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Document 11992E044

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
    TITOLO II: AGRICULTURA
    ARTICOLO 44

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_44/oj

    11992E044

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO II: AGRICULTURA - ARTICOLO 44 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0019


    Articolo 44

    1. Nel corso del periodo transitorio, sempreché la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:

    - temporaneamente sospese o ridotte,

    - ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

    Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.

    2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, né ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.

    3. Non appena entrato in vigore il presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.

    Tali criteri tengono particolarmento conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi e parimenti della necessità di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.

    La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.

    Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato.

    4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

    Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.

    Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.

    5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.

    6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.

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