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Document 11994N150

    ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO VI : AGRICOLTURA - CAPO 2 : Altre disposizioni - Articolo 150

    GU C 241 del 29.8.1994, p. 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/art_150/sign

    11994N150

    ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO VI : AGRICOLTURA - CAPO 2 : Altre disposizioni - Articolo 150

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0047


    Articolo 150

    1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.

    2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese.

    Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1° gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione.

    3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.

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