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Document 02022R1478-20231019

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1478/2023-10-19

    02022R1478 — IT — 19.10.2023 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1478 DELLA COMMISSIONE

    del 6 settembre 2022

    che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

    (GU L 233 del 8.9.2022, pag. 18)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2158 DELLA COMMISSIONE  del 17 ottobre 2023

      L 

    1

    18.10.2023


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 163, 29.6.2023, pag.  111 ((UE) 2022/1478)




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1478 DELLA COMMISSIONE

    del 6 settembre 2022

    che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia



    Articolo 1

    1.  

    ►C1  Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019900081 e 7019900084 ) spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 00 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019900083 ), ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate di seguito: ◄

    ▼M1



    Paese

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Turchia

    Saertex Turkey Tekstil Ltd. Ști.

    C115

    Turchia

    Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ș.

    C116

    Turchia

    Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi

    Telateks Dıș Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Șirketi

    C117

    Turchia

    Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS

    899G

    ▼B

    2.  
    Il dazio esteso è il dazio compensativo del 30,7 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC.
    3.  
    Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, nonché dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.
    4.  
    Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, che è abrogato.

    Articolo 3

    La richiesta di esenzione presentata da Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi è respinta.

    Articolo 4

    1.  

    Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione G Ufficio:

    CHAR 04/39

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    2.  
    In conformità dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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