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Document 11994NN01/11/C9

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI - C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - IX. PRODOTTI ALIMENTARI

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11994NN01/11/C9

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI - C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - IX. PRODOTTI ALIMENTARI

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0212


IX. PRODOTTI ALIMENTARI

1. 376 L 0118: Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:

- 378 L 0630: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12),

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 383 L 0635: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37),

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) "floedepulver" in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Graeddpulver" in Svezia, "kermajauhe/graeddpulver" in Finlandia e "floetepulver" in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).».

2. 379 L 0112: Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22),

- 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38),

- 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17),

- 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27).

a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

«- in finlandese

"saeteilytetty, kaesitelty ionisoivalla saeteilyllae",

- in norvegese

"bestraalt, behandlet med ioniserende straaling",

- in svedese

"bestraalad, behandlad med joniserande straalning".»

b) Nell'articolo 9, paragrafo 6, ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 22.06 del sistema armonizzato.

c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«- in finlandese

"viimeinen kaeyttoeajankohta",

- in norvegese

"siste forbruksdag",

- in svedese

"sista foerbrukningsdagen".»

d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 22.04 del sistema armonizzato.

3. 380 L 0590: Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«LIITE»

«VEDLEGG»

«BILAGA».

b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«Tunnus»

4. 389 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).

Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»

5. 391 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35).

a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição» si aggiunge quanto segue:

«- in finlandese

"AEidinmaidonkorvike" e "Vierotusvalmiste"

- in norvegese

"Morsmelkerstatning" e "Tilskuddsblanding"

- in svedese

"Modersmjoelksersaettning" e "Tillskottsnaering"»

b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Leite para lactentes» e «Leite de transiçâo» si aggiunge quanto segue:

«- in finlandese

"Maitopohjainen aeidinmaidonkorvike" e "Maitopohjainen vierotusvalmiste"

- in norvegese

"Morsmelkerstatning utelukkende basert paa melk" e "Tilskuddsblanding utelukkeyde basert paa melk"

- in svedese

"Modersmjoelksersaettning uteslutande baserad paa mjoelk" e "Tillskottsnaering uteslutande baserad paa mjoelk"».

6. 393 L 0077: Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23).

Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:

«f) "must", con l'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi; in norvegese "eplemost" per il succo di mela senza aggiunta di zucchero;

g) "taeysmehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantità massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti;

h) "tuoremehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri o di altri ingredienti e senza trattamenti termici;

i) "mehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta usata per succhi con aggiunta di acqua o zuccheri e con un contenuto di succo pari ad almeno il 35% del peso.».

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