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Document 11979H/AFI/PCD/ADP

    ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, PROCEDURA D' INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L' ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI

    GU L 291 del 19.11.1979, p. 191 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1979/fna_1/pcd_1/sign

    11979H/AFI/PCD/ADP

    ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, PROCEDURA D' INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L' ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI

    Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0191


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    Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni

    I

    1 . Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ellenica ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota alla Repubblica ellenica dopo la trasmissione al Consiglio .

    2 . Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata della Repubblica ellenica , che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni .

    3 . Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni .

    4 . Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale , composto da rappresentanti delle Comunità e della Repubblica ellenica .

    5 . Da parte delle Comunità , membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine . La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori .

    6 . Il comitato interinale è assistito da un segretariato , che è quello della conferenza , all'uopo mantenuto in funzione .

    7 . Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni .

    8 . Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà , la questione può essere discussa a livello ministeriale , su domanda della Repubblica ellenica .

    9 . La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dalla Repubblica ellenica e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla sua qualità di futuro membro delle Comunità .

    II

    La Repubblica ellenica prende le misure necessarie affinché la sua adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3 , paragrafo 2 , e all'articolo 4 , paragrafo 2 , dell'atto relativo alle condizoni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo , per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto , contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione .

    Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri , di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , seconda frase e paragrafo 2 , esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione , la Repubblica ellenica sarà invitata a partecipare , dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate , all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione .

    III

    Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 118 dell'atto relativo alle condizioni di adesione , i rappresentanti della Repubblica ellenica sono associati ai * vori in qualita di osservatori accanto * rappresentanti degli Stati membri attuali .

    Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1 * gennaio 1981 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità . Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti della Repubblica ellenica secondo la procedura di cui al comma precedente .

    IV

    Le consultazioni tra la Repubblica ellenica e la Commissione , di cui all'articolo 49 , paragrafo 2 , dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati , iniziano ancor prima dell'adesione .

    V

    La Repubblica ellenica s'impegna a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 del protocollo n . 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detto protocollo .

    VI

    Le istituzioni delle Comunità emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 147 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati .

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