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Document 11992E095
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # TITLE V : COMMON RULES ON COMPETITION TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS # CHAPITRE 2 : TAX PROVISIONS # ARTICLE 95
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 2 : DISPOSIZIONI FISCALI
ARTICOLO 95
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 2 : DISPOSIZIONI FISCALI
ARTICOLO 95
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - CAPO 2 : DISPOSIZIONI FISCALI - ARTICOLO 95 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0031
Articolo 95 Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, li disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che precedono.