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Documento 11997D014

    Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14

    GU C 340 del 10.11.1997, pag. 79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ams/art_14/sign

    11997D014

    Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0079


    Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 14

    1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

    2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

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