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Documento 11992E215
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART SIX : GENERAL AND FINAL PROVISIONS # ARTICLE 215
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 215
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 215
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
GU C 224 del 31.8.1992, p. 75
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Vigente
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - ARTICOLO 215 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0075
Articolo 215 La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.