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Document 02022R1159-20220706
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1159 of 11 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for public disclosure of investment policy by investment firms (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione, dell'11 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione, dell'11 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02022R1159 — IT — 06.07.2022 — 000.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1159 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 11) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1159 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2022
che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Principi di informativa
Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:
le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento;
le informazioni sono chiare; le informazioni sono presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile; i messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità; le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice; le informazioni collegate sono presentate insieme;
le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa;
le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti.
Articolo 2
Specifiche generali
Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati alle informazioni seguenti:
data e periodo di riferimento dell’informativa;
nome e identificativo dell’impresa di investimento che pubblica l’informativa (se disponibile, identificativo della persona giuridica - LEI);
se del caso, principio contabile; e
se del caso, ambito di consolidamento.
Articolo 3
Informativa sulla proporzione dei diritti di voto
Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando il modello IF IP1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Informativa sul comportamento di voto
Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 come segue:
le informazioni sul comportamento di voto utilizzando la tabella IF IP2.01 e il modello IF IP2.02 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento;
le informazioni sulla motivazione di voto utilizzando la tabella IF IP2.03 e il modello IF IP2.04 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento;
le informazioni sul rapporto delle proposte che l’impresa di investimento ha approvato utilizzando il modello IF IP2.05 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 5
Informativa sulla spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto
Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 come segue:
le informazioni sull’elenco delle imprese di consulenza in materia di voto a cui ha fatto ricorso l’impresa di investimento utilizzando la tabella IF IP3.01 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento;
le informazioni sui legami con le imprese di consulenza in materia di voto utilizzando la tabella IF IP3.02 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 6
Informativa sugli orientamenti di voto
Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando il modello IF IP4 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello |
Riferimento normativo |
|
|
POLITICA DI INVESTIMENTO |
|
1 |
IF IP1 |
PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO |
Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera a) |
2 |
IF IP2 |
COMPORTAMENTO DI VOTO |
Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera b) |
3 |
IF IP3 |
IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO |
Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera c) |
4 |
IF IP4 |
ORIENTAMENTI DI VOTO |
Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera d) |
IF IP1 — MODELLO RELATIVO ALLA PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO |
Paese |
Settore economico |
Nome della società |
Identificativo della società |
Proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 |
a |
b |
c |
d |
e |
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|
Inserire righe supplementari se necessario.
IF IP2 — COMPORTAMENTO DI VOTO |
IF IP2.01 — TABELLA RELATIVA ALLA DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DI VOTO |
Riga |
Voce |
Valore |
1 |
Numero di società pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa |
|
2 |
Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa nel corso dell’ultimo anno |
|
3 |
Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa in cui l’impresa ha votato nel corso dell’ultimo anno |
|
4 |
L’impresa di investimento informa la società dei voti negativi prima dell’assemblea generale? |
|
5 |
Percentuale di voti espressi di persona utilizzati dall’impresa |
|
6 |
Percentuale di voti per e-mail o per via elettronica utilizzati dall’impresa |
|
7 |
Su base consolidata, il gruppo di imprese di investimento dispone di una politica in materia di conflitti di interesse tra le entità pertinenti del gruppo? |
|
8 |
In caso affermativo, sintesi di questa politica |
|
IF IP2.02 — MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO |
Riga |
Voce |
Numero |
Percentuale |
1 |
Risoluzioni delle assemblee generali: |
|
|
2 |
l’impresa ha approvato |
|
|
3 |
l’impresa si è opposta |
|
|
4 |
l’impresa si è astenuta |
|
|
5 |
Assemblee generali in cui l’impresa si è opposta ad almeno una risoluzione |
|
|
IF IP2.03 — TABELLA RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DI VOTO |
Riga |
Voce |
Valore |
1 |
Servizi o funzioni dell’impresa di investimento che partecipano alla decisione sulla posizione di voto |
|
2 |
Descrizione del processo di convalida per i voti negativi |
|
3 |
Numero di equivalenti a tempo pieno utilizzati per analizzare le risoluzioni ed esaminare i verbali di voto, escluse le risorse esterne quali le imprese di consulenza in materia di voto |
|
4 |
Spiegazione di eventuali cambiamenti sostanziali del tasso di approvazione |
|
5 |
Elenco dei documenti sulla politica di investimento disponibili al pubblico che descrivono gli obiettivi dell’impresa di investimento |
|
6 |
Se del caso, certificazione della politica di investimento dell’impresa |
|
IF IP2.04 — MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO NELLE RISOLUZIONI PER ARGOMENTO |
Riga |
Voce |
Voti a favore |
Voti contrari |
Astenuti |
Totale |
1 |
Risoluzioni votate per argomento nel corso dell’ultimo anno: |
|
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2 |
Struttura del consiglio di amministrazione |
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3 |
Remunerazione dei dirigenti |
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4 |
Revisori |
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5 |
Questioni ambientali, sociali ed etiche |
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6 |
Operazioni in conto capitale |
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7 |
Risoluzioni esterne |
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|
8 |
Altro |
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|
IF IP2.05 — MODELLO RELATIVO AL RAPPORTO DELLE PROPOSTE APPROVATE |
Riga |
Voce |
Valore |
1 |
Percentuale di risoluzioni presentate dall’organo amministrativo o di gestione che l’impresa ha approvato |
|
2 |
Percentuale di risoluzioni presentate dagli azionisti che l’impresa ha approvato |
|
IF IP3 — IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO |
IF IP3.01 — TABELLA SULL’ELENCO DELLE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO |
Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto |
Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto |
Tipo di contratto |
Investimenti associati all’impresa di consulenza in materia di voto |
Argomenti delle risoluzioni in cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha fornito raccomandazioni di voto nel corso dell’ultimo anno |
a |
b |
c |
d |
e |
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Inserire righe supplementari se necessario.
IF IP3.02 — TABELLA SUI LEGAMI CON LE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO |
Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto |
Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto |
Imprese pertinenti con cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha legami |
Tipo di legame |
Se del caso, politica in materia di conflitti di interesse con l’impresa di consulenza in materia di voto |
a |
b |
c |
d |
e |
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IF IP4 — TABELLA SUGLI ORIENTAMENTI DI VOTO |
Orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma dell’articolo 52, paragrafo 2: breve sintesi generale e, se necessario, collegamenti a documenti non riservati |
a |
|
ALLEGATO II
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
1.1. PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1 Struttura
Il presente allegato fornisce istruzioni per i modelli e le tabelle di informativa di cui all’allegato I riguardanti:
1.2 Consolidamento prudenziale
L’ambito di consolidamento di un gruppo di imprese di investimento è descritto più dettagliatamente nel progetto di norme tecniche di regolamentazione sul consolidamento prudenziale di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033 ( 1 ). I gruppi di imprese di investimento utilizzano l’ambito di consolidamento prudenziale, e non l’ambito di consolidamento contabile, per soddisfare gli obblighi di informativa.
1.2. PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI E ALLE TABELLE
Per soddisfare l’obbligo di informativa sulla politica di investimento sono utilizzati sia modelli che tabelle. I modelli contengono informazioni quantitative, mentre le tabelle contengono informazioni qualitative.
1. IF IP1 – PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO
1.1. Osservazioni generali
A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033 occorre comunicare la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente, ripartiti per Stato membro e per settore, soltanto in relazione alle società pertinenti di cui all’articolo 52, paragrafo 2. Nel relativo modello, ciascuna società è collegata a un paese pertinente e a un settore economico determinati secondo l’elenco a discesa fornito nel modello, quando la proporzione dei diritti di voto che l’impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società.
Le imprese di investimento che esercitano il controllo o un’influenza significativa sulle filiazioni o su altre imprese, o che hanno con esse stretti legami, comunicano la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute indirettamente dalle loro filiazioni o da altre imprese.
1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
a |
Paese Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. La proporzione dei diritti di voto è ripartita per Stato membro in base alla sede della società partecipata. |
b |
Settore economico Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. La proporzione dei diritti di voto è ripartita per settore. Si utilizza l’elenco dei settori economici fornito nella classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), che comprende 27 settori. Tali settori sono classificati in base ai codici NACE, quali presentati nella tabella (1) sul sito web della Commissione europea. |
c |
Nome della società Nome della società in cui sono detenute azioni o quote. |
d |
Identificativo della società Identificativo della società in cui sono detenute azioni o quote, identificativo della persona giuridica (LEI). Le imprese di investimento segnalano in questo campo il codice LEI in tutti i casi in cui è disponibile. |
e |
Proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Percentuale compresa tra il 5 % (escluso) e il 100 %. Le società pertinenti ai fini di questo modello sono quelle le cui azioni o quote sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono prese in considerazione solo le azioni o quote a cui sono connessi diritti di voto. L’obbligo di informativa si applica quando la proporzione dei diritti di voto che l’impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società. I diritti di voto sono calcolati sulla base di tutte le azioni o quote cui sono connessi i diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. Le azioni o quote che rientrano nell’ambito di applicazione di questa informativa possono essere detenute direttamente o indirettamente. Le «azioni o quote detenute direttamente» sono quelle detenute dall’impresa di investimento per proprio conto e che fanno parte dei suoi fondi. Le «azioni o quote detenute indirettamente» sono quelle detenute da una filiazione dell’impresa di investimento o da qualsiasi altra impresa sulla quale l’impresa di investimento esercita un’influenza significativa in virtù di un accordo formale o di qualsiasi altra relazione di affari. Sono comprese anche le azioni o quote gestite dall’impresa di investimento per conto dei clienti, a meno che i diritti di voto non siano mantenuti dagli azionisti in virtù di una disposizione contrattuale che vieta all’impresa di investimento di votare per loro conto. |
(1)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). |
2. IF IP2 – COMPORTAMENTO DI VOTO
2.1. Osservazioni generali
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 prevede la comunicazione di tre elementi:
una descrizione completa del comportamento di voto nelle assemblee generali delle società le cui azioni o quote sono detenute a norma dell’articolo 52, paragrafo 2;
una motivazione di voto;
il rapporto delle proposte approvate dall'impresa di investimento.
2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
IF IP2.01 — TABELLA RELATIVA ALLA DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DI VOTO
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
1 |
Numero di società pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Numero intero positivo. Numero di società pertinenti in cui sono detenute azioni o quote (cfr. colonna d nel modello IF IP1). |
2 |
Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa nel corso dell’ultimo anno Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Numero intero positivo. Numero di assemblee generali tenutesi nel corso dell’ultimo anno per le società che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa. |
3 |
Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa in cui l’impresa ha votato nel corso dell’ultimo anno Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Numero intero positivo, inferiore o uguale a quello indicato nella riga 2. Numero di assemblee generali tenutesi nel corso dell’ultimo anno per le società che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa, nelle quali l’impresa di investimento ha votato. Sono comprese le assemblee in cui l’impresa si è limitata ad astenersi e le assemblee in cui l’impresa ha votato per delega. |
4 |
L’impresa di investimento informa la società dei voti negativi prima dell’assemblea generale? Domanda a cui rispondere sì o no. La risposta è affermativa se la politica dell’impresa di investimento consiste nell’informare la società in merito ai voti negativi prima delle assemblee generali, o se l’impresa lo ha fatto nella maggior parte dei casi nel corso dell’ultimo anno. |
5 |
Percentuale di voti espressi di persona utilizzati dall’impresa Percentuale. Non sono compresi i voti per delega. |
6 |
Percentuale di voti per email o per via elettronica utilizzati dall’impresa Percentuale. Sono compresi i voti per delega. |
7 |
Su base consolidata, il gruppo di imprese di investimento dispone di una politica in materia di conflitti di interesse tra le entità pertinenti del gruppo? Domanda a cui rispondere sì o no. Questa riga è compilata dai gruppi di imprese di investimento e non dalle singole imprese di investimento. Le entità pertinenti del gruppo sono quelle comprese nell’ambito di consolidamento prudenziale a norma del regolamento (UE) 2019/2033. |
8 |
In caso affermativo, sintesi di questa politica Testo libero. In caso di risposta affermativa alla riga 7, l’impresa inserisce una breve sintesi della politica in materia di conflitti di interesse tra le entità pertinenti del gruppo. |
IF IP2.02 – MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
1 |
Risoluzioni delle assemblee generali: Riga del titolo. |
2 |
l’impresa ha approvato Numero e percentuale delle risoluzioni delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa che l’impresa di investimento ha approvato nel corso dell’ultimo anno. |
3 |
l’impresa si è opposta Numero e percentuale delle risoluzioni delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa a cui l’impresa di investimento si è opposta nel corso dell’ultimo anno. |
4 |
l’impresa si è astenuta Numero e percentuale delle risoluzioni delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa su cui l’impresa di investimento si è astenuta nel corso dell’ultimo anno. |
5 |
Assemblee generali in cui l’impresa si è opposta ad almeno una risoluzione Numero e percentuale delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa in cui l’impresa di investimento si è opposta ad almeno una risoluzione nel corso dell’ultimo anno. |
IF IP2.03 — TABELLA RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DI VOTO
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
1 |
Servizi o funzioni dell’impresa di investimento che partecipano alla decisione sulla posizione di voto Testo libero. Elenco dei servizi o delle funzioni che partecipano alla decisione sulla posizione di voto. |
2 |
Descrizione del processo di convalida per i voti negativi Testo libero. Se del caso, descrizione del processo di convalida per i voti negativi nelle pertinenti assemblee generali. |
3 |
Numero di equivalenti a tempo pieno utilizzati per analizzare le risoluzioni ed esaminare i verbali di voto, escluse le risorse esterne quali le imprese di consulenza in materia di voto Numero positivo. Numero di equivalenti a tempo pieno nei servizi o nelle funzioni utilizzati per analizzare le risoluzioni ed esaminare i verbali di voto. Sono comprese solo le risorse interne dell’impresa di investimento. |
4 |
Spiegazione di eventuali cambiamenti sostanziali del tasso di approvazione Testo libero. Se il tasso di approvazione è aumentato o diminuito in misura sostanziale rispetto all’ultima informativa, ad esempio a seguito di un cambiamento della politica, della strategia o delle prospettive dell’impresa di investimento in qualità di azionista, fornire una breve spiegazione. |
5 |
Elenco dei documenti sulla politica di investimento disponibili al pubblico che descrivono gli obiettivi dell’impresa di investimento Testo libero. Elenco dei documenti, preferibilmente sotto forma di collegamenti ipertestuali, che descrivono gli obiettivi dell’impresa di investimento in qualità di azionista. |
6 |
Se del caso, certificazione della politica di investimento dell’impresa Testo libero. Numero e data di rilascio dell’eventuale certificazione della politica di investimento ottenuta dall’impresa. Possono essere state rilasciate più certificazioni. |
IF IP2.04 – MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO IN OCCASIONE DELLE RISOLUZIONI PER ARGOMENTO
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
1 |
Risoluzioni votate per argomento nel corso dell’ultimo anno: Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni votate dall’impresa o dalle sue imprese di consulenza nel corso dell’ultimo anno nelle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa. Il numero totale è ripartito in funzione dello status di approvazione: risoluzioni approvate, risoluzioni su cui l’impresa ha sollevato obiezioni, risoluzioni su cui l’impresa si è astenuta. |
2 |
Struttura del consiglio di amministrazione Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni sulla struttura del consiglio di amministrazione, ripartito in funzione dello status di approvazione. |
3 |
Remunerazione dei dirigenti Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni sulla remunerazione dei dirigenti, ripartito in funzione dello status di approvazione. |
4 |
Revisori Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni sui revisori (ad esempio nomina, remunerazione), ripartito in funzione dello status di approvazione. |
5 |
Questioni ambientali, sociali ed etiche Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni su questioni ambientali, sociali ed etiche, ripartito in funzione dello status di approvazione. |
6 |
Operazioni in conto capitale Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni su operazioni in conto capitale (ad esempio fusioni o acquisizioni), ripartito in funzione dello status di approvazione. |
7 |
Risoluzioni esterne Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni relative a proposte di risoluzioni esterne, ripartito in funzione dello status di approvazione. Tali risoluzioni esterne sono proposte da un azionista agli altri, generalmente per convincerli a votare contro una proposta del consiglio di amministrazione. |
8 |
Altro Numeri interi positivi. Numero di risoluzioni su argomenti diversi da quelli di cui sopra, ripartito in funzione dello status di approvazione. |
IF IP2.05 – ►C1 MODELLO SUL RAPPORTO DELLE PROPOSTE APPROVATE ◄
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
1 |
Percentuale di risoluzioni presentate dall’organo amministrativo o di gestione che l’impresa ha approvato Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Percentuale. |
2 |
Percentuale di risoluzioni presentate dagli azionisti che l’impresa ha approvato Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Percentuale. |
3. IF IP3 – IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO
3.1. Osservazioni generali
A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, occorre comunicare una spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto. Questo modello comprende informazioni sulle imprese di consulenza in materia di voto di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellà 11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ( 2 ). Le imprese di consulenza in materia di voto possono fornire ricerche, consigli o raccomandazioni di voto, o limitarsi a eseguire istruzioni in materia di voto.
3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
IF IP3.01 – TABELLA SULL’ELENCO DELLE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
a |
Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto Imprese di consulenza in materia di voto di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Testo libero. |
b |
Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto (codice LEI se applicabile). |
c |
Tipo di contratto Questo campo prevede due sole scelte: imprese di consulenza in materia di voto che forniscono raccomandazioni o imprese che non ne forniscono. In quest’ultimo caso, le imprese di consulenza in materia di voto si limitano a votare per conto di un’impresa di investimento. |
d |
Investimenti associati all’impresa di consulenza in materia di voto Testo libero. Elenco delle imprese o degli investimenti associati ai servizi di ciascuna impresa di consulenza in materia di voto. |
e |
Argomenti delle risoluzioni per cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha fornito raccomandazioni di voto nel corso dell’ultimo anno Testo libero, preferibilmente con ricorso alle categorie di cui al modello IF IP2.04: struttura del consiglio di amministrazione, remunerazione dei dirigenti, revisori, questioni ambientali/sociali/etiche, operazioni in conto capitale, risoluzioni esterne o altri argomenti da specificare. |
IF IP3.02 – TABELLA SUI LEGAMI CON LE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
a |
Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto Testo libero. |
b |
Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto, di preferenza codice LEI. |
c |
Imprese pertinenti con cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha legami Imprese pertinenti con cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha legami, con una descrizione di questi ultimi. Le imprese pertinenti sono società quotate in borsa, imprese di investimento ed enti creditizi. |
d |
Tipo di legame Possibili tipi di legami quali indicati nello IAS 24.9. Se si applicano più tipi, scegliere il più significativo e specificarlo nella spiegazione: — lo stesso gruppo; — collegata o joint venture dell’altra entità; — collegata o joint venture di una terza entità; — una persona collegata esercita il controllo o il controllo congiunto; — una persona collegata ha un’influenza significativa; — dirigenti con responsabilità strategiche. |
e |
Se del caso, politica in materia di conflitti di interesse con l’impresa di consulenza in materia di voto Testo libero. Se applicabile, breve descrizione della politica seguita dall’impresa di investimento per evitare conflitti di interesse che possono derivare dai legami tra le imprese di consulenza in materia di voto e le imprese o i gruppi in cui le imprese di investimento detengono azioni o quote. |
4. IF IP4 – ORIENTAMENTI DI VOTO
4.1. Osservazioni generali
A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033, occorre comunicare gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo. Questa tabella è utilizzata per comunicare tutti gli orientamenti di voto nel relativo ambito di applicazione, non soltanto gli orientamenti relativi al voto per delega. Gli orientamenti di voto possono essere dettagliati e possono essere decisi caso per caso per alcuni punti all’ordine del giorno di un’assemblea generale. Gli orientamenti possono variare secondo la zona geografica, il settore economico o l’argomento delle risoluzioni.
4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
a |
Orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma dell’articolo 52, paragrafo 2 Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Testo libero. Breve sintesi generale e, se disponibili, collegamenti a documenti non riservati, preferibilmente sotto forma di collegamenti ipertestuali. |
( 1 ) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/RTS/961461/Final%20draft%20RTS%20on%20prudential%20requirements%20for%20Investment%20Firms%20%28EBA-RTS-2020-11%29.pdf
( 2 ) Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).