02020R1429 — IT — 23.12.2020 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2020
che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1)
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2020
che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
▼M1
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo di riferimento»).
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Articolo 2
Riduzione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e di prenotazione della capacità, relativa rinuncia o relativo rinvio
1.
In deroga all’articolo 27 e all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre il pagamento dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio, a rinunciarvi o a rinviarlo, se del caso secondo i segmenti di mercato identificati nei loro prospetti informativi della rete, in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria qualora tale pagamento sia divenuto o divenga esigibile durante il periodo di riferimento.
2.
In deroga all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a riesaminare la capacità dei segmenti di mercato di consentire coefficienti di maggiorazione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, ai fini di un’eventuale riduzione degli importi dovuti per quanto riguarda il periodo di riferimento.
3.
In deroga all’articolo 27 e all’articolo 36, terza frase, della direttiva 2012/34/UE e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a non applicare al richiedente, incluse le imprese ferroviarie, i canoni di prenotazione per la capacità assegnata ma non utilizzata durante il periodo di riferimento. In tal caso gli Stati membri e i gestori dell’infrastruttura agiscono in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria.
4.
In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri compensano i gestori dell’infrastruttura per la perdita finanziaria specifica subita a seguito dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la perdita è stata subita. Tale compensazione lascia impregiudicato l’obbligo degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, di assicurare che il conto dei profitti e delle perdite del gestore dell’infrastruttura, nell’arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, presenti un equilibrio.
5.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e la informano delle susccessive misure o modifiche delle stesse. La Commissione rende tali nformazioni disponibili al pubblico.
Articolo 3
Adeguamenti delle condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
I gestori dell’infrastruttura modificano, ove opportuno e senza ritardo, il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE in modo da presentare le condizioni da essi applicate in considerazione delle misure adottate dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 4
Organismo di regolamentazione
L’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE si applica alla riduzione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e di prenotazione della capacità, alla relativa rinuncia o al relativo rinvio, di cui all’articolo 2 del presente regolamento e agli adeguamenti delle condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per quanto riguarda i criteri stabiliti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento che si applicano ai gestori dell’infrastruttura.
Articolo 5
Proroga del periodo di riferimento
1.
Entro il 1o novembre 2020 i gestori dell’infrastruttura forniscono alla Commissione i dati relativi all’uso delle loro reti suddivisi per segmenti di mercato, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, per i periodi compresi tra il 1o marzo 2019 e il 30 settembre 2019 e tra il 1o marzo 2020 e il 30 settembre 2020.
Nel caso in cui il periodo di riferimento sia prorogato, i gestori dell’infrastruttura forniscono alla Commissione un nuovo insieme di dati dopo che sia trascorsa la metà del periodo di riferimento prorogato al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’evolversi della situazione durante le proroga del periodo di riferimento.
2.
Qualora constati, sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del corrispondente periodo degli anni precedenti persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto dell’epidemia di COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare di conseguenza il periodo di riferimento indicato all’articolo 1. Ciascuna di tali modifiche può prorogare il periodi di riferimento per un massimo di sei mesi e il periodo di riferimento non può essere prorogato oltre il 14 aprile 2022.
3.
Qualora, in caso di impatto prolungato dell’epidemia di COVID‐19 sul settore del trasporto ferroviario nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 7 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 6
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2020.
3.
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 7
Procedura d’urgenza
1.
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.