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Document 02020R1783-20201202

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2020/1783del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/2020-12-02

    02020R1783 — IT — 02.12.2020 — 000.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2020/1783DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2020

    relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)

    (rifusione)

    (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 90050, 26.10.2023, pag.  1 ((UE) 2020/1783)

    ►C2

    Rettifica, GU L 90158, 7.3.2024, pag.  1 ((UE) 2020/1783)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2020/1783DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2020

    relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)

    (rifusione)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.  

    Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:

    a) 

    che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o

    b) 

    l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.

    2.  
    Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1) 

    «autorità giudiziaria»: autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale;

    2) 

    «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

    Articolo 3

    Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie

    1.  
    Ai fini dell’assunzione delle prove, le richieste di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente»), all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro («autorità giudiziaria richiesta»).
    2.  
    Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad assumere le prove in conformità del presente regolamento. L’elenco deve precisare anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.

    Articolo 4

    Organo centrale

    1.  

    Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato di:

    a) 

    fornire informazioni alle autorità giudiziarie;

    b) 

    ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

    c) 

    trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all’autorità giudiziaria competente su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente.

    2.  
    Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
    3.  
    Ciascuno Stato membro designa inoltre l’organo centrale di cui al paragrafo 1 del presente articolo o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste formulate ai sensi dell’articolo 19.

    CAPO II

    TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

    SEZIONE 1

    Trasmissione delle richieste

    Articolo 5

    Forma e contenuto delle richieste

    1.  

    Le richieste sono presentate utilizzando il modulo A o, laddove opportuno, il modulo L di cui all’allegato I. Ciascuna contiene le seguenti indicazioni:

    a) 

    l’autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l’autorità giudiziaria richiesta;

    b) 

    l’identità e l’indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;

    c) 

    la natura e l’oggetto dell’istanza e un breve resoconto dei fatti;

    d) 

    la descrizione dell’assunzione delle prove richiesta;

    e) 

    in caso di richiesta di audizione di una persona:

    — 
    il nome e l’indirizzo delle persone da esaminare;
    — 
    le domande da rivolgere alla persona da esaminare o i fatti sui quali tale persona deve essere esaminata;
    — 
    laddove opportuno, un riferimento all’esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;
    — 
    la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione al posto del giuramento e, ove occorra, l’indicazione di eventuali formule particolari da usare per tale giuramento o dichiarazione;
    — 
    laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l’autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;
    f) 

    in caso di richiesta di assunzione di prove diverse da quelle di cui alla lettera e), all’occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;

    g) 

    laddove opportuno, la richiesta di cui all’articolo 12, paragrafo 3 o 4, o agli articoli 13 o 14 così come le informazioni necessarie all’esecuzione di tali disposizioni.

    2.  
    Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.
    3.  
    Gli atti che l’autorità giudiziaria richiedente considera necessari per l’esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione dei documenti nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

    Articolo 6

    Lingue

    Le richieste e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve aver luogo l’assunzione delle prove richiesta, ovvero in un’altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare.

    Ogni Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell’Unione diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali i moduli di cui all’allegato I possono essere compilati.

    Articolo 7

    Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

    1.  
    Le richieste e le comunicazioni formulate ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
    2.  
    Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
    3.  
    Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
    4.  
    Qualora a causa dei guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l’affidabilità e la sicurezza.

    Articolo 8

    Effetti giuridici dei documenti elettronici

    Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

    SEZIONE 2

    Ricezione delle richieste

    Articolo 9

    Ricezione delle richieste

    1.  
    La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione di una richiesta una dichiarazione di ricezione all’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo B di cui all’allegato I. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.
    2.  
    Se l’autorità giudiziaria richiesta non ha competenza per eseguire una richiesta presentata utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che soddisfa le condizioni indicate all’articolo 6, tale autorità giudiziaria inoltra la richiesta all’autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo C di cui all’allegato I.

    Articolo 10

    Richieste incomplete

    1.  
    Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I e chiede all’autorità giudiziaria richiedente di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
    2.  
    Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev’essere costituito il deposito o l’anticipo. L’autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell’anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il modulo E di cui all’allegato I.

    Articolo 11

    Completamento della richiesta

    1.  
    Se l’autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, oppure ha informato l’autorità giudiziaria richiedente, a norma dell’articolo 10, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, il termine fissato all’articolo 12, decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
    2.  
    Qualora l’autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, il termine fissato all’articolo 12 comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l’anticipo.

    SEZIONE 3

    Assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta

    Articolo 12

    Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta

    1.  
    L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
    2.  
    L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.
    3.  
    L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
    4.  
    L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi di una particolare tecnologia di comunicazione nell’assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

    L’autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma a meno che ciò non sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o l’autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico.

    Se l’autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.

    Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.

    Articolo 13

    Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti

    1.  
    Se la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta lo prevede, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
    2.  
    Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
    3.  
    Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali essi possono partecipare, conformemente all’articolo 12.
    4.  
    L’autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I.
    5.  
    I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l’autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.

    Articolo 14

    Assunzione delle prove in presenza e con la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente

    1.  
    Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità devono avere facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
    2.  
    Ai fini del presente articolo, il termine «delegato» comprende i magistrati designati dall’autorità giudiziaria richiedente in conformità del proprio diritto nazionale. L’autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità del proprio diritto nazionale, altre persone, quali, per esempio, periti.
    3.  
    Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
    4.  
    Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell’articolo 12, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
    5.  
    L’autorità giudiziaria richiesta comunica all’autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà l’assunzione delle prove e, se del caso, le condizioni alle quali i suoi delegati possono partecipare all’assunzione delle prove, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I.

    Articolo 15

    Misure coercitive

    Ove necessario, nell’eseguire una richiesta l’autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata.

    Articolo16

    Richieste di rifiuti di esecuzione

    1.  

    Una richiesta di esame di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal deporre in base:

    a) 

    alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta; o

    b) 

    alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se necessario, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta.

    2.  

    L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi:

    a) 

    la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

    b) 

    l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto;

    c) 

    l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure

    d) 

    un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo.

    3.  
    Un’autorità giudiziaria richiesta non deve rifiutare di dare esecuzione a una richiesta per il solo motivo che, in conformità del suo diritto nazionale, un’altra autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l’esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d’azione al riguardo.
    4.  
    Se l’esecuzione di una richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il modulo K di cui all’allegato I, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.

    Articolo 17

    Comunicazione di ritardi

    Se l’autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo J di cui all’allegato I, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.

    Articolo 18

    Procedura successiva all’esecuzione della richiesta

    L’autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l’esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria richiedente. A tali atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il modulo K di cui all’allegato I.

    SEZIONE 4

    Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari

    Articolo 19

    Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente

    1.  
    Un’autorità giudiziaria che chieda l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o l’autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all’allegato I.
    2.  
    L’assunzione diretta delle prove può essere eseguita solo se è possibile procedervi su base volontaria senza l’uso di misure coercitive.

    Se l’assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l’assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.

    3.  
    L’assunzione diretta delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designati in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
    4.  
    Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all’autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è stata accolta e, se necessario, comunica all’autorità giudiziaria richiedente le condizioni in base alle quali l’assunzione diretta delle prove dev’essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il modulo M di cui all’allegato I.

    L’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l’assunzione diretta delle prove.

    5.  
    Qualora entro 30 giorni dalla conferma di ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’autorità giudiziaria richiedente non abbia ricevuto informazioni sull’accoglimento della richiesta, può inviare un sollecito all’organo centrale o all’autorità competente dello Stato membro richiesto. Se l’autorità giudiziaria richiedente non riceve una risposta entro 15 giorni dalla conferma di ricezione del sollecito, la richiesta per l’assunzione diretta delle prove è ritenuta accettata. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali in cui l’organo centrale o l’autorità competente si siano trovati nell’impossibilità di reagire alla richiesta entro il termine successivo al sollecito, è eccezionalmente ancora possibile invocare in qualsiasi momento motivi per rifiutare l’assunzione diretta delle prove dopo la scadenza di detto termine e fino al momento dell’effettiva assunzione diretta delle prove.
    6.  
    L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove.
    7.  

    L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:

    a) 

    non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;

    b) 

    non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o

    c) 

    l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

    8.  
    Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue l’assunzione diretta delle prove in conformità della legge del suo Stato membro.

    Articolo 20

    Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza

    1.  
    Qualora le prove debbano essere assunte esaminando una persona presente in un altro Stato membro e l’autorità giudiziaria chieda di assumere le prove direttamente a norma dell’articolo 19, tale autorità giudiziaria assume le prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a condizione che tale tecnologia sia a disposizione dell’autorità giudiziaria e quest’ultima ritenga che l’uso di tale tecnologia sia appropriato nelle circostanze specifiche della fattispecie.
    2.  
    La richiesta di assunzione diretta delle prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dev’essere presentata utilizzando il modulo N di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria richiedente e l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiedente, o l’autorità giudiziaria incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove concordano le modalità pratiche dell’esame.

    Su richiesta, l’autorità giudiziaria richiedente riceve assistenza nel trovare, se necessario, un interprete.

    Articolo 21

    Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari

    Gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che le loro autorità giudiziarie possano chiedere ai propri agenti diplomatici o consolari, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditati, di assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali, senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, su base volontaria e senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro che rappresentano. L’agente diplomatico o consolare richiesto dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

    SEZIONE 5

    Spese

    Articolo 22

    Spese

    1.  
    L’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove ai sensi dell’articolo 12 non comporta il diritto al rimborso di tasse o spese.
    2.  

    In deroga al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue:

    — 
    i compensi versati ai periti o agli interpreti; e
    — 
    le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4.

    L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

    3.  
    Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, prima di dare esecuzione alla richiesta per l’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo sui costi previsti della perizia. In tutti gli altri casi, il deposito o l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove.

    Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Manuale e modifica dell’allegato I

    1.  
    La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 31 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.
    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurvi modifiche tecniche.

    Articolo 24

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 25

    Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

    1.  

    La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:

    a) 

    la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

    b) 

    le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione;

    c) 

    gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato;

    d) 

    gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

    e) 

    l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

    2.  
    Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

    Articolo 26

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 27

    Software di implementazione di riferimento

    1.  
    La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
    2.  
    La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l’implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.

    Articolo 28

    Costi del sistema informatico decentrato

    1.  
    Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato.
    2.  
    Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
    3.  
    I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.

    Articolo 29

    Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

    1.  
    Per la materia rientrante nel suo ambito d’applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell’Aia, del 18 marzo 1970, sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.
    2.  
    Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese intesi a facilitare l’assunzione delle prove, sempre che tali accordi o intese siano compatibili con le sue disposizioni.
    3.  

    Gli Stati membri inviano alla Commissione

    a) 

    copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri, nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

    b) 

    qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

    Articolo 30

    Tutela delle informazioni trasmesse

    1.  
    Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

    Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti a livello di Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

    I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.

    2.  
    L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
    3.  
    I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall’autorità giudiziaria richiesta soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
    4.  
    Le autorità giudiziarie richieste assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo il proprio diritto nazionale.
    5.  
    I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
    6.  
    Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

    Articolo 31

    Comunicazioni

    1.  

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a) 

    l’elenco redatto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se applicabile, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;

    b) 

    il nome e l’indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, precisandone la competenza territoriale;

    c) 

    i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell’elenco redatto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

    d) 

    le lingue che possono essere utilizzate per le richieste, a norma dell’articolo 6.

    2.  
    Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.
    3.  
    Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dettagli delle altre autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante tali dettagli.
    4.  
    Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

    Articolo 32

    Monitoraggio

    1.  
    Entroil 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
    2.  
    Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.
    3.  

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari a fini di monitoraggio, ove disponibili:

    a) 

    il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1;

    b) 

    il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell’articolo 12 e dell’articolo 19, paragrafo 8;

    c) 

    il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4.

    4.  
    Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.

    Articolo 33

    Valutazione

    1.  
    Entro cinque anni dalla data di applicazione dell’articolo 7 conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
    2.  
    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 34

    Abrogazione

    1.  
    Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, a eccezione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1206/2001, che è abrogato a decorrere dalla data di applicazione dell’articolo 7 di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento.
    2.  
    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

    Articolo 35

    Entrata in vigore e applicazione

    1.  
    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

    2.  
    L’articolo 31, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 23 marzo 2022.
    3.  
    L’articolo 7 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




    ALLEGATO I

    MODULO A

    RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE

    [Articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 1 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. Autorità giudiziaria richiedente:

    2.1. 

    Nome:

    2.2. 

    Indirizzo:

    2.2.1. 

    Via e numero civico/casella postale:

    2.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    2.2.3. 

    Paese:

    2.3. 

    Tel.

    2.4. 

    Fax ( 2 ):

    2.5. 

    E-mail:

    3. Autorità giudiziaria richiesta:

    3.1. 

    Nome:

    3.2. 

    Indirizzo:

    3.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    3.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    3.2.3. 

    Paese:

    3.3. 

    Tel.

    3.4. 

    Fax (2) :

    3.5. 

    E-mail:

    4. Nel procedimento proposto dall’istante/dall’attore (dagli istanti/dagli attori) ( 3 )

    4.1. 

    Nome:

    4.2. 

    Indirizzo:

    4.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    4.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    4.2.3. 

    Paese:

    4.3. 

    Tel. (2) :

    4.4. 

    Fax (2) :

    4.5. 

    E-mail (2) :

    5. Rappresentanti dell’istante/dell’attore

    5.1. 

    Nome:

    5.2. 

    Indirizzo:

    5.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    5.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    5.2.3. 

    Paese:

    5.3. 

    Tel.

    5.4. 

    Fax (2) :

    5.5. 

    E-mail:

    6. Convenuto/parte avversa (convenuti/parti avverse) ( 4 )

    6.1. 

    Nome:

    6.2. 

    Indirizzo:

    6.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    6.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    6.2.3. 

    Paese:

    6.3. 

    Tel. (2) :

    6.4. 

    Fax (2) :

    6.5. 

    E-mail (2) :

    7. Rappresentanti del convenuto/della parte avversa

    7.1. 

    Nome:

    7.2. 

    Indirizzo:

    7.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    7.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    7.2.3. 

    Paese:

    7.3. 

    Tel.

    7.4. 

    Fax (2) 

    7.5. 

    E-mail:

    8. Presenza e partecipazione delle parti

    8.1. 

    Le parti e gli eventuali loro rappresentanti, che assisteranno all’assunzione delle prove:□

    8.2. 

    È richiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti:□

    ▼C1

    8.3. 

    Se una parte o un suo rappresentante assisterà all’assunzione delle prove, deve essere organizzata l’interpretazione nelle lingue seguenti:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:

    ▼B

    9. Presenza e partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente:□

    9.1. 

    I delegati assisteranno all’assunzione delle prove:□

    9.2. 

    È richiesta la partecipazione dei delegati: ( 5 )□

    9.2.1. 

    Nome:

    9.2.2. 

    Titolo:

    9.2.3. 

    Funzioni:

    9.2.4. 

    Compito:

    ▼C1

    9.3. 

    Se un delegato dell’autorità giudiziaria richiedente assisterà all’assunzione delle prove, deve essere organizzata l’interpretazione nelle lingue seguenti:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:

    ▼B

    10. Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso):

    11. Assunzione delle prove che si chiede di eseguire

    11.1. 

    Descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):

    11.2. 

    Audizione di testimoni:□

    11.2.1. 

    Nome e cognome:

    11.2.2. 

    Data di nascita, se disponibile:

    11.2.3. 

    Indirizzo:

    11.2.3.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    11.2.3.2. 

    Luogo + codice postale:

    11.2.3.3. 

    Paese:

    11.2.4. 

    Tel. (2) :

    11.2.5. 

    Fax (2) :

    11.2.6. 

    E-mail: (2) :

    11.2.7. 

    Quesiti da porre ai testimoni o descrizione dei fatti sui quali devono essere esaminati (in allegato, se del caso):

    11.2.8. 

    Facoltà di astenersi dal deporre secondo la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente (in allegato, se del caso): sì□no□

    11.2.9. 

    Si invita a raccogliere la deposizione

    11.2.9.1. 

    sotto giuramento:□

    11.2.9.2. 

    con dichiarazione giurata:□

    11.2.10. 

    Altre informazioni di cui l’autorità giudiziaria richiedente ravvisa la necessità (in allegato, se del caso):

    11.3. 

    Altra assunzione delle prove

    11.3.1. 

    Atti da esaminare e descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):

    11.3.2. 

    Oggetti da ispezionare e descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):

    12. Si invita a dare esecuzione alla richiesta

    12.1. 

    secondo una procedura particolare [articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783] prevista dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente descritta nell’allegato□

    12.2. 

    e/o avvalendosi delle tecnologie della comunicazione [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783] di cui al modulo N□

    12.3. 

    le informazioni seguenti sono necessarie per l’esecuzione della richiesta:

    13. Motivi della mancata trasmissione tramite il sistema informatico decentrato [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783] ( 6 )

    La trasmissione elettronica non è stata possibile per i seguenti motivi:

    □ 

    guasto del sistema informatico

    □ 

    natura delle prove

    □ 

    circostanze eccezionali

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO B

    DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DI UNA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE

    [Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 7 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Autorità giudiziaria richiesta

    4.1. 

    Nome:

    4.2. 

    Indirizzo:

    4.3. 

    Tel.

    4.4. 

    Fax ( 8 ):

    4.5. 

    E-mail:

    5. La richiesta è stata ricevuta dall’autorità giudiziaria di cui alla voce 4 in data ……… (data di ricezione).

    6. La richiesta non può essere evasa in quanto:

    6.1. 

    La lingua utilizzata per compilare il modulo non è accettata [articolo 6 del regolamento (UE) 2020/1783]:□

    6.1.1. 

    Si prega di utilizzare una delle seguenti lingue:

    6.2. 

    Il documento non è leggibile:□

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico

    MODULO C

    AVVISO DI TRASMISSIONE DI UNA RICHIESTA PER ASSUNZIONE DI PROVE

    [Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 9 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    3. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    4. La richiesta di assunzione delle prove esula dalla competenza dell’autorità giudiziaria di cui alla voce 3 della richiesta di assunzione delle prove ed è stata trasmessa a

    4.1. 

    Nome dell’autorità giudiziaria competente:

    4.2. 

    Indirizzo:

    4.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    4.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    4.2.3. 

    Paese:

    4.3. 

    Tel.

    4.4. 

    Fax ( 10 ):

    4.5. 

    E-mail:

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO D

    DATI COMPLEMENTARI CHIESTI PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE

    [Articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 11 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    5. La richiesta di assunzione delle prove non può essere eseguita finché non figurano i seguenti dati complementari:

    6. La richiesta di assunzione delle prove non può essere eseguita prima che sia costituito un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783. Il deposito o l’anticipo dev’essere costituito come segue:

    6.1. 

    Nome del titolare del conto:

    6.2. 

    Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:

    6.3. 

    Numero del conto/IBAN:

    6.4. 

    Data di apertura del credito:

    6.5. 

    Importo del deposito o dell’anticipo richiesto:

    6.6. 

    Valuta:



    □Euro (EUR)

    □Lev Bulgaro (BGN)

    □Kuna croata (HRK)

    □Corona ceca (CZK)

    □Fiorino ungherese (HUF)

    □Zloty polacco (PLN)

    □Sterlina inglese (GBP)

    □Leu romeno (RON)

    □Corona svedese (SEK)

    □altra (precisare il codice ISO):

    6.7. 

    Numero di riferimento del pagamento/della descrizione/del messaggio al destinatario:

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO E

    DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DI UN DEPOSITO O ANTICIPO

    [Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 12 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:

    5. Il deposito o l’anticipo è stato ricevuto il ...... (data di ricezione) dall’autorità giudiziaria di cui alla voce 4.

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO F ( 13 )

    RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL RITARDO

    [Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzionedelle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 14 )]

    LA SEGUENTE RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE È STATA INVIATA, MA NON SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULL’ESITO DELL’ASSUNZIONE DELLE PROVE

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti (se disponibile):

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Nome dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti:

    5. È allegata la richiesta originale di assunzione delle prove (modulo A) o la richiesta originale di assunzione diretta delle prove (modulo L).□

    Informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria richiedente:

    5.1. 

    richiesta inviata□

    data ...................................

    5.2. 

    dichiarazione di ricezione□

    data ...................................

    5.3. 

    comunicazione di ritardi□

    data ....................................

    5.4. 

    ricevimento di altre informazioni□

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO G ( 15 )

    RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL RITARDO

    [Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 16 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti (se disponibile):

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    ▼C2

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente:

    ▼B

    5. MOTIVO DEL RITARDO:

    5.1. 

    La richiesta di assunzione delle prove non è stata ricevuta□

    5.2. 

    È in corso la determinazione dell’attuale indirizzo della persona che deve essere esaminata□

    5.3. 

    È in corso la citazione della persona che deve essere esaminata□

    5.4. 

    La persona non è comparsa all’audizione nonostante la notifica della citazione□

    5.5. 

    Risposta alla richiesta avvenuta il … (data). Risposta allegata□

    5.6. 

    Il pagamento di un deposito o di un anticipo richiesto il ............................. (data) non è stato ricevuto□

    5.7. 

    Altro ..............................□

    6. Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro .... (indicare la data stimata).

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO H

    COMUNICAZIONE RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI AVVALERSI DI PROCEDURE PARTICOLARI E/O DELLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

    [Articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 17 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:

    5. Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove secondo la procedura particolare indicata alla voce 12.1 della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:

    5.1. 

    la procedura richiesta è incompatibile con le leggi dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta:□

    5.2. 

    l’espletamento della procedura richiesta non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico:□

    6. Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove avvalendosi della tecnologia della comunicazione a distanza di cui alla voce 12.2. della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:

    6.1. 

    il ricorso alle tecnologie della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta□

    6.2. 

    l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico□

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO I

    COMUNICAZIONE DELLA DATA, DELL’ORA E DEL LUOGO FISSATI PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE E DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

    [Articolo 13, paragrafo 4, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) ( 18 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    3. Autorità giudiziaria richiedente

    3.1. 

    Nome:

    3.2. 

    Indirizzo:

    3.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    3.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    3.2.3. 

    Paese:

    3.3. 

    Tel.

    3.4. 

    Fax ( 19 ):

    3.5. 

    E-mail:

    4. Autorità giudiziaria richiesta

    4.1. 

    Nome:

    4.2. 

    Indirizzo:

    4.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    4.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    4.2.3. 

    Paese:

    4.3. 

    Tel.

    4.4. 

    Fax (19) :

    4.5. 

    E-mail:

    5. Data e ora fissate per l’assunzione delle prove:

    6. Luogo fissato per l’assunzione delle prove, se diverso da quello di cui al punto 4:

    7. Se del caso, condizioni alle quali le parti e gli eventuali loro rappresentanti possono partecipare:

    8. Se del caso, condizioni alle quali i delegati dell’autorità giudiziaria richiedente possono partecipare:

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO J

    COMUNICAZIONE DI RITARDI

    [Articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 20 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:

    5. Non è possibile dar seguito alla richiesta di assunzione delle prove entro 90 giorni dalla sua ricezione per i seguenti motivi:

    5.1. 

    È in corso la determinazione dell’attuale indirizzo della persona che deve essere esaminata□

    5.2. 

    È in corso la citazione della persona che deve essere esaminata□

    5.3. 

    La persona non è comparsa all’audizione nonostante la notifica della citazione□

    5.4. 

    Risposta alla richiesta avvenuta il …............. (data). Risposta allegata□

    5.5. 

    Il pagamento di un deposito o di un anticipo richiesto il …............. (data) non è stato ricevuto□

    5.6. 

    Altro (precisare): ……………………………□

    6. Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro il …......................... (indicare la data stimata)

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO K

    INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE

    [Articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 21 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta:

    5. La richiesta di assunzione delle prove è stata eseguita□

    Sono acclusi i seguenti atti che confermano l’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove:

    6. L’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove è stata rifiutata in quanto:

    6.1. 

    La persona da sottoporre ad audizione ha invocato un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base:□

    6.1.1. 

    alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta:□

    6.1.2. 

    alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente:□

    6.2. 

    la richiesta di assunzione delle prove esula dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1783□

    6.3. 

    secondo le leggi dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, l’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario□

    6.4. 

    l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di dati complementari avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta in data ………… (data della domanda di dati complementari)□

    6.5. 

    non è stato costituito il deposito o l’anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783□

    7. Altri motivi di non esecuzione:

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO L

    RICHIESTA DI ASSUNZIONE DIRETTA DELLE PROVE

    [Articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.Novembre.2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 22 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’organo centrale/autorità competente ( 23 ):

    3. Autorità giudiziaria richiedente:

    3.1. 

    Nome:

    3.2. 

    Indirizzo:

    3.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    3.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    3.2.3. 

    Paese:

    3.3. 

    Tel.

    3.4. 

    Fax (23) :

    3.5. 

    E-mail:

    4. Organo centrale/autorità competente dello Stato membro richiesto:

    4.1. 

    Nome:

    4.2. 

    Indirizzo:

    4.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    4.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    4.2.3. 

    Paese:

    4.3. 

    Tel.

    4.4. 

    Fax (23) :

    4.5. 

    E-mail:

    5. Nel procedimento proposto dall’istante/dall’attore (dagli istanti/dagli attori) ( 24 )

    5.1. 

    Nome:

    5.2. 

    Indirizzo:

    5.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    5.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    5.2.3. 

    Paese:

    5.3. 

    Tel. (23) :

    5.4. 

    Fax (23) :

    5.5. 

    E-mail (23) :

    6. Rappresentanti dell’istante/dell’attore

    6.1. 

    Nome:

    6.2. 

    Indirizzo:

    6.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    6.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    6.2.3. 

    Paese:

    6.3. 

    Tel.

    6.4. 

    Fax (23) :

    6.5. 

    E-mail:

    7. Convenuto/parte avversa (convenuti/parti avverse) ( 25 )

    7.1. 

    Nome:

    7.2. 

    Indirizzo:

    7.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    7.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    7.2.3. 

    Paese:

    7.3. 

    Tel. (23) :

    7.4. 

    Fax (23) :

    7.5. 

    E-mail (23) :

    8. Rappresentanti del convenuto/della parte avversa

    8.1. 

    Nome:

    8.2. 

    Indirizzo:

    8.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    8.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    8.2.3. 

    Paese:

    8.3. 

    Tel.

    8.4. 

    Fax (23) :

    8.5. 

    E-mail:

    9. Le prove saranno fornite da:

    9.1. 

    Nome:

    9.2. 

    Titolo:

    9.3. 

    Funzioni:

    9.4. 

    Compito:

    10. Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso):

    11. Assunzione delle prove che si chiede di eseguire

    11.1. 

    Descrizione dell’assunzione delle prove (in allegato, se del caso):

    11.2. 

    Audizione di testimoni

    11.2.1. 

    Nomi e cognomi:

    11.2.2. 

    Data di nascita, se disponibile:

    11.2.3. 

    Indirizzo:

    11.2.3.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    11.2.3.2. 

    Luogo + codice postale:

    11.2.3.3. 

    Paese:

    11.2.4. 

    Tel (23) :

    11.2.5. 

    Fax (23) :

    11.2.6. 

    E-mail (23) :

    11.2.7. 

    Quesiti da porre al testimone o descrizione dei fatti sui quali il testimone deve essere esaminato (in allegato, se del caso):

    11.2.8. 

    Facoltà di astenersi dal deporre secondo la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente (in allegato, se del caso):sì□no□

    11.3. 

    Altra assunzione delle prove (in allegato, se del caso):

    12. L’autorità giudiziaria richiedente chiede che le prove siano fornite direttamente avvalendosi delle seguenti tecnologie della comunicazione di cui al modulo N□

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO M

    INFORMAZIONI DELL’ORGANO CENTRALE/AUTORITÀ COMPETENTE RIGUARDO ALL’ASSUNZIONE DIRETTA DELLE PROVE

    [Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 26 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente:

    2. n. di riferimento dell’organo centrale/autorità competente:

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente:

    4. Organo centrale/autorità competente

    4.1. 

    Nome:

    4.2. 

    Indirizzo:

    4.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    4.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    4.2.3. 

    Paese:

    4.3. 

    Tel.

    4.4. 

    Fax ( 27 ):

    4.5. 

    E-mail:

    5. Informazioni dell’organo centrale/autorità competente

    5.1. 

    L’assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è accettata:□

    5.2. 

    L’assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è accettata alle seguenti condizioni (in allegato, se del caso):

    5.3. 

    L’assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è rifiutata per i seguenti motivi:

    5.3.1. 

    la richiesta esula dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1783:□

    5.3.2. 

    la richiesta non contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1783:□

    5.3.3. 

    l’assunzione diretta delle prove richiesta è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro dell’organo centrale/dell’autorità competente:□

    6. L’autorità giudiziaria seguente è stata incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove:

    6.1. 

    Nome:

    6.2. 

    Indirizzo:

    6.2.1. 

    Via + numero civico/casella postale:

    6.2.2. 

    Luogo + codice postale:

    6.2.3. 

    Paese:

    6.3. 

    Tel.

    6.4. 

    Fax (27) :

    6.5. 

    E-mail:

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

    MODULO N

    INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ TECNICHE PER EFFETTUARE UNA VIDEOCONFERENZA O RICORRERE AD ALTRA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

    [Articoli 12, paragrafo 4, e 20 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( 28 )]

    1. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente ( 29 ):

    ▼C2

    2. n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente (29) :

    ▼B

    3. Nome dell’autorità giudiziaria richiedente (29) :

    ▼C2

    4. Nome dell’autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente (29) :

    ▼B

    5. Dati tecnici dell’autorità giudiziaria richiedente:

    5.1. 

    ISDN (29) :

    5.2. 

    IP:

    5.3. 

    Tel. dell’aula giudiziaria (29) :

    5.4. 

    Altro:

    6. Forma preferita di connessione (in caso di più opzioni riportate alla voce 5):

    7. Data(e) e ora(e) preferita(e) di connessione:

    7.1. 

    data:

    7.2. 

    ora ( 30 ):

    8. Data(e) e ora(e) preferita(e) per la connessione di prova:

    8.1. 

    data:

    8.2. 

    ora (30) :

    8.3. 

    Persona di contatto per la connessione di prova o altra assistenza tecnica:

    ▼C1

    8.4. 

    Lingua per le comunicazioni:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:

    ▼B

    8.5. 

    Tel. in caso di difficoltà tecniche durante la connessione di prova o l’assunzione delle prove:

    9. Informazioni sull’interpretazione:

    9.1. 

    È richiesta assistenza per il reperimento di un interprete:□

    ▼C1

    9.2. 

    Lingue pertinenti:□BG,□ES,□CS,□DE,□ET,□EL,□EN,□FR,□GA,□HR,□IT,□LV,□LT,□HU,□MT,□NL,□PL,□PT,□RO,□SK,□SL,□FI,□SV, altra:

    ▼B

    10. Informazioni se si effettuerà una registrazione dell’assunzione delle prove ( 31 ):

    10.1. 

    si□

    10.2. 

    no□

    11. Altro: …………………………….

    Fatto a:

    Data:

    Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:




    ALLEGATO II

    REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE



    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

     

    Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — terza parte (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 80).

    Unicamente modifiche dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1206/2001




    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA



    Regolamento (CE) n. 1206/2001

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 2

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 8

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 10, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 10, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 4

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 13, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 13, paragrafo 3

    Articolo 11, paragrafo 4

    Articolo 13, paragrafo 4

    Articolo 11, paragrafo 5

    Articolo 13, paragrafo 5

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 5

    Articolo 14, paragrafo 5

    Articolo 13

    Articolo 15

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 16, paragrafo 4

    Articolo 15

    Articolo 17

    Articolo 16

    Articolo 18

    Articolo 17, paragrafo 1

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 17, paragrafo 2

    Articolo 19, paragrafo 2

    Articolo 17, paragrafo 3

    Articolo 19, paragrafo 3

    Articolo 17, paragrafo 4, primo comma

    Articolo 19, paragrafo 4, primo comma

    Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma

    Articolo 19, paragrafo 4, secondo comma

    Articolo 17, paragrafo 4, terzo comma

    Articolo 19, paragrafo 5

    Articolo 19, paragrafo 6

    Articolo 17, paragrafo 5

    Articolo 19, paragrafo 7

    Articolo 17, paragrafo 6

    Articolo 19, paragrafo 8

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 23, paragrafo 1

    Articolo 19, paragrafo 2

    Articolo 23, paragrafo 2

    Articolo 20

    Articolo 26

    Articolo 24

    Articolo 25

    Articolo 27

    Articolo 28

    Articolo 21, paragrafo 1

    Articolo 29, paragrafo 1

    Articolo 21, paragrafo 2

    Articolo 29, paragrafo 2

    Articolo 21, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 29, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 21, paragrafo 3, lettera c)

    Articolo 29, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 30

    Articolo 22, primo comma

    Articolo 31, paragrafo 1

    Articolo 22, secondo comma

    Articolo 31, paragrafo 2

    Articolo 31, paragrafo 3

    Articolo 31, paragrafo 4

    Articolo 32

    Articolo 23

    Articolo 33, paragrafo 1

    Articolo 33, paragrafo 2

    Articolo 24

    Articolo 34

    Articolo 24, paragrafo 1

    Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 24, paragrafo 2

    Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 35, paragrafo 2

    Articolo 35, paragrafo 3

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III



    ( 1 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.

    ( 2 ) Voce facoltativa.

    ( 3 ) Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 4.1. a 4.5.

    ( 4 ) Qualora vi sia più di un convenuto/una parte avversa fornire le informazioni di cui ai punti da 6.1. a 6.5.

    ( 5 ) Qualora vi sia più di un delegato fornire le informazioni di cui al punto 9.2.

    ( 6 ) Questa voce si applica solo a decorrere dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato.

    ( 7 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.

    ( 8 ) Voce facoltativa.

    ( 9 )  GU L 405, del. 2.12.2020, pag. 1

    ( 10 ) Voce facoltativa.

    ( 11 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.

    ( 12 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 13 ) L’uso di questo modulo è facoltativo.

    ( 14 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 15 ) L’uso di questo modulo è facoltativo.

    ( 16 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 17 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.

    ( 18 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 19 ) Voce facoltativa.

    ( 20 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 21 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 22 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.

    ( 23 ) Voce facoltativa.

    ( 24 ) Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 5.1. a 5.5.

    ( 25 ) Qualora vi sia più di un convenuto/una parte avversa fornire le informazioni di cui ai punti da 7.1. a 7.5.

    ( 26 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 27 ) Voce facoltativa.

    ( 28 )  GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1

    ( 29 ) Voce facoltativa.

    ( 30 ) Ora locale dello Stato membro richiesto.

    ( 31 ) Ad es. registrazione online o trascrizione dell’assunzione delle prove.

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