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Document 11992E173
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART FIVE: INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY # TITLE I: PROVISIONS GOVERNING THE INSTITUTIONS # CHAPTER 1: THE INSTITUTIONS # SECTION 4: THE COURT OF JUSTICE # ARTICLE 173
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1: LE ISTITUZIONI
SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA
ARTICOLO 173
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1: LE ISTITUZIONI
SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA
ARTICOLO 173
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1: LE ISTITUZIONI - SEZIONE QUARTA: LA CORTE DI GIUSTIZIA - ARTICOLO 173 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0062
Articolo 173 La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.