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Document 11957E/PRO/CJ/27
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, TITLE III - PROCEDURE, ARTICLE 27
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 27
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 27
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003; abrogato e sostituito da 12001C/PRO/02
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/pro_12/art_27/sign
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 27
Articolo 27 Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.