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Document 11951K060

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO V: PREZZI, ARTICOLO 60

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ceca/art_60/sign

    11951K060

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO V: PREZZI, ARTICOLO 60


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    Articolo 60

    1 . Sono vietate in materia di prezzi le pratiche contrarie agli articoli 2 , 3 e 4 e segnatamente :

    - le pratiche di concorrenza sleale , in particolare i ribassi di prezzi meramente temporanei o meramente locali tendenti , nell'interno del mercato comune , al conseguimento di una posizione di monopolio ;

    - le pratiche discriminatorie implicanti , nel mercato comune , l'applicazione da parte d'un venditore di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili , specialmente in considerazione della cittadinanza degli acquirenti .

    L'Alta Autorità potrà definire , con decisioni prese dopo consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio , le pratiche che sono oggetto di questo divieto .

    2 . Ai fini sopra enunziati :

    a ) i listini dei prezzi e le condizioni di vendita praticate dalle imprese sul mercato comune devono essere rese pubbliche , nei limiti e nelle forme ordinate dall'Alta Autorità , dopo consultazione del Comitato consultivo ; l'Alta Autorità , se riconosce che la scelta , da parte d'una impresa , del punto in base al quale essa determina il suo listino mostra un carattere anormale e permette segnatamente di eludere le disposizioni del comma seguente , rivolge a questa impresa le raccomandazioni appropriate ;

    b ) i modi di quotazione applicati non devono avere l'effetto di introdurre nei prezzi praticati da un'impresa sul mercato comune , ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del suo listino :

    - aumenti rispetto al prezzo previsto da detto listino per un'operazione equiparabile ;

    - oppure ribassi su questo prezzo , l'ammontare dei quali ecceda :

    - sia la quantità che permetta di pareggiare l'offerta fatta sul listino , determinato in base ad altro punto che procuri all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna ;

    - sia i limiti fissati per ciascuna categoria di prodotti , tenendo conto eventualmente della loro origine e della loro destinazione , per decisioni dell'Alta Autorità prese dopo parere del Comitato consultivo .

    Queste decisioni sono prese quando si fa evidente la loro necessità , per impedire turbamenti nel complesso o in una parte del mercato comune , oppure squilibri che risultino da divergenza tra i modi di quotazione usati per un prodotto e per le materie adoperate nella sua fabbricazione . Queste decisioni non impediscono alle imprese di pareggiare le loro offerte con le condizioni fatte da imprese esterne alle Comunità , a condizione che queste operazioni siano notificate all'Alta Autorità che può , in caso d'abuso , limitare o abolire , in riguardo alle imprese in argomento , il beneficio di questa deroga .

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