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Document 11992E060
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART THREE: COMMUNITY POLICIES # TITLE III: FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL # CHAPTER 3: SERVICES # ARTICLE 60
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 3: I SERVIZI
ARTICOLO 60
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 3: I SERVIZI
ARTICOLO 60
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 3: I SERVIZI - ARTICOLO 60 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0023
Articolo 60 Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale, b) attività di carattere commerciale, c) attività artigiane, d) le attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.