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Document 11992E138D

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 : LE ISTITUZIONI
SEZIONE PRIMA : IL PARLAMENTO EUROPEO
ARTICOLO 138D

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

GU C 224 del 31.8.1992, p. 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_138d/oj

11992E138D

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1 : LE ISTITUZIONI - SEZIONE PRIMA : IL PARLAMENTO EUROPEO - ARTICOLO 138D /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0056


Articolo 138 D

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

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