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Document 11992MH/12

Trattato sull'Unione europea - Titolo III: Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Articolo H.12

GU C 191 del 29.7.1992, p. 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2002

11992MH/12

Trattato sull'Unione europea - Titolo III: Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Articolo H.12

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0047


12) Il testo dell'articolo 32 quinto è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32 quinto

1. Alla Corte di giustizia è affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 41.

2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado.

3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.»

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