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Document 11992E138D
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART FIVE : INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY # TITLE I : PROVISIONS GOVERNING THE INSTITUTIONS # CHAPTER 1 : THE INSTITUTIONS # SECTION 1 : THE EUROPEAN PARLIAMENT # ARTICLE 138D
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 : LE ISTITUZIONI
SEZIONE PRIMA : IL PARLAMENTO EUROPEO
ARTICOLO 138D
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 : LE ISTITUZIONI
SEZIONE PRIMA : IL PARLAMENTO EUROPEO
ARTICOLO 138D
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
GU C 224 del 31.8.1992, p. 56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1 : LE ISTITUZIONI - SEZIONE PRIMA : IL PARLAMENTO EUROPEO - ARTICOLO 138D /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0056
Articolo 138 D Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.