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Document 11992E212
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART SIX : GENERAL AND FINAL PROVISIONS # ARTICLE 212
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 212
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 212
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
GU C 224 del 31.8.1992, p. 74
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - ARTICOLO 212 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0074
Articolo 212 (Articolo abrogato dall'articolo 24, paragrafo 2 del trattato di fusione) [Vedere articolo 24, paragrafo 1 del trattato di fusione che si legge come segue: 1. Alla data dell'entrata in vigore del presente trattato, i funzionari e gli altri agenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica diventano funzionari ed altri agenti delle Comunità europee e fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.]