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Document 11992E173

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1: LE ISTITUZIONI
SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA
ARTICOLO 173

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_173/oj

11992E173

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1: LE ISTITUZIONI - SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA - ARTICOLO 173 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0062


Articolo 173

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

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