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Document 02020R1783-20201202
Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (taking of evidence) (recast)
Consolidated text: Regolamento (UE) 2020/1783del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)
Regolamento (UE) 2020/1783del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)
02020R1783 — IT — 02.12.2020 — 000.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2020/1783DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2020/1783DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:
che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o
l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«autorità giudiziaria»: autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale;
«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
Articolo 3
Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie
Articolo 4
Organo centrale
Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato di:
fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;
trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all’autorità giudiziaria competente su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente.
CAPO II
TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
SEZIONE 1
Trasmissione delle richieste
Articolo 5
Forma e contenuto delle richieste
Le richieste sono presentate utilizzando il modulo A o, laddove opportuno, il modulo L di cui all’allegato I. Ciascuna contiene le seguenti indicazioni:
l’autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l’autorità giudiziaria richiesta;
l’identità e l’indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;
la natura e l’oggetto dell’istanza e un breve resoconto dei fatti;
la descrizione dell’assunzione delle prove richiesta;
in caso di richiesta di audizione di una persona:
in caso di richiesta di assunzione di prove diverse da quelle di cui alla lettera e), all’occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;
laddove opportuno, la richiesta di cui all’articolo 12, paragrafo 3 o 4, o agli articoli 13 o 14 così come le informazioni necessarie all’esecuzione di tali disposizioni.
Articolo 6
Lingue
Le richieste e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve aver luogo l’assunzione delle prove richiesta, ovvero in un’altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell’Unione diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali i moduli di cui all’allegato I possono essere compilati.
Articolo 7
Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Articolo 8
Effetti giuridici dei documenti elettronici
Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.
SEZIONE 2
Ricezione delle richieste
Articolo 9
Ricezione delle richieste
Articolo 10
Richieste incomplete
Articolo 11
Completamento della richiesta
SEZIONE 3
Assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta
Articolo 12
Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta
L’autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma a meno che ciò non sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o l’autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico.
Se l’autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.
Articolo 13
Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti
Articolo 14
Assunzione delle prove in presenza e con la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente
Articolo 15
Misure coercitive
Ove necessario, nell’eseguire una richiesta l’autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata.
Articolo16
Richieste di rifiuti di esecuzione
Una richiesta di esame di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal deporre in base:
alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta; o
alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se necessario, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta.
L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi:
la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto;
l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure
un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo.
Articolo 17
Comunicazione di ritardi
Se l’autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo J di cui all’allegato I, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.
Articolo 18
Procedura successiva all’esecuzione della richiesta
L’autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l’esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria richiedente. A tali atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il modulo K di cui all’allegato I.
SEZIONE 4
Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari
Articolo 19
Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente
Se l’assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l’assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.
L’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l’assunzione diretta delle prove.
L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:
non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o
l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.
Articolo 20
Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza
Su richiesta, l’autorità giudiziaria richiedente riceve assistenza nel trovare, se necessario, un interprete.
Articolo 21
Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari
Gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che le loro autorità giudiziarie possano chiedere ai propri agenti diplomatici o consolari, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditati, di assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali, senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, su base volontaria e senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro che rappresentano. L’agente diplomatico o consolare richiesto dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.
SEZIONE 5
Spese
Articolo 22
Spese
In deroga al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue:
L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Manuale e modifica dell’allegato I
Articolo 24
Esercizio della delega
Articolo 25
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione;
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato;
gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 26
Procedura di comitato
Articolo 27
Software di implementazione di riferimento
Articolo 28
Costi del sistema informatico decentrato
Articolo 29
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Gli Stati membri inviano alla Commissione
copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri, nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
Articolo 30
Tutela delle informazioni trasmesse
Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti a livello di Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.
Articolo 31
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
l’elenco redatto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se applicabile, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;
il nome e l’indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, precisandone la competenza territoriale;
i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell’elenco redatto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;
le lingue che possono essere utilizzate per le richieste, a norma dell’articolo 6.
Articolo 32
Monitoraggio
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari a fini di monitoraggio, ove disponibili:
il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1;
il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell’articolo 12 e dell’articolo 19, paragrafo 8;
il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4.
Articolo 33
Valutazione
Articolo 34
Abrogazione
Articolo 35
Entrata in vigore e applicazione
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
MODULO A
RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE
[Articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 1 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. Autorità giudiziaria richiedente:
Nome:
Indirizzo:
Via e numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 2 ):
E-mail:
3. Autorità giudiziaria richiesta:
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (2) :
E-mail:
4. Nel procedimento proposto dall’istante/dall’attore (dagli istanti/dagli attori) ( 3 )
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (2) :
Fax (2) :
E-mail (2) :
5. Rappresentanti dell’istante/dell’attore
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (2) :
E-mail:
6. Convenuto/parte avversa (convenuti/parti avverse) ( 4 )
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (2) :
Fax (2) :
E-mail (2) :
7. Rappresentanti del convenuto/della parte avversa
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (2)
E-mail:
8. Presenza e partecipazione delle parti
Le parti e gli eventuali loro rappresentanti, che assisteranno all’assunzione delle prove:□
È richiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti:□
Se una parte o un suo rappresentante assisterà all’assunzione delle prove, deve essere organizzata l’interpretazione nelle lingue seguenti:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:
9. Presenza e partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente:□
I delegati assisteranno all’assunzione delle prove:□
È richiesta la partecipazione dei delegati: ( 5 )□
Nome:
Titolo:
Funzioni:
Compito:
Se un delegato dell’autorità giudiziaria richiedente assisterà all’assunzione delle prove, deve essere organizzata l’interpretazione nelle lingue seguenti:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:
10. Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso):
11. Assunzione delle prove che si chiede di eseguire
Descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):
Audizione di testimoni:□
Nome e cognome:
Data di nascita, se disponibile:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (2) :
Fax (2) :
E-mail: (2) :
Quesiti da porre ai testimoni o descrizione dei fatti sui quali devono essere esaminati (in allegato, se del caso):
Facoltà di astenersi dal deporre secondo la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente (in allegato, se del caso): sì□no□
Si invita a raccogliere la deposizione
sotto giuramento:□
con dichiarazione giurata:□
Altre informazioni di cui l’autorità giudiziaria richiedente ravvisa la necessità (in allegato, se del caso):
Altra assunzione delle prove
Atti da esaminare e descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):
Oggetti da ispezionare e descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):
12. Si invita a dare esecuzione alla richiesta
secondo una procedura particolare [articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783] prevista dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente descritta nell’allegato□
e/o avvalendosi delle tecnologie della comunicazione [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783] di cui al modulo N□
le informazioni seguenti sono necessarie per l’esecuzione della richiesta:
13. Motivi della mancata trasmissione tramite il sistema informatico decentrato [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783] ( 6 )
La trasmissione elettronica non è stata possibile per i seguenti motivi:
guasto del sistema informatico
natura delle prove
circostanze eccezionali
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO B
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DI UNA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE
[Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 7 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Autorità giudiziaria richiesta
Nome:
Indirizzo:
Tel.
Fax ( 8 ):
E-mail:
5. La richiesta è stata ricevuta dall’autorità giudiziaria di cui alla voce 4 in data ……… (data di ricezione).
6. La richiesta non può essere evasa in quanto:
La lingua utilizzata per compilare il modulo non è accettata [articolo 6 del regolamento (UE) 2020/1783]:□
Si prega di utilizzare una delle seguenti lingue:
Il documento non è leggibile:□
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico
MODULO C
AVVISO DI TRASMISSIONE DI UNA RICHIESTA PER ASSUNZIONE DI PROVE
[Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 9 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
3. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
4. La richiesta di assunzione delle prove esula dalla competenza dell’autorità giudiziaria di cui alla voce 3 della richiesta di assunzione delle prove ed è stata trasmessa a
Nome dell’autorità giudiziaria competente:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 10 ):
E-mail:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO D
DATI COMPLEMENTARI CHIESTI PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE
[Articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 11 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
5. La richiesta di assunzione delle prove non può essere eseguita finché non figurano i seguenti dati complementari:
6. La richiesta di assunzione delle prove non può essere eseguita prima che sia costituito un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783. Il deposito o l’anticipo dev’essere costituito come segue:
Nome del titolare del conto:
Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:
Numero del conto/IBAN:
Data di apertura del credito:
Importo del deposito o dell’anticipo richiesto:
Valuta:
□Euro (EUR) |
□Lev Bulgaro (BGN) |
□Kuna croata (HRK) |
□Corona ceca (CZK) |
□Fiorino ungherese (HUF) |
□Zloty polacco (PLN) |
□Sterlina inglese (GBP) |
□Leu romeno (RON) |
□Corona svedese (SEK) |
□altra (precisare il codice ISO):
Numero di riferimento del pagamento/della descrizione/del messaggio al destinatario:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO E
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DI UN DEPOSITO O ANTICIPO
[Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 12 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:
5. Il deposito o l’anticipo è stato ricevuto il ...... (data di ricezione) dall’autorità giudiziaria di cui alla voce 4.
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO F ( 13 )
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL RITARDO
[Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzionedelle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 14 )]
LA SEGUENTE RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE È STATA INVIATA, MA NON SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULL’ESITO DELL’ASSUNZIONE DELLE PROVE
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti (se disponibile):
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti:
5. È allegata la richiesta originale di assunzione delle prove (modulo A) o la richiesta originale di assunzione diretta delle prove (modulo L).□
Informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria richiedente:
richiesta inviata□
data ...................................
dichiarazione di ricezione□
data ...................................
comunicazione di ritardi□
data ....................................
ricevimento di altre informazioni□
…
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO G ( 15 )
RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL RITARDO
[Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 16 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti (se disponibile):
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente:
5. MOTIVO DEL RITARDO:
La richiesta di assunzione delle prove non è stata ricevuta□
È in corso la determinazione dell’attuale indirizzo della persona che deve essere esaminata□
È in corso la citazione della persona che deve essere esaminata□
La persona non è comparsa all’audizione nonostante la notifica della citazione□
Risposta alla richiesta avvenuta il … (data). Risposta allegata□
Il pagamento di un deposito o di un anticipo richiesto il ............................. (data) non è stato ricevuto□
Altro ..............................□
6. Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro .... (indicare la data stimata).
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO H
COMUNICAZIONE RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI AVVALERSI DI PROCEDURE PARTICOLARI E/O DELLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE
[Articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 17 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:
5. Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove secondo la procedura particolare indicata alla voce 12.1 della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:
la procedura richiesta è incompatibile con le leggi dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta:□
l’espletamento della procedura richiesta non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico:□
6. Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove avvalendosi della tecnologia della comunicazione a distanza di cui alla voce 12.2. della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:
il ricorso alle tecnologie della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta□
l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico□
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO I
COMUNICAZIONE DELLA DATA, DELL’ORA E DEL LUOGO FISSATI PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE E DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
[Articolo 13, paragrafo 4, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 18 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
3. Autorità giudiziaria richiedente
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 19 ):
E-mail:
4. Autorità giudiziaria richiesta
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (19) :
E-mail:
5. Data e ora fissate per l’assunzione delle prove:
6. Luogo fissato per l’assunzione delle prove, se diverso da quello di cui al punto 4:
7. Se del caso, condizioni alle quali le parti e gli eventuali loro rappresentanti possono partecipare:
8. Se del caso, condizioni alle quali i delegati dell’autorità giudiziaria richiedente possono partecipare:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO J
COMUNICAZIONE DI RITARDI
[Articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 20 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:
5. Non è possibile dar seguito alla richiesta di assunzione delle prove entro 90 giorni dalla sua ricezione per i seguenti motivi:
È in corso la determinazione dell’attuale indirizzo della persona che deve essere esaminata□
È in corso la citazione della persona che deve essere esaminata□
La persona non è comparsa all’audizione nonostante la notifica della citazione□
Risposta alla richiesta avvenuta il …............. (data). Risposta allegata□
Il pagamento di un deposito o di un anticipo richiesto il …............. (data) non è stato ricevuto□
Altro (precisare): ……………………………□
6. Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro il …......................... (indicare la data stimata)
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO K
INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE
[Articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 21 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:
5. La richiesta di assunzione delle prove è stata eseguita□
Sono acclusi i seguenti atti che confermano l’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove:
6. L’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove è stata rifiutata in quanto:
La persona da sottoporre ad audizione ha invocato un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base:□
alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta:□
alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente:□
la richiesta di assunzione delle prove esula dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1783□
secondo le leggi dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, l’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario□
l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di dati complementari avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta in data ………… (data della domanda di dati complementari)□
non è stato costituito il deposito o l’anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783□
7. Altri motivi di non esecuzione:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO L
RICHIESTA DI ASSUNZIONE DIRETTA DELLE PROVE
[Articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.Novembre.2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 22 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’organo centrale/autorità competente ( 23 ):
3. Autorità giudiziaria richiedente:
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (23) :
E-mail:
4. Organo centrale/autorità competente dello Stato membro richiesto:
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (23) :
E-mail:
5. Nel procedimento proposto dall’istante/dall’attore (dagli istanti/dagli attori) ( 24 )
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (23) :
Fax (23) :
E-mail (23) :
6. Rappresentanti dell’istante/dell’attore
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (23) :
E-mail:
7. Convenuto/parte avversa (convenuti/parti avverse) ( 25 )
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (23) :
Fax (23) :
E-mail (23) :
8. Rappresentanti del convenuto/della parte avversa
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (23) :
E-mail:
9. Le prove saranno fornite da:
Nome:
Titolo:
Funzioni:
Compito:
10. Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso):
11. Assunzione delle prove che si chiede di eseguire
Descrizione dell’assunzione delle prove (in allegato, se del caso):
Audizione di testimoni
Nomi e cognomi:
Data di nascita, se disponibile:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel (23) :
Fax (23) :
E-mail (23) :
Quesiti da porre al testimone o descrizione dei fatti sui quali il testimone deve essere esaminato (in allegato, se del caso):
Facoltà di astenersi dal deporre secondo la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente (in allegato, se del caso):sì□no□
Altra assunzione delle prove (in allegato, se del caso):
12. L’autorità giudiziaria richiedente chiede che le prove siano fornite direttamente avvalendosi delle seguenti tecnologie della comunicazione di cui al modulo N□
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO M
INFORMAZIONI DELL’ORGANO CENTRALE/AUTORITÀ COMPETENTE RIGUARDO ALL’ASSUNZIONE DIRETTA DELLE PROVE
[Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 26 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:
2. n. di riferimento dell’organo centrale/autorità competente:
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:
4. Organo centrale/autorità competente
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 27 ):
E-mail:
5. Informazioni dell’organo centrale/autorità competente
L’assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è accettata:□
L’assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è accettata alle seguenti condizioni (in allegato, se del caso):
L’assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è rifiutata per i seguenti motivi:
la richiesta esula dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1783:□
la richiesta non contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1783:□
l’assunzione diretta delle prove richiesta è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro dell’organo centrale/dell’autorità competente:□
6. L’autorità giudiziaria seguente è stata incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove:
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (27) :
E-mail:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO N
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ TECNICHE PER EFFETTUARE UNA VIDEOCONFERENZA O RICORRERE AD ALTRA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
[Articoli 12, paragrafo 4, e 20 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 28 )]
1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente ( 29 ):
2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente (29) :
3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente (29) :
4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente (29) :
5. Dati tecnici dell’autorità giudiziaria richiedente:
ISDN (29) :
IP:
Tel. dell’aula giudiziaria (29) :
Altro:
6. Forma preferita di connessione (in caso di più opzioni riportate alla voce 5):
7. Data(e) e ora(e) preferita(e) di connessione:
data:
ora ( 30 ):
8. Data(e) e ora(e) preferita(e) per la connessione di prova:
data:
ora (30) :
Persona di contatto per la connessione di prova o altra assistenza tecnica:
Lingua per le comunicazioni:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:
Tel. in caso di difficoltà tecniche durante la connessione di prova o l’assunzione delle prove:
9. Informazioni sull’interpretazione:
È richiesta assistenza per il reperimento di un interprete:□
Lingue pertinenti:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:
10. Informazioni se si effettuerà una registrazione dell’assunzione delle prove ( 31 ):
si□
no□
11. Altro: …………………………….
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
ALLEGATO II
REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1). |
|
Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — terza parte (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 80). |
Unicamente modifiche dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1206/2001 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1206/2001 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
– |
– |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
– |
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 |
– |
Articolo 8 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 17, paragrafo 4, terzo comma |
– |
– |
Articolo 19, paragrafo 5 |
– |
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 7 |
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 8 |
– |
Articolo 20 |
– |
Articolo 21 |
Articolo 18 |
Articolo 22 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
– |
– |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 26 |
– |
Articolo 24 |
– |
Articolo 25 |
– |
Articolo 27 |
– |
Articolo 28 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 3, lettera a) |
– |
Articolo 21, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 29, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 29, paragrafo 3, lettera b) |
– |
Articolo 30 |
Articolo 22, primo comma |
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 22, secondo comma |
Articolo 31, paragrafo 2 |
– |
Articolo 31, paragrafo 3 |
– |
Articolo 31, paragrafo 4 |
– |
Articolo 32 |
Articolo 23 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
– |
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 24 |
– |
– |
Articolo 34 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma |
– |
Articolo 35, paragrafo 2 |
– |
Articolo 35, paragrafo 3 |
Allegato |
Allegato I |
– |
Allegato II |
– |
Allegato III |
( 1 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
( 2 ) Voce facoltativa.
( 3 ) Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 4.1. a 4.5.
( 4 ) Qualora vi sia più di un convenuto/una parte avversa fornire le informazioni di cui ai punti da 6.1. a 6.5.
( 5 ) Qualora vi sia più di un delegato fornire le informazioni di cui al punto 9.2.
( 6 ) Questa voce si applica solo a decorrere dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato.
( 7 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
( 8 ) Voce facoltativa.
( 9 ) GU L 405, del. 2.12.2020, pag. 1
( 10 ) Voce facoltativa.
( 11 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
( 12 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 13 ) L’uso di questo modulo è facoltativo.
( 14 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 15 ) L’uso di questo modulo è facoltativo.
( 16 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 17 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
( 18 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 19 ) Voce facoltativa.
( 20 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 21 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 22 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
( 23 ) Voce facoltativa.
( 24 ) Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 5.1. a 5.5.
( 25 ) Qualora vi sia più di un convenuto/una parte avversa fornire le informazioni di cui ai punti da 7.1. a 7.5.
( 26 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 27 ) Voce facoltativa.
( 28 ) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
( 29 ) Voce facoltativa.
( 30 ) Ora locale dello Stato membro richiesto.
( 31 ) Ad es. registrazione online o trascrizione dell’assunzione delle prove.