This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11994N069
ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - PART FOUR : TRANSITIONAL MEASURES - TITLE III : TRANSITIONAL MEASURES CONCERNING AUSTRIA - CHAPTER 1 : Free movement of goods - Sole section : Standards and environment - Article 69
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO III : MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL' AUSTRIA - CAPO 1 : Libera circolazione delle merci - Sezione unica : Norme e ambiente - Articolo 69
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO III : MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL' AUSTRIA - CAPO 1 : Libera circolazione delle merci - Sezione unica : Norme e ambiente - Articolo 69
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/art_69/sign
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO III : MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL' AUSTRIA - CAPO 1 : Libera circolazione delle merci - Sezione unica : Norme e ambiente - Articolo 69
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0035
TITOLO III MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'AUSTRIA CAPO 1 Libera circolazione delle merci Sezione unica Norme e ambiente Articolo 69 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato VIII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano all'Austria. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.