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Document 11992E119

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU
CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI
ARTICOLO 119

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_119/oj

11992E119

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU - CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI - ARTICOLO 119 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045


Articolo 119

Ciascuno Stato membro assicura durante la prima, tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

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