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Document 11957E045

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO II - AGRICOLTURA, ARTICOLO 45

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_45/sign

    11957E045

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO II - AGRICOLTURA, ARTICOLO 45


    Articolo 45

    1. In attesta che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:

    - disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e

    - bisogni d'importazione,

    lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.

    Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.

    La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.

    2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente trattato e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.

    Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.

    Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.

    I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per l'applicazione dei due precedenti commi.

    In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.

    Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.

    3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.

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