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Document 11951K003
Treaty establishing the European Coal and Steel Community - Title I - The European Coal and Steel Community - Article 3
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO PRIMO - DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, ARTICOLO 3
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO PRIMO - DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, ARTICOLO 3
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO PRIMO - DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, ARTICOLO 3
++++ Articolo 3 Le istituzioni della Comunità , nei limiti delle loro attribuzioni e nell'interesse comune , devono : a ) vigilare sull'approvvigionamento regolare del mercato comune , tenendo conto dei bisogni dei paesi terzi ; b ) assicurare a tutti i consumatori del mercato comune posti in condizioni equiparabili uguale accesso alle fonti di produzione ; c ) vigilare affinché si stabiliscano i prezzi più bassi a condizioni che non provochino alcun aumento correlativo dei prezzi praticati dalle medesime imprese in altre operazioni e neppure dell'insieme dei prezzi in altro periodo nel tempo stesso permettendo gli ammortamenti necessari e riservando ai capitali investiti possibilità normali di rimunerazione ; d ) vigilare sul mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare e migliorare la loco capacità di produzione e a promuovere una politica di impiego razionale delle risorse naturali evitandone l'esaurimento inconsiderato ; e ) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera , permettendone l'uguagliamento nel progresso in ciascuna industria di sua competenza ; f ) promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di limiti equi nei prezzi praticati sui mercati esteri ; g ) promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione e parimenti il miglioramento della qualità , a condizione che evitino contro le industrie concorrenti qualunque protezione che un'azione illegittima condotta da esse o in loro favore non giustifichi .