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Document 02021R0405-20240211

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/2024-02-11

    02021R0405 — IT — 11.02.2024 — 009.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2021

    che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/606 DELLA COMMISSIONE  del 14 aprile 2021

      L 129

    65

    15.4.2021

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1327 DELLA COMMISSIONE  del 10 agosto 2021

      L 288

    28

    11.8.2021

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1469 DELLA COMMISSIONE  del 10 settembre 2021

      L 321

    21

    13.9.2021

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/34 DELLA COMMISSIONE  del 22 dicembre 2021

      L 8

    1

    13.1.2022

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/363 DELLA COMMISSIONE  del 2 marzo 2022

      L 69

    40

    4.3.2022

    ►M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1389 DELLA COMMISSIONE  del 2 agosto 2022

      L 210

    1

    11.8.2022

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2293 DELLA COMMISSIONE  del 18 novembre 2022

      L 304

    31

    24.11.2022

    ►M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/514 DELLA COMMISSIONE  dell'8 marzo 2023

      L 71

    11

    9.3.2023

    ►M9

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/334 DELLA COMMISSIONE  del 19 gennaio 2024

      L 

    1

    22.1.2024


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 072, 7.3.2022, pag.  8 ((UE) 2022/363)




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2021

    che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1) 

    «carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    2) 

    «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    3) 

    «solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;

    4) 

    «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;

    5) 

    «frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    6) 

    «carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    7) 

    «carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    8) 

    «pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    9) 

    «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo;

    10) 

    «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    11) 

    «selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    12) 

    «uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    13) 

    «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    14) 

    «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    15) 

    «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    16) 

    «budelli»: i budelli definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    17) 

    «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    18) 

    «ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    19) 

    «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    20) 

    «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    21) 

    «latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    22) 

    «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    23) 

    «colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    24) 

    «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    25) 

    «cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;

    26) 

    «lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;

    27) 

    «gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    28) 

    «collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    29) 

    «miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

    30) 

    «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    31) 

    «carni di rettili»: le carni di rettili definite all’articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    32) 

    «insetti»: gli insetti definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    33) 

    «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    34) 

    «uova da cova»: le uova da cova definite all’articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;

    35) 

    «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    36) 

    «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    37) 

    «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

    ▼M7

    Articolo 2 bis

    Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano

    1.  
    I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ( 2 ), presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una «X» in tale tabella.
    2.  
    I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono indicati con il simbolo «Δ», riferito alla specie o al prodotto in questione.
    3.  
    I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell’Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono indicati con una «O» per le specie oggetto della richiesta.
    4.  
    I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una «X» nella tabella dell’allegato –I del presente regolamento per le categorie «Acquacoltura», «Latte» o «Uova» e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una «O» per le rimanenti di queste categorie non indicate con una «X» nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento.
    5.  

    I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una «X» nella tabella dell’allegato –I del presente regolamento per le categorie «Bovini», «Ovini/caprini», «Suini», «Equini», «Pollame», «Acquacoltura», «Latte», «Uova», «Conigli», «Selvaggina selvatica» o «Selvaggina d’allevamento» e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono inoltre indicati con una «P».

    ▼B

    Articolo 3

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

    Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento ◄ .

    Articolo 4

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici

    Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I.

    Articolo 5

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici

    Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

    Articolo 6

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame

    Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento ◄ .

    Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato III sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se trasportate per via aerea.

    Articolo 7

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti

    Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per le uova ◄ .

    Le partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ( 3 ) sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

    Articolo 8

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati

    Le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

    Articolo 9

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie

    Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    Articolo 10

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli

    Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII.

    Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento ◄ .

    Articolo 11

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

    Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per i budelli ◄ .

    Articolo 12

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

    Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII. L’ingresso nell’Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d’acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

    Articolo 13

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca

    Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall’articolo 12.

    Articolo 14

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi

    Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato X.

    Articolo 15

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

    Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per il latte ◄ .

    Articolo 16

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

    Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per il latte ◄ .

    Articolo 17

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache

    Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XI.

    Articolo 18

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene

    1.  
    Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.
    2.  
    Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.
    3.  
    Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.
    4.  
    Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.
    5.  
    Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    Articolo 19

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

    1.  
    Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
    2.  
    Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I per i solipedi domestici o all’allegato II per i solipedi selvatici.
    3.  
    Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
    4.  
    Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.
    5.  
    Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.
    6.  
    Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    Articolo 20

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

    1.  
    Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.
    2.  
    Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.
    3.  
    Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.
    4.  
    Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.
    5.  
    Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    ▼M9

    6.  
    Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 21

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

    Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi ►M7  che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I per il miele ◄ .

    Articolo 22

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

    ▼M8

    Le partite dei prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

    ▼B

    a) 

    nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII;

    b) 

    nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

    c) 

    nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

    Articolo 23

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili

    Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV.

    Articolo 24

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti

    Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato XV e se sono spediti da tale paese.

    Articolo 25

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di altri prodotti di origine animale

    Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

    a) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile ◄ ;

    b) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I;

    c) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame in conformità all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►M7  e che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile ◄ ;

    d) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

    e) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V;

    f) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI;

    g) 

    nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

    Articolo 26

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

    Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XVI.

    Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

    ▼M3

    Articolo 26 bis

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione

    Le partite di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell’Unione e vengono mosse in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mosse nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

    ▼B

    Articolo 27

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII.

    Articolo 28

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M9




    ALLEGATOI

    Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinati animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui agli articoli 2 bis e 3, all'articolo 6, primo comma, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 10, secondo comma, agli articoli 11, 15, 16 e 21 e all'articolo 25, lettere a) e c)



    Codice ISO del paese

    Paese terzo (1) o sue regioni

    Bovini

    Ovini/caprini

    Suini

    Equini

    Pollame

    Acquacoltura (17)

    Latte

    Uova

    Conigli

    Selvaggina selvatica

    Selvaggina d'allevamento

    Miele

    Budelli

    AD

    Andorra

    X

    X

    Δ

    X

     

    P

     

     

     

     

     

    X

     

    AE

    Emirati arabi uniti

     

     

     

     

     

    Δ

    P

    (2)

    O

    O

     

     

     

    (3)

     

    AL

    Albania

     

    X

     

     

     

    (14)

    P

    O

    X

     

     

     

     

    X

    AM

    Armenia

     

     

     

     

     

    (14)

    P

    O

    O

     

     

     

    X

     

    AR

    Argentina

    X

    X

     

    X

    X

    (14)

    P

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    AU

    Australia

    X

    X

     

    X

     

    X

    M

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    AZE

    Azerbaigian

     

     

     

     

     

    (16)

    P

     

     

     

     

     

     

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    X

    X

    X

     

    X

    (14)

    P

    X

    X

     

     

     

    X

     

    BD

    Bangladesh

     

     

     

     

     

    X

    P

     

     

     

     

     

     

     

    BF

    Burkina Faso

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    BJ

    Benin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    BN

    Brunei

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    BR

    Brasile

    X

     

     

    X

    X

    X

    P

    O

    O

     

     

     

    X

    X

    BW

    Botswana

    X

     

     

     

     

    P

     

     

     

     

     

     

     

    BY

    Bielorussia

     

     

     

    (8)

     

    (14)

    P

    X

    X

     

     

     

    X

    X

    BZ

    Belize

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    CA

    Canada

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    M

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    CH

    Svizzera (7)

    X

    X

    X

    X

    X

    (14)

    M

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    CL

    Cile

    X

    (5)

    X

     

    X

    (14)

    M

    X

     

     

    X

     

    X

    X

    CM

    Camerun

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    CN

    Cina

     

     

     

     

    X

    X

    P

    O

    X

    X

     

     

    X

    X

    CO

    Colombia

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    Δ

     

     

     

     

     

    CR

    Costa Rica

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    CU

    Cuba

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

    X

     

    DO

    Repubblica dominicana

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    EC

    Ecuador

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    EG

    Egitto

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    ET

    Etiopia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    FK

    Isole Falkland

    X

    (5)

     

     

     

    (14)

     

     

     

     

     

     

     

    FO

    Isole Fær Øer

     

     

     

     

     

    (14)

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    GB

    Regno Unito (6)

    X

    X

    X

    X

    X

    (14)

    Δ

    M

    X

    X

    Δ

    X

    X

    X

    X

    GE

    Georgia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    GG

    Guernsey

     

     

     

     

     

    M

    X

     

     

     

     

     

     

    GL

    Groenlandia

     

    (5)

     

     

     

    M

     

     

     

     

    X

     

     

    GT

    Guatemala

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

    X

     

    HK

    Hong Kong

     

     

     

     

     

    Δ

    P

     

    Δ

     

     

     

     

     

    HN

    Honduras

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    ID

    Indonesia

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    IL

    Israele (4)

     

     

     

     

    X

    (14)

    P

    X

     

     

     

     

    X

     

    IM

    Isola di Man

    X

    (5)

    X

     

     

    (14)

    M

    X

    O

     

     

     

    X

     

    IN

    India

     

     

     

     

    O

    X

    P

    O

    X

     

     

     

    X

    X

    IR

    Iran

     

     

     

     

     

    (15)

    (16)

    P

    O

    O

     

     

     

     

    X

    JE

    Jersey

    X

     

     

     

     

    M

    X

    O

     

     

     

     

     

    JM

    Giamaica

     

     

     

     

     

    M

     

     

     

     

     

     

     

    JP

    Giappone

    X

     

    Δ

     

    X

    (14)

    M

    X

    X

     

     

     

    Δ

    X

    KE

    Kenya

     

     

     

     

     

    (14)

    P

     

     

     

     

     

     

     

    KR

    Repubblica di Corea

     

     

     

     

    X

    X

    M

    O

    O

     

     

     

    Δ

     

    LB

    Libano

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

    LK

    Sri Lanka

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    MA

    Marocco

     

     

     

     

    X

    (14)

    Δ

    M

    O

    O

     

     

     

    X

    X

    MD

    Moldova

     

     

     

     

    X

    (14)

    P

    X

    X

     

     

     

    X

     

    ME

    Montenegro

    X

    X

    X

     

    X

    (14)

    P

    X

    X

     

     

     

    X

    X

    MG

    Madagascar

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

    X

     

    MK

    Macedonia del Nord

    X

    X

    X

     

    X

    (14)

    P

    X

    X

     

    X

     

    X

     

    MM

    Myanmar/Birmania

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

    X

     

    MN

    Mongolia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    MU

    Maurizio

     

     

     

     

     

    (14)

    P

    O

    O

     

     

     

    Δ

     

    MX

    Messico

     

     

    Δ

     

     

    X

    P

    O

    X

     

     

     

    X

     

    MY

    Malaysia

     

     

     

     

    Δ

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    MZ

    Mozambico

     

     

     

     

     

    (15)

    P

     

     

     

     

     

     

     

    NA

    Namibia

    X

    (5)

     

     

     

    P

     

     

     

    X

     

     

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

     

     

     

     

    (1)

     

     

     

     

    X

    X

     

    NG

    Nigeria

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    NI

    Nicaragua

     

     

     

     

     

    (15)

    P

     

     

     

     

     

    X

     

    NZ

    Nuova Zelanda

    X

    X

    O

    X

    O

    (14)

    M

    X

    O

    O

    X

    X

    X

    X

    PA

    Panama

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    PE

    Perù

     

     

     

     

     

    X

    M

     

     

     

     

     

     

     

    PH

    Filippine

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    PK

    Pakistan

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

     

     

     

    X

    P

     

     

     

     

     

     

     

    PN

    Isole Pitcairn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    PY

    Paraguay

    X

     

     

     

     

    P

     

     

     

     

     

     

    X

    RS

    Serbia

    X

    X

    X

    (8)

    X

    (14)

    P

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

    RU

    Russia

    X

    X

    X

     

    X

    O

    P

    X

    X

     

     

    (9)

    X

    X

    RW

    Ruanda

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    SA

    Arabia Saudita

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    SG

    Singapore

    Δ

    Δ

    Δ

    (10)

    Δ

    (14)

    P

    Δ

    Δ

     

    (10)

    (10)

     

     

    SM

    San Marino

    X

     

    Δ

     

     

    O

    P

    X

    O

     

     

     

    X

     

    SV

    El Salvador

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    SZ

    Eswatini

    X

     

     

     

     

    P

     

     

     

     

     

     

     

    TG

    Togo

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    TH

    Thailandia

    O

     

    O

     

    X

    X

    M

    Δ

    Δ

     

     

     

    X

     

    TN

    Tunisia

     

     

     

     

     

    (14)

    M

    O

    O

     

     

     

     

    X

    TR

    Turchia

     

     

     

     

    X

    (14)

    M

    X

    X

     

     

     

    X

    X

    TW

    Taiwan

     

     

     

     

     

    X

    P

    O

    X

     

     

     

    X

     

    TZ

    Tanzania

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

    X

     

    UA

    Ucraina

    X

     

    X

     

    X

    (14)

    M

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

    UG

    Uganda

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    US

    Stati Uniti

    X

    (11)

    X

     

    X

    X

    M

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    UY

    Uruguay

    X

    X

     

    X

     

    (14)

    M

    X

     

     

    X

     

    X

    X

    UZ

    Uzbekistan

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    VE

    Venezuela

     

     

     

     

     

    (15)

    P

    O

    O

     

     

     

     

     

    VN

    Vietnam

     

     

     

     

     

    X

    M

    O

    O

     

     

     

    X

     

    WF

    Wallis e Futuna

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    XK

    Kosovo (12)

     

     

     

     

    Δ

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZA

    Sud Africa

     

     

     

     

     

    M

    P

     

     

     

    X

    (13)

     

     

    ZM

    Zambia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    (1)   

    Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall'Unione).

    (2)   

    Solo latte di cammello.

    (3)   

    Solo la regione di Ras al Khaimah.

    (4)   

    Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (5)   

    Solo ovini.

    (6)   

    Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    (7)   

    Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (8)   

    Esportazioni nell'Unione di equidi vivi destinati alla macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

    (9)   

    Solo renne.

    (10)   

    Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

    (11)   

    Solo caprini.

    (12)   

    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (13)   

    Solo ratiti.

    (14)   

    Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci.

    (15)   

    Solo crostacei.

    (16)   

    Solo prodotti ottenuti da pesci (ad esempio uova e caviale).

    (17)   

    Rientrano nell'acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati con una «M» in questa colonna.

    ▼B




    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all’articolo 4, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 25, lettera b)



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    BR

    Brasile

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (2)

     

    ▼B

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    UY

    Uruguay

     

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    ▼M2




    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all’articolo 5 e all’articolo 19, paragrafo 2



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    NA

    Namibia

    Solo selvaggina selvatica

    ZA

    Sud Africa

    Solo selvaggina selvatica

    ▼M4




    ALLEGATO III

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6



    CODICE ISO DEL PAESE

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AR

    Argentina

     

    BR

    Brasile

     

    CA

    Canada

     

    CL

    Cile

     

    IL

    Israele (1)

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    TH

    Thailandia

     

    US

    Stati Uniti

     

    (1)   

    Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    ▼M8




    ALLEGATO IV



    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all’articolo 7, secondo comma

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    CH

    Svizzera (1)

     

    GB

    Regno Unito (2)

     

    JP

    Giappone

     

    MD

    Moldova

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    UA

    Ucraina

     

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

    ▼B




    ALLEGATO V

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all’articolo 8, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 25, lettera e)



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

    Solo leporidi selvatici

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    CL

    Cile

    Solo leporidi selvatici

    CN

    Cina

    Solo conigli d’allevamento

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (3)

     

    ▼B

    MK

    Macedonia del Nord

    Solo leporidi selvatici

    NZ

    Nuova Zelanda

    Solo leporidi selvatici

    RS

    Serbia

    Solo leporidi selvatici

    SG

    Singapore (2)

    Solo leporidi selvatici

    TN

    Tunisia

    Solo leporidi selvatici

    UA

    Ucraina

    Solo conigli d’allevamento

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

    Solo leporidi selvatici

    ZA

    Sud Africa

    Solo leporidi selvatici

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all’Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

    (3)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.




    ALLEGATO VI

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all’articolo 9, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 5, e all’articolo 25, lettera f)



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    CA

    Canada

     

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (1)

     

    ▼B

    GL

    Groenlandia

    Solo selvaggina d’allevamento

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    (1)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.




    ALLEGATO VII

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all’articolo 10, primo comma



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    SOLIPEDI DOMESTICI

    CONIGLI D’ALLEVAMENTO

    SOLIPEDI SELVATICI

    LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)

    MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)

    AR

    Argentina

    A

    A

    NA

    A

    NA

    AU

    Australia

    A

    NA

    NA

    A

    A

    BR

    Brasile

    A

    NA

    NA

    NA

    NA

    CA

    Canada

    A

    A

    NA

    A

    A

    CH

    Svizzera (1)

     

    CL

    Cile

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    CN

    Cina

    NA

    A

    NA

    NA

    NA

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (2)

    A

    A

    A

    A

    A

    ▼B

    GL

    Groenlandia

    NA

    NA

    NA

    NA

    A (solo selvaggina d’allevamento)

    MK

    Macedonia del Nord

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    NZ

    Nuova Zelanda

    A

    NA

    NA

    A

    A

    RS

    Serbia

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    TN

    Tunisia

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    UA

    Ucraina

    NA

    A

    NA

    NA

    NA

    US

    Stati Uniti

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    UY

    Uruguay

    A

    NA

    NA

    A

    NA

    ZA

    Sud Africa

    NA

    NA

    A (solo selvaggina selvatica)

    A

    NA

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella



    A (= trattamento generico)

    Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell’Unione.

    NA

    Ingresso non autorizzato.

    ▼M4




    ALLEGATO VIII

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12



    CODICE ISO DEL PAESE

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    CL

    Cile

     

    GB

    Regno Unito (2)

     

    GG

    Guernsey

    Solo catture allo stato selvatico

    GL

    Groenlandia

    Solo catture allo stato selvatico

    IM

    Isola di Man

     

    JE

    Jersey

    Solo catture allo stato selvatico

    JM

    Giamaica

    Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico

    JP

    Giappone

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    KR

    Corea del Sud

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    MA

    Marocco

    I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati:

    a)  da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (3); e

    b)  dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile con il metodo del saggio biologico.

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PE

    Perù

    Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura

    TH

    Thailandia

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

    Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o trasformati

    UA

    Ucraina

    Solo gasteropodi marini

    US

    Stati Uniti

    Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts

    UY

    Uruguay

     

    VN

    Vietnam

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    ▼M9

    ZA

    Sud Africa

    Solo gasteropodi marini

    ▼M4

    (1)   

    A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    (3)   

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).




    ALLEGATO IX

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)



    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    ▼M6

    AE

    Emirati arabi uniti

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M4

    AG

    Antigua e Barbuda

    Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico

    AL

    Albania

    Acquacoltura: solo pesci

    AM

    Armenia

    Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico

    AO

    Angola

    Solo catture allo stato selvatico

    AR

    Argentina

    Acquacoltura: solo pesci

    AU

    Australia (1)

     

    ▼M9

    AZ

    Azerbaigian

    Solo prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale), da catture allo stato selvatico o d'acquacoltura

    ▼M4

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M6

    BD

    Bangladesh (1)

     

    ▼M4

    BJ

    Benin

    Solo catture allo stato selvatico

    BN

    Brunei

    Acquacoltura: solo crostacei

    BQ

    Bonaire, Sint Eustatius e Saba

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    BR

    Brasile (1)

     

    ▼M4

    BS

    Bahamas

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M5

    BY

    Bielorussia

    Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M4

    BZ

    Belize

    Acquacoltura: solo crostacei

    ▼M5

    CA

    Canada (1)

     

    ▼M4

    CG

    Congo

    Solo catture allo stato selvatico.

    Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

    ▼M5

    CH

    Svizzera (2)

    Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M4

    CI

    Costa d'Avorio

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M9

    CL

    Cile

    Acquacoltura: Solo pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M5

    CN

    Cina (1)

     

    ▼M6

    CO

    Colombia (1)

     

    CR

    Costa Rica (1)

     

    ▼M4

    CU

    Cuba

    Acquacoltura: solo crostacei

    CV

    Cabo Verde

    Solo catture allo stato selvatico

    CW

    Curaçao

    Solo catture allo stato selvatico

    DZ

    Algeria

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    EC

    Ecuador (1)

     

    ▼M4

    EG

    Egitto

    Solo catture allo stato selvatico

    ER

    Eritrea

    Solo catture allo stato selvatico

    FJ

    Figi

    Solo catture allo stato selvatico

    FK

    Isole Falkland

    Acquacoltura: solo pesci

    FO

    Isole Fær Øer

    Acquacoltura: solo pesci

    GA

    Gabon

    Solo catture allo stato selvatico

    GB

    Regno Unito (3)

    Acquacoltura: solo pesci

    GD

    Grenada

    Solo catture allo stato selvatico

    GE

    Georgia

    Solo catture allo stato selvatico

    GG

    Guernsey

    Solo catture allo stato selvatico

    GH

    Ghana

    Solo catture allo stato selvatico

    GL

    Groenlandia

    Solo catture allo stato selvatico

    GM

    Gambia

    Solo catture allo stato selvatico

    GN

    Guinea

    Solo catture allo stato selvatico

    Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento

    GT

    Guatemala

    Acquacoltura: solo crostacei

    GY

    Guyana

    Solo catture allo stato selvatico

    HK

    Hong Kong

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    HN

    Honduras (1)

     

    ID

    Indonesia (1)

     

    ▼M5

    IL

    Israele (4)

    Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M4

    IM

    Isola di Man

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M6

    IN

    India (1)

     

    IR

    Iran

    Acquacoltura: solo uova di pesce e caviale e crostacei

    ▼M4

    JE

    Jersey

    Solo catture allo stato selvatico

    JM

    Giamaica

    Solo catture allo stato selvatico

    JP

    Giappone

    Acquacoltura: solo pesci

    KE

    Kenya

    Acquacoltura: solo pesci

    KI

    Kiribati

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    KR

    Corea del Sud (1)

     

    ▼M4

    KZ

    Kazakhstan

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    LK

    Sri Lanka (1)

     

    MA

    Marocco

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M5

    MD

    Moldova

    Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M4

    ME

    Montenegro

    Acquacoltura: solo pesci

    MG

    Madagascar (1)

     

    MK

    Macedonia del Nord

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M6

    MM

    Myanmar/Birmania (1)

     

    ▼M4

    MR

    Mauritania

    Solo catture allo stato selvatico

    MU

    Maurizio

    Acquacoltura: solo pesci

    MV

    Maldive

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    MX

    Messico (1)

     

    MY

    Malaysia (1)

     

    ▼M4

    MZ

    Mozambico

    Acquacoltura: solo crostacei

    NA

    Namibia

    Solo catture allo stato selvatico

    NC

    Nuova Caledonia

    Acquacoltura: solo crostacei

    NG

    Nigeria

    Acquacoltura: solo crostacei

    NI

    Nicaragua

    Acquacoltura: solo crostacei

    NZ

    Nuova Zelanda

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M5

    OM

    Oman

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    PA

    Panama (1)

     

    PE

    Perù (1)

     

    ▼M4

    PF

    Polinesia francese

    Solo catture allo stato selvatico

    PG

    Papua Nuova Guinea

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    PH

    Filippine (1)

     

    ▼M4

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

    Solo catture allo stato selvatico

    PK

    Pakistan

    Solo catture allo stato selvatico

    RS

    Serbia

    Acquacoltura: solo pesci

    RU

    Russia

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    SA

    Arabia Saudita (1)

     

    ▼M4

    SB

    Isole Salomone

    Solo catture allo stato selvatico

    SC

    Seychelles

    Solo catture allo stato selvatico

    SG

    Singapore

    Acquacoltura: solo pesci

    SH

    Sant'Elena

    (escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)

    Solo catture allo stato selvatico

    Tristan da Cunha

    (escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)

    Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico

    SN

    Senegal

    Solo catture allo stato selvatico

    SR

    Suriname

    Solo catture allo stato selvatico

    SV

    El Salvador

    Solo catture allo stato selvatico

    SX

    Sint Maarten

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M6

    TH

    Thailandia (1)

     

    ▼M4

    TN

    Tunisia

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M5

    TR

    Turchia

    Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M6

    TW

    Taiwan (1)

     

    ▼M4

    TZ

    Tanzania

    Acquacoltura: solo crostacei

    UA

    Ucraina

    Acquacoltura: solo pesci

    ▼M6

    UG

    Uganda

    Solo catture allo stato selvatico

    ▼M5

    US

    Stati Uniti (1)

     

    UY

    Uruguay

    Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

    ▼M4

    VE

    Venezuela

    Acquacoltura: solo crostacei

    ▼M6

    VN

    Vietnam (1)

     

    ▼M4

    YE

    Yemen

    Solo catture allo stato selvatico

    ZA

    Sud Africa

    Solo catture allo stato selvatico

    ZW

    Zimbabwe

    Solo catture allo stato selvatico

    (1)   

    Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).

    (2)   

    A norma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (3)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    (4)   

    Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    ▼B




    ALLEGATO X

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all’articolo 14



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (2)

     

    GG

    Guernsey

     

    IM

    Isola di Man

     

    JE

    Jersey

     

    ▼B

    JP

    Giappone

     

    ME

    Montenegro

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    US

    Stati Uniti

     

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    ▼M4




    ALLEGATO XI

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17



    CODICE ISO DEL PAESE

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AL

    Albania

     

    AM

    Armenia

    Solo lumache

    AU

    Australia

     

    AZ

    Azerbaigian

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    Solo lumache

    BR

    Brasile

    Solo cosce di rana

    BY

    Bielorussia

    Solo lumache

    CA

    Canada

    Solo lumache

    CH

    Svizzera (1)

     

    CI

    Costa d'Avorio

    Solo lumache

    CL

    Cile

    Solo lumache

    CN

    Cina

     

    DZ

    Algeria

    Solo lumache

    EG

    Egitto

    Solo cosce di rana

    GB

    Regno Unito (2)

     

    GE

    Georgia

    Solo lumache

    GG

    Guernsey

     

    GH

    Ghana

    Solo lumache

    ID

    Indonesia

     

    IM

    Isola di Man

     

    IN

    India

    Solo cosce di rana

    JE

    Jersey

     

    MA

    Marocco

    Solo lumache

    MD

    Moldova

    Solo lumache

    MK

    Macedonia del Nord

    Solo lumache

    NG

    Nigeria

    Solo lumache

    NZ

    Nuova Zelanda

    Solo lumache

    PE

    Perù

    Solo lumache

    RS

    Serbia

    Solo lumache

    RU

    Russia

    Solo lumache

    TH

    Thailandia

    Solo lumache

    TN

    Tunisia

    Solo lumache

    TR

    Turchia

     

    UA

    Ucraina

    Solo lumache

    US

    Stati Uniti

    Solo lumache

    VN

    Vietnam

     

    ZA

    Sud Africa

    Solo lumache

    (1)   

    A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

    ▼B




    ALLEGATO XII

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 22, lettera a)



    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AL

    Albania

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BH

    Bahrein

     

    BR

    Brasile

     

    BW

    Botswana

     

    BY

    Bielorussia

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    CO

    Colombia

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    DZ

    Algeria

     

    ET

    Etiopia

     

    FK

    Isole Falkland

     

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (3)

     

    GG

    Guernsey

     

    ▼B

    GL

    Groenlandia

     

    GT

    Guatemala

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    IL

    Israele (2)

     

    ▼M1

    IM

    Isola di Man

     

    ▼B

    IN

    India

     

    ▼M1

    JE

    Jersey

     

    ▼B

    JP

    Giappone

     

    KE

    Kenya

     

    KR

    Corea del Sud

     

    MA

    Marocco

     

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MU

    Maurizio

     

    MX

    Messico

     

    MY

    Malaysia

     

    NA

    Namibia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PA

    Panama

     

    PK

    Pakistan

     

    PY

    Paraguay

     

    RS

    Serbia

     

    RU

    Russia

     

    SG

    Singapore

     

    SV

    El Salvador

     

    SZ

    Eswatini

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    UA

    Ucraina

     

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (3)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.




    ALLEGATO XIII

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 22, lettera c)



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AL

    Albania

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BR

    Brasile

     

    BW

    Botswana

     

    BY

    Bielorussia

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (3)

     

    GG

    Guernsey

     

    ▼B

    GL

    Groenlandia

     

    HK

    Hong Kong

     

    IL

    Israele (2)

     

    IN

    India

     

    JP

    Giappone

     

    KR

    Corea del Sud

     

    MD

    Moldova

     

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MY

    Malaysia

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MX

    Messico

     

    NA

    Namibia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

    RS

    Serbia

     

    RU

    Russia

     

    SG

    Singapore

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    UA

    Ucraina

     

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (3)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.




    ALLEGATO XIV

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili, di cui all’articolo 23



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    CH

    Svizzera

     

    BW

    Botswana

     

    VN

    Vietnam

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     

    ▼M2




    ALLEGATO XV

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti, di cui all’articolo 24



    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera

     

    GB

    Regno Unito (1)

     

    KR

    Corea del Sud

     

    TH

    Thailandia

     

    VN

    Vietnam

     

    (1)   

    A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

    ▼B




    ALLEGATO XVI

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all’articolo 26, primo comma



    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL’ELENCO

     

     

    Gallus gallus

    Tacchino

    BR

    Brasile

    DOC, HEP

    -

    CA

    Canada

    BPP (*1), DOC (*1), HEP

    BPP (*1), DOC, HEP

    CH

    Svizzera (1)

     

    ▼M1

    GB

    Regno Unito (3)

    BPP, DOC, HEP

    BPP, DOC, HEP

    GG

    Guernsey

    BPP

    BPP

    ▼B

    IL

    Israele (2)

    DOC, HEP

    DOC, HEP

    US

    Stati Uniti

    BPP (*1), DOC, HEP

    DOC, HEP

    (*1)   

    solo per la riproduzione


    BPP: pollame riproduttore o da reddito


    DOC: pulcini di un giorno


    HEP: uova da cova

    (1)   

    Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)   

    Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (3)   

    A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.




    ALLEGATO XVII

    Tavola di concordanza di cui all’articolo 27, secondo comma



    Regolamento (UE) 2019/626

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articoli 3, 4 e 5

    Articolo 4

    Articoli 6 e 7

    Articolo 5

    Articoli 8 e 9

    Articolo 6

    Articolo 10

    Articolo 7

    Articolo 11

    Articolo 8

    Articolo 12

    Articolo 9

    Articolo 13

    Articolo 10

    Articoli 15 e 16

    Articolo 11

    Articolo 17

    Articolo 12

    Articolo 17

    Articolo 13

    Articolo 10

    Articolo 14

    Articolo 18

    Articolo 15

    Articolo 19

    Articolo 16

    Articolo 20

    Articolo 17

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19

    Articolo 23

    Articolo 20

    Articolo 24

    Articolo 21

    Articolo 25

    Articolo 22

    -

    Articolo 23

    Articolo 27

    Articolo 24

    -

    Articolo 25

    Articolo 28

    Allegato I

    Allegato VIII

    Allegato II

    Allegato IX

    Allegato III

    Allegato XI

    Allegato III bis

    Allegato XV

    Allegato IV

    -



    ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

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