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Document 11957E045
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART TWO - FOUNDATIONS OF THE COMMUNITY, TITLE II - AGRICULTURE, ARTICLE 45
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO II - AGRICOLTURA, ARTICOLO 45
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO II - AGRICOLTURA, ARTICOLO 45
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO II - AGRICOLTURA, ARTICOLO 45
Articolo 45 1. In attesta che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri: - disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e - bisogni d'importazione, lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori. Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità. La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità. 2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente trattato e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali. Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore. Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio. I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per l'applicazione dei due precedenti commi. In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa. Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione. 3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.