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Document 11957E017

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 17

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_17/sign

11957E017

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 17


Articolo 17

1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.

Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10 % dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 14.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95.

4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreché lo Stato lo abolisca al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato.

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