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Document 11957E/PRO/CJ/27

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 27

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003; abrogato e sostituito da 12001C/PRO/02

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/pro_12/art_27/sign

    11957E/PRO/CJ/27

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 27


    Articolo 27

    Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

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