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Document 11979HN08/02

    ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, ALLEGATO VIII ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 128 DELL' ATTO DI ADESIONE, II. LEGISLAZIONE FISCALE

    Legal status of the document In force

    11979HN08/02

    ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, ALLEGATO VIII ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 128 DELL' ATTO DI ADESIONE, II. LEGISLAZIONE FISCALE

    Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0163


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    II . LEGISLAZIONE FISCALE

    1 . Seconda direttiva 68/228/CEE del Consiglio , dell'11 aprile 1967 ( GU n . 71 del 14 . 4 . 1967 , pag . 1303/67 ) .

    a ) La Repubblica ellenica può applicare per tre anni al massimo , alle condizioni previste da questa direttiva , l'articolo 17 , quarto trattino .

    b ) La Repubblica ellenica può applicare l'articolo 17 , ultimo trattino , sino al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri .

    Tale agevolazione si può tuttavia applicare soltanto al momento in cui vengono messe in applicazione aliquote ridotte .

    2 . Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 ( GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 ) .

    a ) Per l'applicazione dell'articolo 24 , paragrafi da 2 a 6 , la Repubblica ellenica può concedere una franchigia dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua non superi il controvalore in moneta nazionale di 10 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno della sua adesione .

    b ) Per l'applicazione dell'articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b ) , la Repubblica ellenica è autorizzata ad esentare , alle condizioni previste dall'articolo 28 , paragrafo 4 , le seguenti operazioni elencate nell'allegato F :

    " 2 . prestazioni di servizi degli autori , artisti , interpreti artistici , avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche , purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 ;

    9 . prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari ;

    12 . erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico ;

    16 . cessioni di edifici e di terreni , di cui all'articolo 4 , paragrafo 3 ;

    18 . forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonché forniture , locazioni , riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio ;

    23 . forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di aeromobili , impiegati da istituzioni dello Stato nonché forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio ;

    25 . forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di navi da guerra " .

    3 . Direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 ( GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 ) ,

    modificata da :

    - direttiva 72/230/CEE , del 12 giugno 1972 ( GU n . L 139 del 17 . 6 . 1972 , pag . 28 ) ,

    - direttiva 78/1032/CEE , del 19 dicembre 1978 ( GU n . L 366 del 28 . 12 . 1978 , pag . 28 ) ,

    - direttiva 78/1033/CEE , del 19 dicembre 1978 ( GU n . L 366 del 28 . 12 . 1978 , pag . 31 ) .

    In deroga dell'articolo 6 , paragrafo 2 , della direttiva 69/169/CEE , nella versione modificata dell'articolo 3 , lettera a ) , della direttiva 78/1032/CEE , la Repubblica ellenica può , fino alla messa in applicazione del sistema comune dell'IVA e comunque per un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1983 , non prendere le misure riguardanti le vendite nella fase del commercio al dettaglio , necessarie per permettere , nei casi ed alle condizioni stabiliti ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo 6 , lo sgravio delle imposte sulla cifra d'affari per le cessioni di merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono dal suo territorio .

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