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Document 11992E073G

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA : POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III : LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 4 : CAPITALI E PAGAMENTI
ARTICOLO 73G

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

GU C 224 del 31.8.1992, p. 26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_73g/oj

11992E073G

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA : POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III : LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 4 : CAPITALI E PAGAMENTI - ARTICOLO 73G /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0026


Articolo 73 G

1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228 A, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 228 A, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

2. Fatto salvo l'articolo 224 E fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

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