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Document 11957A160C

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA
ARTICOLO 160C

GU C 191 del 29.7.1992, p. 55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

11957A160C

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA - ARTICOLO 160C

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0055


Articolo 160 C

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni delle Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forme, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

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