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Documento 11997D014
Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts - Part three - General and final Provisions - Article 14
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14
GU C 340 del 10.11.1997, pag. 79
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0079
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14 1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.