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Document 02021D0710-20230925
Council Decision (CFSP) 2021/710 of 29 April 2021 appointing the European Union Special Representative for the Middle East Peace Process
Consolidated text: Decisione (PESC) 2021/710 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
Decisione (PESC) 2021/710 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
02021D0710 — IT — 25.09.2023 — 002.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE (PESC) 2021/710 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2021 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 12) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 35 |
21 |
7.2.2023 |
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DECISIONE (PESC) 2023/2065 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 2023 |
L 238 |
140 |
27.9.2023 |
Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2021/710 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato di Sven KOOPMANS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2025. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi strategici con riguardo al processo di pace in Medio Oriente:
l’obiettivo generale è una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni (UNSCR) 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e richiamando altre pertinenti UNSCR , tra cui l’UNSCR 2334 (2016), i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, gli accordi conclusi precedentemente dalle parti, l’iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») del 1o luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce una componente essenziale per una pace globale;
per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e il sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l’Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente;
l’Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l’altro partecipando al Quartetto e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione che prevede due Stati e in linea con i parametri dell’Unione e le pertinenti UNSCR, tra cui l’UNSCR 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell’Unione al riguardo;
facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con i pertinenti attori politici, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri pertinenti paesi, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
approfittare dell’evoluzione del panorama regionale in Medio Oriente e, in particolare, della normalizzazione delle relazioni tra Israele e una serie di paesi arabi, al fine di far progredire ulteriormente il processo di pace e contribuire così alla stabilità regionale;
prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all’attuazione dell’iniziativa di pace araba;
prendere le opportune iniziative per promuovere e contribuire a un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri;
fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l’altro presentando proposte a nome dell’Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;
assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali;
contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;
contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;
contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che conduca a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;
stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione;
impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare a Gerusalemme e nell’Area C della Cisgiordania occupata;
riferire regolarmente, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull’andamento dei negoziati, nonché sulle attività del Quartetto, e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;
contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione UNSCR 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
contribuire alla migliore comprensione e visibilità del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione;
aprire, ove necessario, un canale di dialogo con i rappresentanti della società civile, comprese le donne e i giovani, nonché con coloro che partecipano a misure volte a creare fiducia tra le parti.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
Articolo 5
Finanziamento
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale impiegato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, comprendente le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;
assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell’area di competenza;
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE impiegati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull’esecuzione del mandato.
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ad altri gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato nel fornire informazioni al Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. ►M1 L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2024. ◄
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).