4 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte prima: Principi
Articolo 7
Articolo 4 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 4 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte prima: Principi
Articolo 7
Articolo 4 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 4 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte prima: Principi - Articolo 7 - Articolo 4 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 4 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0183 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 7 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: - un PARLAMENTO EUROPEO; - un CONSIGLIO; - una COMMISSIONE; - una CORTE DI GIUSTIZIA; - una CORTE DEI CONTI. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.