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Document 11992E090

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1 : REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1 : REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
ARTICOLO 90

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

GU C 224 del 31.8.1992, p. 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_90/oj

11992E090

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - CAPO 1 : REGOLE DI CONCORRENZA - SEZIONE 1 : REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE - ARTICOLO 90 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0029


Articolo 90

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

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