EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11994NN15/04

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - IV. STATISTICHE

GU C 241 del 29.8.1994, p. 324 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

11994NN15/04

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - IV. STATISTICHE

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0324


IV. STATISTICHE

1. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da:

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire la raccolta dei dati richiesti da tale direttiva fino al 1° gennaio 1997.

Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, essa deve fornire, con scadenza mensile, dati relativi all'indice della produzione industriale.

2. 390 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:

- 393 R 0761: Regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU n. L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1° gennaio 1997.

Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla «NACE REV 1».

3. 391 D 3731: Decisione 3731/91/CECA della Commissione, del 18 ottobre 1991, recante modifica dei questionari contenuti nell'allegato delle decisioni 1566/86/CECA, 4104/88/CECA e 3938/89/CECA (GU n. L 359 del 30.12.1991, pag. 1).

La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire fino al 1° gennaio 1996 la raccolta dei dati indicati nel questionario 2-73 «Consegne di acciaio sul mercato nazionale per prodotti e per industrie consumatrici» di cui all'allegato di tale decisione.

4. 391 R 3924: Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU n. L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1° gennaio 1997.

Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla «NACE REV 1».

5. 393 R 0696: Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

Per la Repubblica d'Austria, il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6. 393 R 2186: Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 1).

La Repubblica d'Austria è autorizzata a differire l'applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 1996.

Tuttavia le indagini statistiche sull'industria sono svolte con effetto a decorrere dalla data di adesione.

Top