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Document 11957000000000000000
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART TWO - FOUNDATIONS OF THE COMMUNITY, TITLE I - FREE MOVEMENT OF GOODS, CHAPTER 1: THE CUSTOMS UNION, SECTION 1: ELIMINATION OF CUSTOMS DUTIES BETWEEN MEMBER STATES, ARTICLE 15
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 15
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 15
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 15
Articolo 15 1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione. 2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.