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Document 11972B063
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, PART FOUR TRANSITIONAL MEASURES, TITLE II AGRICULTURE, CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS, ARTICLE 63
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUARTA MISURE TRANSITORIE, TITOLO II AGRICOLTURA, CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 63
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUARTA MISURE TRANSITORIE, TITOLO II AGRICOLTURA, CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 63
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1972/act_1/art_63/sign
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUARTA MISURE TRANSITORIE, TITOLO II AGRICOLTURA, CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 63
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0028
++++ Articolo 63 1 . Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo , in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà , tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n . 120/67/CEE o , secondo i casi , dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli . Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974 ; la loro applicazione non può andare oltre questa data . 2 . Il Consiglio , deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea , può prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1 .