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Document 11957E203
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART FIVE - INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY, TITLE II - FINANCIAL PROVISIONS, ARTICLE 203
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ARTICOLO 203
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ARTICOLO 203
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ARTICOLO 203
++++ ( 1 ) L'ESERCIZIO FINANZIARIO HA INIZIO IL 1 GENNAIO E SI CHIUDE AL 31 DICEMBRE . ( 2 ) CIASCUNA ISTITUZIONE DELLA COMUNITA ELABORA UNO STATO DI PREVISIONE DELLE PROPRIE SPESE . LA COMMISSIONE RAGGRUPPA TALI STATI DI PREVISIONE IN UN PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO , ALLEGANDOVI UN PARERE CHE PUO IMPORTARE PREVISIONI DIVERGENTI . LA COMMISSIONE DEVE SOTTOPORRE AL CONSIGLIO IL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO CHE NE PRECEDE L'ESECUZIONE . OGNI QUALVOLTA IL CONSIGLIO INTENDA DISCOSTARSI DAL PROGETTO PRELIMINARE , CONSULTA LA COMMISSIONE ED EVENTUALMENTE LE ALTRE ISTITUZIONI INTERESSATE . ( 3 ) IL CONSIGLIO , CON DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA , STABILISCE IL PROGETTO DI BILANCIO E LO TRASMETTE SUCCESSIVAMENTE ALL'ASSEMBLEA . IL PROGETTO DI BILANCIO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO CHE NE PRECEDE L'ESECUZIONE . L'ASSEMBLEA HA IL DIRITTO DI PROPORRE AL CONSIGLIO MODIFICAZIONI AL PROGETTO DI BILANCIO . ( 4 ) QUALORA , ENTRO UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO IL BILANCIO , L'ASSEMBLEA ABBIA DATO LA SUA APPROVAZIONE OVVERO NON ABBIA TRASMESSO IL SUO PARERE AL CONSIGLIO , IL PROGETTO DI BILANCIO SI CONSIDERA DEFINITIVAMENTE STABILITO . QUALORA , ENTRO TALE TERMINE , L'ASSEMBLEA ABBIA PROPOSTO MODIFICAZIONI , IL PROGETTO DI BILANCIO COSI MODIFICATO VIENE TRASMESSO AL CONSIGLIO . QUEST'ULTIMO DELIBERA IN PROPOSITO CON LA COMMISSIONE ED EVENTUALMENTE CON LE ALTRE ISTITUZIONI INTERESSATE E STABILISCE DEFINITIVAMENTE IL BILANCIO , DELIBERANDO A MAGGIORANZA QUALIFICATA . ( 5 ) AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA PARTE DEL BILANCIO RELATIVA AI FONDO SOCIALE EUROPEO , AI VOTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO E ATTRIBUITA LA SEGUENTE PONDERAZIONE : BELGIO ... 8 GERMANIA ... 32 FRANCIA ... 32 ITALIA ... 20 LUSSEMBURGO ... 1 PAESI BASSI ... 7 LE DELIBERAZIONI SI REPUTANO VALIDE QUANDO ABBIANO OTTENUTO ALMENO 67 VOTI .