This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11994NN15/09
ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, ANNEX XV - List provided for in Article 151 of the Act of Accession - IX. TAXATION
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - IX. FISCALITÀ
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - IX. FISCALITÀ
GU C 241 del 29.8.1994, p. 335
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - IX. FISCALITÀ
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0335
IX. FISCALITÀ 1. 372 L 0464: Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1 ), modificata da ultimo da: - 392 L 0078: Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5). In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 il Regno di Svezia può rinviare fino al 1° gennaio 1996 l'applicazione dell'accisa proporzionale sulle sigarette. 2. 377 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 394 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994 (GU n. L 60 del 3.3.1994, pag. 16). Austria a) In deroga agli articoli 12 e 13 bis, paragrafo 1: la Repubblica d'Austria può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1996: - un'aliquota ridotta dell'IVA del 10 % per le attività ospedaliere nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale e per i trasporti di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati effettuati da organismi debitamente autorizzati; - un'aliquota normale dell'IVA del 20 % per la prestazione di cure da parte di medici nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale; - un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, per le forniture effettuate da enti operanti nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale. Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. b) Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) la Repubblica d'Austria può applicare una seconda aliquota normale nei territori di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. c) Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, la Repubblica d'Austria può accordare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecu. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. d) Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 la Repubblica d'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta i trasporti internazionali di persone effettuati da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli a motore non immatricolati in Austria, alle seguenti condizioni: - questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000; - il percorso effettuato in Austria sarà tassato secondo una base imponibile media per persona e per chilometro; - il sistema non implicherà controlli fiscali alle frontiere tra gli Stati membri; - questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. e) In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, non inferiore comunque al 10 %. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. f) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), la Repubblica d'Austria può applicare un'aliquota ridotta per i servizi di ristorazione. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. g) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), la Repubblica d'Austria può applicare un'aliquota ridotta per la fornitura di vini di produzione propria effettuata direttamente dal produttore e la fornitura di veicoli a trazione elettrica, non inferiore comunque al 12 %. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. h) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), la Repubblica d'Austria può assoggettare all'imposta: - fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2 dell'allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnici a titolo professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale; - le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E. Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. i) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) la Repubblica d'Austria può esentare dall'imposta sul valore aggiunto: - le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai servizi pubblici postali finché il Consiglio non avrà adottato un regime comune di imposizione per tali prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri attuali che applicano un'esenzione totale cesseranno di applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino al 31 dicembre 1995; - le operazioni elencate ai punti 7 e 16 dell'allegato F, fintanto che le stesse esenzioni sono applicate ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali, - con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, dall'Austria ad uno Stato membro o a un paese terzo e viceversa, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza, fintanto che la stessa esenzione si applica ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. Finlandia j) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, la Repubblica di Finlandia può applicare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore all'equivalente di 10 000 ecu in valuta nazionale. k) Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, la Repubblica di Finlandia può continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni: - questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000; - questa esenzione può applicarsi alle navi di almeno 10 metri di lunghezza non costruite per essere imbarcazioni da diporto o destinate ad attività sportive; - questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. l) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), la Repubblica di Finlandia può, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28l terdecies, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di organismi di interesse pubblico. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. m) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e fintanto che tali transazioni sono soggette ad imposta da parte di uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia può tassare le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E. Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. n) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto: - i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F; - le operazioni elencate ai punti 7, 16 e 17 dell'allegato F. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. Norvegia o) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1: il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1995, continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi che non erano soggetti all'imposta sul valore aggiunto prima della data di adesione. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. p) In deroga all'articolo 13 ter, lettera b, punto 1: il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1995, esentare dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero e in settori aventi funzioni analoghe, compresi le sistemazioni in ostelli e villette, nonché l'affitto e la locazione di terreni attrezzati per il campeggio. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. q) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto taluni gruppi di soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu. r) In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, il Regno di Norvegia può continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni: - questa esenzione può applicarsi alle navi di almeno 15 metri di lunghezza che sono adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, al trasporto di merci o ad operazioni di rimorchio, recupero, salvataggio e che sono impiegate come rompighiaccio nelle acque norvegesi, ovvero alle forniture di navi adibite alla ricerca, al servizio di previsioni meteorologiche o ad attività di addestramento in relazione alle attività non contemplate dall'articolo 15, paragrafo 5; - questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000; - questa misura, destinata a semplificare la procedura di imposizione, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. s) In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore o fino al 31 dicembre 1995, ove tale data sia anteriore, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi di cui al terzo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), eccetto la prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. t) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2 lettera a), il Regno di Norvegia può durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28l, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali, libri e riviste. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. u) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni elencate ai punti 1, 2, 6, 10, 16, 17 e 27 dell'allegato F. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. v) In deroga all'articolo 33: il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1999, continuare ad applicare l'imposta nazionale sugli investimenti per l'acquisto di beni destinati ad essere impiegati in attività commerciali. Durante questo periodo, il Regno di Norvegia riduce gradualmente l'aliquota di tale imposta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. Svezia w) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e al punto 7 dell'allegato H: il Regno di Svezia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la vendita di biglietti d'ingresso nei cinema fino al 31 dicembre 1995. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. x) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Svezia può applicare la seguente procedura semplificata per le piccole e medie imprese, purché le disposizioni siano conformi al trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare agli articoli 95 e 96: - presentazione delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale; - applicazione di una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto per i soggetti passivi la cui cifra di affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu. y) In applicazione dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a), il Regno di Svezia è autorizzato a consentire ai soggetti passivi di presentare documenti ricapitolativi annui alle condizioni in esso previste. z) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), il Regno di Svezia può, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28l terdecies, applicare esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17, della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda la fornitura di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, la fornitura di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione e altri servizi connessi concernenti i periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. aa) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), fintanto che la stessa esenzione è applicata a uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Svezia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto: - i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F; - le operazioni elencate ai punti 1, 16 e 17 dell'allegato F. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. 3. 392 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1), modificata da ultimo da: - 392 L 0108: Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124). La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono mantenere limiti quantitativi alle importazioni di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, bevande spiritose, vini e birra da altri Stati membri alle condizioni stabilite nell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio. Tali limiti sono: Prodotti a base di tabacco: - 300 sigarette - 150 sigaretti (sigari di peso massimo pari a 3 grammi ciascuno) o - 75 sigari o - 400 grammi di tabacco da fumo Bevande alcoliche >SPAZIO PER TABELLA> La Finlandia, la Norvegia e la Svezia adottano le misure necessarie per garantire che non siano autorizzate importazioni di birra da paesi terzi a condizioni più favorevoli di quelle stabilite per le importazioni da altri Stati membri. 4. 392 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 8) In deroga all'articolo 2, il Regno di Svezia può posporre fino al 1° gennaio 1999 l'applicazione di un'accisa minima generale pari al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla categoria di prezzo più richiesta. 5. 392 L 0081: Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 12), modificata da ultimo da: - 392 L 0108: Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124) e 392 D 0510: Decisione 92/510/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 16). a) In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere, fino al 31 dicembre 1998, l'accisa sugli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per il trasporto dei passeggeri all'interno delle acque norvegesi. b) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si pongano in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere: - aliquote d'accisa ridotte sul carburante per gli autobus di linea; - un'aliquota d'accisa ridotta sul carburante per le imbarcazioni da diporto. c) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere: - l'esenzione dall'accisa per i carburanti rispettosi dell'ambiente destinati a motoseghe ed altri attrezzi; - l'esenzione dall'accisa per i carburanti organici ed il metano derivato da procedimenti organici; - l'esenzione dall'accisa per gli oli residui per riscaldamento; - l'esenzione dall'accisa per il carburante destinato a motoslitte e imbarcazioni fluviali nelle zone in cui non esistono strade; - l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali utilizzati per l'aviazione privata. d) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica d'Austria può mantenere l'esenzione dall'accisa per il GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale. e) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia può mantenere: - aliquote d'accisa ridotte sul carburante per motori diesel e sul gasolio a basso tenore di zolfo; - aliquote d'accisa ridotte sulla benzina con piombo e senza piombo riformulata. f) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia può mantenere: - l'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi; - l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali usati nelle imbarcazioni private da diporto. g) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e, segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia può mantenere: - un'aliquota d'accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali; - aliquote fiscali ridotte per il gasolio e il gasolio leggero per riscaldamento conformemente alle classificazioni ambientali. h) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia può mantenere l'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui. 6. 392 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 21). In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il Regno di Svezia può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1997, un'aliquota d'accisa ridotta alle birre aventi un titolo alcolometrico non superiore al 3,5 % vol, a condizione che tale aliquota non si situi in alcun momento al di sotto dell'aliquota minima prevista dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio.