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Document 11992E095

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 2 : DISPOSIZIONI FISCALI
ARTICOLO 95

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_95/oj

11992E095

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - CAPO 2 : DISPOSIZIONI FISCALI - ARTICOLO 95 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0031


Articolo 95

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, li disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che precedono.

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