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Document 11992E003

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    PARTE PRIMA: PRINCIPI
    ARTICOLO 3

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_3/oj

    11992E003

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE PRIMA: PRINCIPI - ARTICOLO 3 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0008


    Articolo 3

    Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

    a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

    b) una politica commerciale comune;

    c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

    d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100 C;

    e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

    f) una politica comune nel settore dei trasporti;

    g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

    h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

    i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

    j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

    k) una politica nel settore dell'ambiente;

    l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

    m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

    n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

    o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

    p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

    q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

    r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

    s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

    t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

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