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Document 02020R0692-20210925

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/2021-09-25

02020R0692 — IT — 25.09.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1703 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2021

  L 339

29

24.9.2021

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1705 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2021

  L 339

40

24.9.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



PARTE I

NORME GENERALI



TITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce norme integrative in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Esso stabilisce inoltre norme riguardanti i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione.
2.  

La parte I stabilisce:

a) 

gli obblighi per le autorità competenti degli Stati membri di autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di animali di cui alle parti da II a VI (articoli 3 e 4);

b) 

gli obblighi degli operatori per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (articolo 5);

c) 

le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, delle partite di cui alle lettere a) e b), come pure le deroghe a tali prescrizioni generali, applicabili a tutte le specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (articoli da 6 a 10).

3.  
La parte II stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda determinati animali terrestri (titolo 1).

Tale parte stabilisce inoltre le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale anch’esse applicabili a ciascuna di tali specie e categorie di animali terrestri, in particolare:

a) 

ungulati detenuti delle specie elencate (titolo 2);

b) 

pollame e volatili in cattività, esclusi i volatili in cattività importati per programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione (titolo 3);

c) 

api mellifere (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) (titolo 4);

d) 

cani, gatti e furetti (titolo 5).

4.  

La parte III stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda il materiale germinale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti:

a) 

bovini, suini, ovini, caprini ed equini (titolo 1);

b) 

pollame e volatili in cattività (titolo 2);

c) 

animali diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) (titolo 3).

5.  

La parte IV stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda i prodotti di origine animale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri:

a) 

ungulati detenuti e selvatici delle specie elencate;

b) 

pollame;

c) 

selvaggina da penna.

▼M2

6.  

La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:

▼B

a) 

pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;

b) 

molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca;

c) 

crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea;

d) 

animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.

7.  
La parte VI stabilisce le norme generali, alcune deroghe e prescrizioni supplementari per il transito nell’Unione e per il ritorno nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

▼M2

8.  
La parte VII stabilisce le disposizioni transitorie e finali.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, tranne nel caso in cui tali definizioni riguardino termini che sono definiti nel secondo comma del presente articolo.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) 

«paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio o una loro zona inclusi in un elenco di paesi terzi, territori o loro zone, o compartimenti in caso di animali di acquacoltura, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

2) 

«l’elenco»: l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone, o compartimenti in caso di animali di acquacoltura, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale mediante atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

3) 

«mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;

4) 

«contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che non siano il mezzo di trasporto;

5) 

«bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

6) 

«ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

7) 

«caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

▼M2

8) 

«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429 ai fini dell’ingresso nell’Unione di animali, oppure un animale della specie Sus scrofa ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale;

▼B

9) 

«equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

10) 

«camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

11) 

«cervide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

12) 

«equino registrato»:

a) 

un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;

b) 

un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);

13) 

«animali destinati alla macellazione»: animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta;

14) 

«non sono stati segnalati casi di malattia»: nessun animale o gruppo di animali di specie pertinenti detenuto nello stabilimento è stato classificato come caso confermato della malattia in questione ed è stato escluso qualsiasi caso sospetto di tale malattia;

15) 

«gruppo sanitario»: un gruppo di paesi terzi elencati in cui prevalgono rischi comuni in materia di sanità animale per quanto riguarda le malattie elencate per gli equini, che richiedono misure specifiche di riduzione dei rischi e garanzie sanitarie quando gli equini entrano nell’Unione;

16) 

«gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica; per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

17) 

«pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;

18) 

«pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna;

19) 

«pulcini di un giorno»: il pollame di meno di 72 ore;

20) 

«ape mellifera»: un animale appartenente alla specie Apis mellifera;

21) 

«bombo»: un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus;

22) 

«cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus;

23) 

«gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris;

24) 

«furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo;

25) 

«numero di riconoscimento unico»: un numero assegnato dall’autorità competente;

26) 

«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da patogeni specificati», secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;

27) 

«partita di sperma, ovociti o embrioni» o «partita di materiale germinale»: la quantità di sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo o embrioni prodotti in vitro spedita da un unico stabilimento riconosciuto di materiale germinale e accompagnata da un unico certificato sanitario;

28) 

«sperma»: l’eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;

29) 

«ovociti»: le fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;

30) 

«embrione»: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;

31) 

«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale;

32) 

«veterinario del centro»: il veterinario responsabile delle attività svolte presso il centro di raccolta dello sperma, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale o il centro di stoccaggio di materiale germinale, come stabilito dal presente regolamento;

33) 

«veterinario del gruppo»: il veterinario responsabile delle attività svolte da un gruppo di raccolta di embrioni o da un gruppo di produzione di embrioni, come stabilito dal presente regolamento;

34) 

«impianto di quarantena»: una struttura autorizzata dall’autorità competente ai fini dell’isolamento di bovini, suini, ovini o caprini per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma;

35) 

«centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinato all’ingresso nell’Unione;

36) 

«gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni concepiti in vivo destinati all’ingresso nell’Unione;

37) 

«gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti e la produzione in vitro, se del caso con seme immagazzinato, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni, destinati entrambi all’ingresso nell’Unione;

38) 

«stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione, compreso, se del caso, il sessaggio dello sperma, e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione;

39) 

«centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione;

40) 

«carne»: tutte le parti di ungulati, pollame e selvaggina da penna idonee al consumo umano, compreso il sangue;

41) 

«carni fresche»: carne, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti di conservazione diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;

42) 

«carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:

a) 

dissanguamento, nel caso di animali macellati;

b) 

eviscerazione;

c) 

asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;

d) 

asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;

43) 

«frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa di ungulato, anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;

44) 

«prodotti a base di carne»: prodotti trasformati, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, grassi animali fusi ed estratti di carne, ottenuti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo che la superficie di sezionamento permetta di constatare che il prodotto non presenta più le caratteristiche delle carni fresche;

45) 

«budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;

46) 

«colostro»: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di animali detenuti fino a 3-5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;

47) 

«prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati;

▼M2

48) 

«barca vivaio»: una barca vivaio come definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ( 1 );

▼B

49) 

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).



TITOLO 2

PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE, E PER I MOVIMENTI E LA MANIPOLAZIONE DOPO L’INGRESSO, DI PARTITE DI ANIMALI, MATERIALE GERMINALE E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 3

Obblighi delle autorità competenti degli Stati membri

L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di cui alle parti da II a VI, che sono presentate ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 purché:

a) 

le partite provengano:

▼M2

i) 

in caso di animali terrestri e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

▼B

ii) 

in caso di animali acquatici, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali e prodotti di origine animale e, in caso di animali di acquacoltura, da un paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati a tal fine;

b) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine abbia certificato che le partite soddisfano:

i) 

le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al presente articolo, all’articolo 4 e agli articoli da 6 a 10;

ii) 

le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e all’uso previsto di cui alle parti da II a VI;

c) 

le partite siano accompagnate dai seguenti documenti, con i quali l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito le necessarie garanzie sulla conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla lettera b):

i) 

un certificato sanitario ad hoc per la specie e categoria specifica di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per l’uso previsto, rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine;

ii) 

una dichiarazione e altri documenti, se prescritti dal presente regolamento.

In caso di partite di animali e uova da cova, il certificato sanitario di cui alla lettera c), punto i), deve essere stato rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, tale periodo può tuttavia essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

Articolo 4

Data di certificazione delle partite

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento è consentito solo a condizione che tali partite siano state certificate per la spedizione nell’Unione non prima della data in cui il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o il loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, sono stati elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di animali, uova da cova e prodotti di origine animale originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona, o di un loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, non è consentito a decorrere dalla data in cui tale paese terzo, territorio, zona o compartimento non soddisfano più le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, uova da cova o prodotti di origine animale, tranne qualora l’Unione abbia assegnato condizioni specifiche, nell’elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, uova da cova o prodotti di origine animale.

Articolo 5

Obblighi degli operatori

1.  

Gli operatori responsabili dell’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento presentano tali partite all’autorità competente dell’Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e garantiscono che esse soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui agli articoli 3 e 4 e agli articoli da 6 a 10;

b) 

le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale della partita e all’uso previsto di cui alle parti da II a VI.

2.  

Gli operatori responsabili dei movimenti delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dal punto di ingresso nell’Unione al luogo di destinazione e gli operatori responsabili della manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione garantiscono che:

a) 

il loro ingresso nell’Unione sia consentito dall’autorità competente conformemente all’articolo 3;

b) 

esse soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI;

c) 

esse non siano utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state certificate dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine per l’ingresso nell’Unione.

Articolo 6

Legislazione nazionale e sistemi di sanità animale del paese terzo o territorio di origine

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o un territorio in cui:

a) 

qualsiasi sospetto o caso confermato di una malattia elencata di cui all’allegato I, pertinente per le specie elencate di animali presenti nella partita o per le specie elencate di animali da cui sono ottenuti il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nella partita autorizzati ad entrare nell’Unione, debba essere notificato e comunicato per legge all’autorità competente;

b) 

siano in vigore sistemi per l’individuazione delle malattie emergenti;

c) 

siano in vigore sistemi per garantire che l’alimentazione con rifiuti alimentari non sia una fonte delle malattie elencate di cui all’allegato I per:

i) 

gli animali destinati all’ingresso nell’Unione;

o

ii) 

gli animali da cui è ottenuto il materiale germinale destinato all’ingresso nell’Unione;

o

iii) 

gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione.

2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione è consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona dove possono essere legalmente immesse sul mercato e commercializzate.

Articolo 7

Prescrizioni generali relative allo stato sanitario degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, attuato nel paese terzo o territorio di origine;

b) 

non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento del carico per la spedizione nell’Unione;

c) 

sono originari di uno stabilimento che, al momento della spedizione da tale stabilimento verso l’Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione:

i) 

per motivi di sanità animale;

ii) 

in caso di animali di acquacoltura, per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale è consentito solo se tale materiale germinale è stato ottenuto da animali che al momento della raccolta:

a) 

non presentavano sintomi di malattie trasmissibili;

b) 

erano detenuti in uno stabilimento non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, comprese restrizioni connesse alle pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e alle malattie emergenti.

3.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali prodotti sono stati ottenuti da animali che:

a) 

in caso di animali terrestri, non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento:

i) 

dell’abbattimento o della macellazione, per la produzione di carni fresche e di prodotti a base di carne;

o

ii) 

della raccolta di latte o uova;

b) 

in caso di animali acquatici, non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione o della raccolta per la produzione di prodotti di origine animale;

c) 

non sono stati abbattuti, macellati o, in caso di molluschi e crostacei vivi, rimossi dall’acqua nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

d) 

erano detenuti in uno stabilimento non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, tra cui, se pertinenti, le malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, al momento:

i) 

dell’abbattimento o della macellazione di tali animali per la produzione di carni fresche e prodotti a base di carne o di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; o

ii) 

della raccolta di latte e uova.

Articolo 8

Prescrizioni generali relative agli stabilimenti di origine degli animali

In aggiunta alle prescrizioni specifiche di cui alle parti da II a V, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali detenuti, o lo stabilimento di origine degli animali detenuti da cui sono stati ottenuti il materiale germinale o i prodotti di origine animale, soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

deve essere registrato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine e deve aver ottenuto l’assegnazione di un numero di registrazione unico;

b) 

deve essere riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, se richiesto dal presente regolamento e alle condizioni da questo previste, e deve aver ottenuto l’assegnazione di un numero di riconoscimento unico;

c) 

deve essere sotto il controllo dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

d) 

deve disporre di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per un periodo minimo di tre anni, una documentazione contenente almeno le seguenti informazioni:

i) 

le specie, le categorie, il numero e, se del caso, l’identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

ii) 

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

iii) 

la mortalità nello stabilimento;

e) 

deve essere oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell’identificazione dei segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all’allegato I pertinenti per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale e le malattie emergenti, e della relativa informazione.

Tali visite di sanità animale hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato.

Articolo 9

Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove

L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se sono stati effettuati campionamenti, prove di laboratorio e altre prove richieste dal presente regolamento:

a) 

su campioni prelevati dall’autorità competente o sotto il controllo dell’autorità competente:

i) 

del paese terzo o territorio di origine se il campionamento e le prove devono essere effettuati prima dell’ingresso nell’Unione;

o

ii) 

dello Stato membro di destinazione se il campionamento e le prove devono essere effettuati dopo l’ingresso nell’Unione;

b) 

conformemente:

i) 

ai metodi e alle procedure pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 e al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ( 3 );

o

ii) 

ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, ai metodi e alle procedure di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ( 4 );

o

iii) 

alle procedure descritte nel presente regolamento, laddove espressamente richiesto;

c) 

in un laboratorio ufficiale designato a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 10

Indennità da malattia del luogo di origine e condizioni specifiche

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se l’indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, o dello stabilimento di origine degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale, quale richiesta dal presente regolamento, è stata dimostrata dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine:

a) 

conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione;

o

b) 

per le malattie che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689, conformemente a norme specifiche allorché tali norme sono stabilite nel presente regolamento, e al programma di sorveglianza delle malattie attuato dal paese terzo o territorio di origine, che:

i) 

deve essere stato presentato alla Commissione a fini di valutazione e contenere almeno le informazioni di cui all’allegato II;

ii) 

fornisce, secondo la valutazione dalla Commissione, le necessarie garanzie sull’indennità da malattia in base:

— 
alle norme in materia di sorveglianza delle malattie di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) 2016/429;
— 
alle norme integrative relative all’organizzazione della sorveglianza e alle norme per la conferma della malattia e le definizioni di caso di cui alla parte II, capo 1, sezioni 1 e 2 e articolo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
iii) 

deve essere in vigore da un periodo di tempo sufficiente a garantirne la piena attuazione e una corretta supervisione.

2.  
In caso di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, qualora sia richiesta l’indennità da determinate malattie del compartimento di origine, l’ingresso nell’Unione di partite di tali animali e prodotti è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo di origine ha dimostrato l’indennità da malattia conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b).
3.  

Qualora il presente regolamento imponga condizioni specifiche relative all’indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona:

a) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve avere garantito in precedenza la conformità a tali condizioni;

b) 

l’Unione ha espressamente assegnato tali condizioni specifiche, nell’elenco, al paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.



PARTE II

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5



TITOLO 1

PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER GLI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI

Articolo 11

Periodo di permanenza richiesto per gli animali terrestri detenuti

L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri detenuti diversi da cani, gatti e furetti è consentito solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

gli animali hanno rispettato il pertinente periodo di permanenza indicato nelle seguenti tabelle dell’allegato III in modo continuativo immediatamente prima della data di spedizione nell’Unione:

i) 

tabella 1 in caso di ungulati, api mellifere e bombi;

ii) 

tabella 2 in caso di pollame e volatili in cattività;

b) 

gli animali:

i) 

sono rimasti in modo continuativo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nel corso del periodo indicato nella seconda colonna della tabella 1 e nella terza colonna della tabella 2 dell’allegato III;

ii) 

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine, in cui nessun animale è stato introdotto nel corso del periodo indicato nella terza colonna della tabella 1 e nella quarta colonna della tabella 2 dell’allegato III;

iii) 

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nel corso del periodo indicato nella quarta colonna della tabella 1 e nella quinta colonna della tabella 2 dell’allegato III.

Articolo 12

Deroghe relative al periodo di permanenza per i cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali

1.  

In deroga all’articolo 11, lettera b), punto i), si considera che gli equini diversi dagli equini destinati alla macellazione abbiano rispettato il periodo di permanenza di cui alla tabella 1 dell’allegato III, se, prima della loro spedizione nell’Unione, hanno soggiornato per il periodo indicato nella seconda colonna della tabella 1 dell’allegato III, oltre che nel paese terzo o territorio di origine o loro zona, anche:

a) 

in uno Stato membro;

o

b) 

in caso di cavalli registrati, in un paese terzo o territorio di permanenza intermedia o una loro zona elencati, a partire dai quali l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati è autorizzato a tal fine e a condizione che siano stati introdotti nel paese terzo o territorio di origine, o nella loro zona, conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili all’ingresso diretto nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse e competizioni a partire da tale paese terzo o territorio di permanenza intermedia o loro zona.

2.  

In deroga all’articolo 11, lettera b), punto ii), si considera che i cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri abbiano rispettato le prescrizioni in materia di permanenza di cui alla terza colonna della tabella 1 dell’allegato III se hanno soggiornato nel paese terzo di origine o nel paese terzo di permanenza intermedia in stabilimenti diversi dallo stabilimento di origine che:

a) 

erano sotto la supervisione del veterinario ufficiale di un paese terzo o territorio;

b) 

non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, comprese restrizioni connesse alle pertinenti malattie di cui all’allegato I e alle pertinenti malattie emergenti;

c) 

soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 23.

3.  

Sempre in deroga all’articolo 11, lettera b), punto ii), è consentito l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri che sono stati a contatto con equini introdotti nel paese terzo, territorio o loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona, o a partire da un’altra zona del paese terzo o territorio di origine, purché:

a) 

tali equini siano stati introdotti nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili all’ingresso diretto di tali equini nell’Unione;

b) 

la possibilità di un contatto diretto con altri animali sia limitata al periodo della corsa, della competizione o della manifestazione culturale equestre, compreso il periodo del relativo addestramento e riscaldamento nonché quello della presentazione prima della corsa.

Articolo 13

Ispezione degli animali terrestri prima della spedizione nell’Unione

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 24 ore precedenti il carico per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti.

▼M2

In caso di pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e volatili in cattività, l’ispezione riguarda anche il gruppo di origine degli animali destinati ad essere spediti nell’Unione.

▼B

2.  
In deroga al paragrafo 1, primo comma, in caso di equini registrati l’ispezione ivi prevista può essere effettuata nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell’Unione o l’ultimo giorno lavorativo precedente la spedizione nell’Unione.
3.  
In deroga al paragrafo 1, primo comma, in caso di cani, gatti e furetti l’ispezione ivi prevista può essere effettuata nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell’Unione.

Articolo 14

Norme generali per la spedizione nell’Unione di animali terrestri

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri è consentito solo se gli animali di tali partite, tra il momento del carico nello stabilimento di origine per la spedizione nell’Unione e il momento del loro arrivo nell’Unione, non sono stati a contatto con altri animali terrestri:

a) 

della stessa specie, non destinati all’ingresso nell’Unione;

b) 

di altre specie elencate per le stesse malattie, non destinati all’ingresso nell’Unione;

c) 

di stato sanitario inferiore.

2.  
In caso di trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia, su strada o a piedi, l’ingresso nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1 è consentito solo se tali partite non sono state trasportate attraverso, scaricate o trasbordate in paesi terzi, territori o loro zone non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali e per il loro uso previsto nell’Unione.
3.  

In caso di trasporto via mare, anche solo per una parte del viaggio, l’ingresso nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1 è consentito solo se tali partite arrivano nell’Unione accompagnate da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario che accompagna gli animali e firmata dal comandante della nave, che fornisce le seguenti informazioni:

a) 

il porto di partenza nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona;

b) 

il porto di arrivo nell’Unione;

c) 

i porti di scalo, qualora la nave abbia fatto scalo in porti al di fuori del paese terzo o territorio di origine degli animali o della loro zona;

d) 

conferma del rispetto delle seguenti prescrizioni durante il viaggio verso l’Unione:

i) 

gli animali sono rimasti a bordo;

ii) 

mentre si trovavano a bordo gli animali non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore.

Articolo 15

Deroga per il trasbordo di animali terrestri, diversi dagli equini, in paesi terzi o territori non elencati in caso di problemi tecnici o di altri incidenti imprevisti

1.  

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri, diversi dagli equini, che, per proseguire il viaggio, sono state trasbordate dal mezzo di trasporto originale di spedizione su un altro mezzo di trasporto in un paese terzo, territorio o loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali solo se l’operazione di trasbordo è stata effettuata a causa di un problema tecnico o di un altro incidente imprevisto che ha causato problemi logistici durante il trasporto degli animali verso l’Unione via mare o per via aerea, al fine di completare il trasporto al punto di ingresso nell’Unione, purché:

a) 

l’ingresso delle partite di animali nell’Unione sia autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, ove applicabile, degli Stati membri di passaggio fino all’arrivo al luogo di destinazione nell’Unione;

b) 

il trasbordo sia avvenuto per tutta la durata dell’operazione sotto la supervisione di un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio per garantire che:

i) 

siano state applicate misure efficaci di protezione contro i vettori delle pertinenti malattie animali;

ii) 

siano state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti e indiretti tra gli animali destinati all’ingresso nell’Unione e altri animali;

iii) 

nel mezzo di trasporto utilizzato per proseguire il viaggio verso l’Unione non siano stati aggiunti mangimi, acqua o materiali da lettiera originari di paesi terzi, territori o loro zone non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali;

iv) 

gli animali di tali partite siano stati trasferiti direttamente e il più rapidamente possibile, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 17, senza lasciare i confini del porto o dell’aeroporto;

c) 

la partita di animali sia accompagnata da una dichiarazione dell’autorità competente del paese terzo o territorio in cui è stato effettuato il trasferimento, che fornisce informazioni sull’operazione di trasferimento e attesta che sono state adottate misure pertinenti per soddisfare le prescrizioni di cui alla lettera b).

2.  
La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle partite di api mellifere e di bombi.

Articolo 16

Deroga per il trasbordo di equini in paesi terzi o territori non elencati

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, in caso di partite di equini che, durante il trasporto degli animali verso l’Unione, sono state trasbordate su un altro mezzo di trasporto in paesi terzi, territori o loro zone non elencati per l’ingresso nell’Unione della categoria specifica di equini, tali partite sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

gli animali di tali partite sono stati trasportati nell’Unione via mare o per via aerea;

b) 

gli animali di tali partite sono stati trasbordati direttamente dal mezzo di trasporto originale di spedizione sull’altro mezzo di trasporto per proseguire il viaggio;

c) 

nel corso dell’operazione di trasbordo:

i) 

è stata garantita una protezione efficace contro i vettori delle pertinenti malattie animali e gli equini non sono venuti a contatto con equini di stato sanitario inferiore;

ii) 

gli animali di tali partite sono stati trasferiti direttamente e il più rapidamente possibile, per proseguire il viaggio, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 17, senza lasciare i confini del porto o dell’aeroporto e sotto la supervisione diretta di un veterinario ufficiale;

d) 

un veterinario ufficiale deve aver certificato che la partita era conforme alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 17

Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri detenuti è consentito solo se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportarle:

a) 

sono costruiti in modo che:

i) 

gli animali non possano uscire o cadere;

ii) 

possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) 

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

iv) 

in caso di pollame e volatili in cattività, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume;

b) 

sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, e sono stati asciugati o lasciati asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all’ingresso nell’Unione.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica al trasporto di partite di api mellifere e bombi destinate all’ingresso nell’Unione.

Articolo 18

Prescrizioni relative ai contenitori in cui gli animali terrestri sono trasportati nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri detenuti è consentito solo se i contenitori in cui gli animali terrestri detenuti sono trasportati nell’Unione sui mezzi di trasporto:

a) 

soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

b) 

contengono unicamente animali delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c) 

sono:

i) 

contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

o

ii) 

puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico degli animali destinati all’ingresso nell’Unione.

Articolo 19

Movimenti e manipolazione degli animali terrestri dopo l’ingresso

1.  

Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di animali terrestri sono trasportate direttamente e senza indugio:

a) 

nello stabilimento di destinazione nell’Unione, dove rimangono come minimo per il periodo di tempo prescritto nei pertinenti articoli specifici di cui alle parti da II a V;

b) 

nel macello di destinazione nell’Unione, in caso di animali destinati alla macellazione, dove devono essere macellati entro cinque giorni dalla data di arrivo nell’Unione.

2.  
Se le partite di animali terrestri che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sono destinate a un macello, a uno stabilimento riconosciuto di quarantena o a uno stabilimento confinato nell’Unione, il trasporto e l’arrivo della partita al luogo di destinazione sono controllati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione ( 5 ).
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano all’ingresso nell’Unione di equini registrati provenienti da paesi terzi né al reingresso dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati.



TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER GLI UNGULATI



CAPO 1

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli ungulati

Articolo 20

Spedizione di ungulati nell’Unione

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se tali partite sono state spedite dallo stabilimento di origine verso l’Unione senza passare per un altro stabilimento.
2.  

In deroga al paragrafo 1, le partite di ungulati provenienti da più di uno stabilimento di origine possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione se gli animali di tali partite sono stati sottoposti a un’unica operazione di raccolta nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

gli ungulati appartengono a una delle seguenti specie e categorie:

i) 

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus o Sus scrofa;

o

ii) 

Equidae destinati alla macellazione;

b) 

l’operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

i) 

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall’autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ( 6 );

ii) 

elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

iii) 

in cui, per un periodo minimo di tre anni, è conservata e mantenuta aggiornata una documentazione contenente le seguenti informazioni:

— 
l’origine degli animali;
— 
le date di arrivo al centro di raccolta e di spedizione dallo stesso;
— 
il codice di identificazione degli animali;
— 
il numero di registrazione dello stabilimento di origine degli animali;
— 
il numero di registrazione dei trasportatori e i mezzi di trasporto che consegnano la partita di ungulati al centro o la prelevano dallo stesso;
iv) 

che soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 8 e all’articolo 23, paragrafo 1;

c) 

l’operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni; tale periodo è considerato parte del periodo di campionamento per le prove precedenti la spedizione nell’Unione, se tale campionamento è prescritto dal presente regolamento;

d) 

gli ungulati devono essere arrivati nell’Unione entro 10 giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento di origine.

Articolo 21

Identificazione degli ungulati

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

a) 

il codice di identificazione dell’animale, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e il certificato sanitario che lo accompagna;

b) 

il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine almeno con uno dei seguenti metodi:

a) 

un transponder iniettabile o un marchio auricolare che presenti in modo visibile, leggibile e indelebile:

i) 

il codice di identificazione dell’animale, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e il certificato sanitario che lo accompagna;

ii) 

il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre;

b) 

in caso di equini diversi da quelli destinati alla macellazione, un documento di identificazione, rilasciato al più tardi al momento della certificazione per l’ingresso nell’Unione, che:

i) 

descrive e rappresenta l’animale, compresi i metodi alternativi di identificazione, in modo da stabilire un collegamento inequivocabile tra l’animale e il documento di identificazione che lo accompagna;

ii) 

contiene informazioni sul codice individuale emesso da un transponder iniettabile impiantato nel caso in cui tale codice non sia conforme alle specifiche di cui alla lettera a).

3.  
In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinati a stabilimenti confinati può essere consentito se tali animali sono identificati individualmente mediante un transponder iniettabile o un metodo alternativo di identificazione che garantisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e la documentazione di entrata che lo accompagna.
4.  
Se gli ungulati sono identificati con un identificatore elettronico non conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione delle partite di ungulati fornisce il dispositivo di lettura che consente in qualsiasi momento di verificare l’identificazione dell’animale.

Articolo 22

Paese terzo o territorio di origine degli ungulati o loro zona

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni dalle malattie di categoria A di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 1, per il periodo in essa indicato.
2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona:

a) 

indenni dalle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 2, per il periodo in essa indicato;

b) 

in cui, nel periodo indicato, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 3.

3.  
I periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti per le malattie indicate nell’allegato IV, parte B, alle pertinenti condizioni specifiche ivi indicate.
4.  

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro le malattie di categoria A di cui all’allegato IV, parte C, conformemente alle indicazioni che figurano:

a) 

al punto 1 di tale allegato, in caso di ungulati diversi dagli equini;

b) 

al punto 2 di tale allegato, in caso di equini.

5.  

Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), l’ingresso nell’Unione di partite di bovini è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia senza vaccinazione;

o

b) 

soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, punto 1.

6.  

Per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia senza vaccinazione;

o

b) 

soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, punto 2.

7.  

Per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati delle specie elencate è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione; o

b) 

soddisfano una delle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte A.

8.  

Per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini è consentito solo se tali animali:

a) 

sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia;

o

b) 

soddisfano le condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte B.

9.  

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di categoria C di cui all’allegato VII, per le quali le specie di ungulati sono elencate, è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tali malattie per le specie pertinenti;

o

b) 

soddisfano le pertinenti prescrizioni supplementari di cui al suddetto allegato.

Articolo 23

Stabilimento di origine degli ungulati

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

provengano da uno stabilimento all’interno del quale e intorno al quale, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato VIII, per le quali le specie di ungulati destinati all’ingresso nell’Unione sono elencate, in un’area e per il periodo indicati nelle tabelle che figurano:

i) 

ai punti 1 e 2 di tale allegato per gli ungulati diversi dagli equini;

o

ii) 

ai punti 3 e 4 di tale allegato per gli equini;

b) 

nel periodo di cui alla lettera a), non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore.

2.  
Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali di tali partite soddisfa le prescrizioni pertinenti di cui all’allegato IX, punto 1.
3.  
Per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali di tali partite soddisfa le prescrizioni pertinenti di cui all’allegato IX, punto 2.

Articolo 24

Ungulati della partita

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

non sono stati vaccinati contro le malattie di categoria A indicate nelle tabelle che figurano:

i) 

all’allegato IV, parte C, punto 1, in caso di ungulati diversi dagli equini;

o

ii) 

all’allegato IV, parte C, punto 2, in caso di equini;

b) 

tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine al momento del loro arrivo nell’Unione, non devono essere stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite nelle tabelle che figurano:

i) 

all’allegato VIII, punti 1 e 2, in caso di ungulati diversi dagli equini;

o

ii) 

all’allegato VIII, punti 3 e 4, in caso di equini.

2.  
Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) e l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B.suis, l’ingresso nell’Unione di partite di specie elencate di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati contro tali malattie.
3.  
Per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’ingresso nell’Unione di partite di specie elencate di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro detta malattia nei 60 giorni precedenti la data del movimento.
4.  
L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di categoria C di cui all’allegato VII, per le quali le specie di ungulati sono elencate, è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati contro tali malattie.
5.  
In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di maschi non castrati di ovini e di ungulati della famiglia Tayassuidaeè consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le pertinenti prescrizioni specifiche per l’infezione da Brucella di cui all’allegato X.
6.  
In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le condizioni specifiche di cui all’allegato XI, punto 2, in funzione del gruppo sanitario, determinato conformemente all’allegato XI, punto 1, al quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono stati assegnati nell’elenco.

Articolo 25

Deroghe e prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati alla macellazione

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati appartenenti alle specie indicate ai suddetti paragrafi che non soddisfano tali prescrizioni è consentito a condizione che gli animali di tali partite siano unicamente destinati alla macellazione.

▼M2

Articolo 26

Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione

Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione degli equini, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data del loro arrivo in tale stabilimento, tranne qualora siano spostati a fini di macellazione.

▼B



CAPO 2

Norme speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati detenuti destinati a stabilimenti confinati

Articolo 27

Prescrizioni in materia di sanità animale non applicabili agli ungulati destinati a stabilimenti confinati

Gli articoli 11, 22, 23, 24 e 26 non si applicano alle partite di ungulati, ad eccezione degli equini, che entrano nell’Unione alle condizioni stabilite agli articoli da 28 a 34.

Articolo 28

Norme specifiche per l’ingresso di ungulati destinati a stabilimenti confinati

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a stabilimenti confinati è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

devono provenire da uno stabilimento confinato che figura in un elenco di stabilimenti confinati, redatto conformemente all’articolo 29, dai quali è consentito l’ingresso di ungulati nell’Unione;

b) 

devono essere stati spediti direttamente dallo stabilimento confinato di origine a uno stabilimento confinato nell’Unione.

2.  
L’autorità competente dello Stato membro di destinazione rilascia un’autorizzazione specifica per l’ingresso di ciascuna partita di ungulati di cui al paragrafo 1, a seguito dell’esito favorevole di una valutazione dei potenziali rischi che l’ingresso di tale partita può comportare per l’Unione.
3.  
L’ingresso nell’Unione di ogni partita di ungulati di cui al paragrafo 1 e i loro movimenti attraverso Stati membri diversi dallo Stato membro di destinazione sono consentiti solo previa autorizzazione delle autorità competenti di tali Stati membri di passaggio.

Tale autorizzazione è rilasciata solo se la valutazione del rischio effettuata dall’autorità competente degli Stati membri di passaggio, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro del luogo di destinazione nell’Unione, ha avuto esito favorevole.

4.  
Lo Stato membro del luogo di destinazione delle partite di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e notifica direttamente al punto di ingresso degli ungulati nell’Unione, le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2, prima di qualsiasi eventuale movimento attraverso altri Stati membri e prima dell’arrivo degli ungulati nel loro territorio.

Articolo 29

Elenco di stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori

1.  
Gli Stati membri possono redigere un elenco di stabilimenti confinati nei paesi terzi o territori dai quali è consentito l’ingresso di ungulati nel loro territorio.

Tale elenco precisa le specie di ungulati che possono entrare nel territorio dello Stato membro da ciascuno stabilimento confinato nel paese terzo o territorio.

2.  
Gli Stati membri possono inserire nel loro elenco di stabilimenti confinati di cui al paragrafo 1 stabilimenti confinati che figurano già negli elenchi di altri Stati membri.

Fatto salvo quanto previsto nel primo comma, gli Stati membri inseriscono uno stabilimento confinato di un paese terzo o territorio nell’elenco di stabilimenti confinati di cui al paragrafo 1 solo dopo l’esito favorevole di una valutazione completa basata sui seguenti elementi:

a) 

lo stabilimento confinato deve soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento da parte dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine di cui all’articolo 30;

b) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve aver fornito informazioni sufficienti a garantire che lo stabilimento confinato soddisfa le prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti confinati di cui all’articolo 30.

3.  
Gli Stati membri mantengono aggiornati gli elenchi di stabilimenti confinati di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell’eventuale sospensione o revoca del riconoscimento rilasciato dall’autorità competente di un paese terzo o territorio di origine di cui all’articolo 30 o dall’autorità competente di un altro Stato membro.
4.  
Gli Stati membri pubblicano gli elenchi di cui al paragrafo 1 sui propri siti web.

Articolo 30

Condizioni applicabili agli stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori ai fini dell’articolo 29

Gli Stati membri inseriscono uno stabilimento confinato situato in un paese terzo o territorio nell’elenco di stabilimenti confinati di cui all’articolo 29 solo se lo stabilimento confinato è riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio e soddisfa le seguenti condizioni:

a) 

deve essere chiaramente delimitato e l’accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;

b) 

deve possedere mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e l’isolamento degli animali, nonché strutture di quarantena adeguate e disporre di procedure operative standardizzate riconosciute per i nuovi animali in entrata;

c) 

i locali di stabulazione degli animali devono essere di livello adeguato e costruiti in modo da:

i) 

impedire il contatto con gli animali presenti al di fuori dello stabilimento confinato e permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;

ii) 

permettere di pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature;

d) 

per quanto riguarda le misure di controllo e sorveglianza delle malattie:

i) 

deve attuare un programma adeguato di sorveglianza delle malattie, comprendente misure di controllo delle zoonosi, e aggiornarlo in base al numero e alle specie di animali presenti nello stabilimento confinato e alla situazione epidemiologica all’interno dello stabilimento confinato e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;

ii) 

deve sottoporre a esami clinici, prove di laboratorio o esami post mortem gli ungulati che si sospetta siano infetti o contaminati da agenti patogeni delle malattie elencate o delle malattie emergenti;

iii) 

deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli ungulati sensibili contro le malattie trasmissibili;

e) 

deve conservare, per un periodo minimo di tre anni, una documentazione aggiornata che indichi:

i) 

il numero e l’identità (ossia l’età stimata, il sesso, la specie e l’identificazione individuale, ove appropriato) degli ungulati di ciascuna specie presenti nello stabilimento confinato;

ii) 

il numero e l’identità (ossia l’età stimata, il sesso, la specie e il codice di identificazione individuale, ove appropriato) degli ungulati in entrata o in uscita dallo stabilimento confinato, nonché informazioni sullo stabilimento di origine o di destinazione di tali animali, sui mezzi di trasporto e sullo stato sanitario degli animali;

iii) 

informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del programma di controllo e sorveglianza delle malattie di cui alla lettera d), punto i);

iv) 

i risultati degli esami clinici, delle prove di laboratorio e degli esami post mortem di cui alla lettera d), punto ii);

v) 

informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento di cui alla lettera d), punto iii);

vi) 

le eventuali istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine per quanto riguarda le osservazioni fatte durante eventuali periodi di isolamento o quarantena;

f) 

deve garantire lo smaltimento dei corpi degli ungulati morti a seguito di una malattia o sottoposti a eutanasia;

g) 

deve assicurarsi, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:

i) 

della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui al presente articolo;

ii) 

del riesame del programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera d), punto i), almeno una volta all’anno;

h) 

in deroga all’articolo 9, lettera c), deve avere:

i) 

un accordo con un laboratorio riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio per l’esecuzione degli esami post mortem;

o

ii) 

uno o più locali idonei in cui possano essere eseguiti gli esami post mortem sotto l’autorità del veterinario dello stabilimento.

Articolo 31

Deroga all’obbligo di inclusione nell’elenco del paese terzo o territorio e di inclusione nell’elenco dello stabilimento confinato di origine degli ungulati

1.  

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 3, primo comma, e all’articolo 28, paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati provenienti da stabilimenti di paesi terzi o territori che non soddisfano tali prescrizioni è consentito se le partite sono destinate a uno stabilimento confinato e purché:

a) 

circostanze impreviste eccezionali rendano impossibile la conformità a tali prescrizioni;

b) 

le partite soddisfino le condizioni di cui all’articolo 32.

2.  
Lo Stato membro del luogo di destinazione della partita di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione e agli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e notifica direttamente al punto di ingresso degli ungulati nell’Unione, le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, prima di qualsiasi eventuale movimento attraverso altri Stati membri e prima dell’arrivo degli ungulati nel loro territorio.

Articolo 32

Prescrizioni supplementari che devono essere soddisfatte dagli stabilimenti di origine di ungulati destinati a uno stabilimento confinato ai sensi della deroga di cui all’articolo 31

L’autorità competente di uno Stato membro di destinazione autorizza deroghe ai sensi dell’articolo 31 solo per le partite di ungulati che soddisfano le seguenti condizioni supplementari:

a) 

il proprietario, o una persona fisica che lo rappresenta, ha presentato in precedenza una domanda di deroga specifica ai sensi dell’articolo 31 all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha rilasciato tale autorizzazione dopo aver effettuato una valutazione del rischio da cui sia risultato che l’introduzione di tale partita di ungulati non comporterebbe un rischio per la sanità animale nell’Unione;

b) 

gli ungulati sono stati sottoposti a quarantena nel paese terzo o territorio di origine, sotto la supervisione dell’autorità competente, per il tempo necessario a soddisfare le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui agli articoli 33 e 34:

i) 

in locali riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine degli ungulati;

ii) 

conformemente alle modalità precisate nell’autorizzazione di cui alla lettera a), che devono fornire almeno le stesse garanzie di quelle previste dall’articolo 28, paragrafi 2 e 4, e dagli articoli 33 e 34;

c) 

gli ungulati devono essere sottoposti a quarantena nello stabilimento confinato di destinazione per un periodo almeno pari a sei mesi dalla data di ingresso nell’Unione e nel corso di tale periodo l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può intraprendere le azioni previste all’articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare alle lettere a), d) e k).

Articolo 33

Prescrizioni in materia di sanità animale per lo stabilimento di origine degli ungulati per quanto riguarda le malattie elencate

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione è consentito solo se lo stabilimento confinato di origine soddisfa le seguenti prescrizioni per quanto riguarda le malattie elencate:

a) 

per quanto riguarda lo stabilimento confinato di origine degli ungulati, non sono state segnalate malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato XII, parte A, nei periodi in essa precisati per tali malattie elencate;

b) 

per quanto riguarda l’area all’interno dello stabilimento confinato e intorno ad esso, non sono state segnalate malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato XII, parte B, nei periodi in essa precisati per tali malattie elencate.

Articolo 34

Prescrizioni in materia di sanità animale per gli ungulati della partita per quanto riguarda le malattie elencate

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni supplementari in materia di sanità animale:

a) 

devono rispettare un periodo di permanenza nello stabilimento confinato di origine pari a un periodo continuativo di sei mesi o dalla nascita in caso di animali di età inferiore a sei mesi;

b) 

non devono essere stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante:

i) 

i 30 giorni precedenti la data della spedizione nell’Unione o dalla nascita in caso di animali di età inferiore a 30 giorni;

ii) 

il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;

c) 

per quanto riguarda le malattie di cui alla tabella dell’allegato XII, parte C, devono:

i) 

essere originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona conformi ai periodi di indennità da malattia per le malattie pertinenti di cui a tale tabella;

o

ii) 

soddisfare le pertinenti prescrizioni supplementari di cui all’allegato XII, parte D;

d) 

non devono essere stati vaccinati secondo quanto indicato nella tabella dell’allegato XII, parte E;

e) 

se sono stati vaccinati contro il carbonchio ematico e la rabbia, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve aver fornito informazioni relative alla data della vaccinazione, al vaccino utilizzato e all’eventuale prova eseguita per dimostrare una risposta immunitaria protettiva;

f) 

devono essere stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte nei 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

Se le garanzie specifiche di cui alla lettera c), punto ii), comprendono un periodo di quarantena in una struttura protetta dai vettori nello stabilimento confinato, tale struttura deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato XII, parte F.

Articolo 35

Movimenti e manipolazione degli ungulati destinati a stabilimenti confinati dopo l’ingresso

Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati originari di uno stabilimento confinato in un paese terzo o territorio di cui all’articolo 27 devono rimanere nello stabilimento confinato di destinazione per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data in cui sono spostati in un altro stabilimento confinato nell’Unione, tranne qualora siano esportati a partire dall’Unione o spostati a fini di macellazione.



TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME E I VOLATILI IN CATTIVITÀ



CAPO 1

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il pollame



SEZIONE 1

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER TUTTE LE SPECIE E CATEGORIE DI POLLAME

Articolo 36

Pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona prima dell’ingresso nell’Unione

1.  

L’ingresso nell’Unione delle seguenti partite è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie conformemente al paragrafo 2:

a) 

pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona;

b) 

pulcini di un giorno originari di gruppi (parent) che sono stati importati nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona.

2.  

L’ingresso nell’Unione delle partite di animali di cui al paragrafo 1 è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine del pollame ha fornito garanzie che:

a) 

il pollame e i gruppi (parent) di cui a tale paragrafo sono stati importati a partire da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali partite;

b) 

l’importazione del pollame e dei gruppi (parent) di cui al paragrafo 1 in tale paese terzo, territorio o loro zona è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili alle partite di tali animali che entrano direttamente nell’Unione.

Articolo 37

Prescrizioni relative al paese terzo o territorio di origine del pollame o alla loro zona

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame è consentito solo se tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite:

i) 

nell’allegato II del presente regolamento;

o

ii) 

nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

b) 

sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’articolo 38;

c) 

se effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che:

i) 

il programma di vaccinazione è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

ii) 

il programma di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’allegato II, è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 2;

iii) 

si è impegnata a comunicare alla Commissione qualsiasi modifica del programma di vaccinazione nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona;

d) 

sono considerati:

i) 

in caso di pollame diverso dai ratiti, indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39;

ii) 

in caso di ratiti:

— 
indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39;
o
— 
non sono considerati indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39, ma l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia di Newcastle per quanto riguarda l’isolamento, la sorveglianza e le prove, come stabilito nell’allegato XIV;
e) 

qualora sia effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha fornito garanzie che:

i) 

i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

o

ii) 

i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;

f) 

si sono impegnati a comunicare alla Commissione le seguenti informazioni dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

informazioni sulla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma del focolaio iniziale di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) 

aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia;

g) 

si sono impegnati a inviare al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle isolati virali dei focolai iniziali di influenza aviaria ad alta patogenicità e di infezione da virus della malattia di Newcastle.

Articolo 38

Indennità dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del paese terzo o territorio di origine o della loro zona

1.  

Un paese terzo, un territorio o una loro zona sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità se hanno fornito alla Commissione le seguenti garanzie:

a) 

è stato attuato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’articolo 37, lettera a), per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di certificazione della partita, ai fini della spedizione nell’Unione, da parte del veterinario ufficiale;

b) 

non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in tale paese terzo, territorio o loro zona nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di certificazione della partita, ai fini della spedizione nell’Unione, da parte del veterinario ufficiale.

2.  

Successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, come indicato al paragrafo 1, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

è stata attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

b) 

si è proceduto a una pulizia e a una disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

c) 

per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.

Articolo 39

Indennità da infezione da virus della malattia di Newcastle del paese terzo o territorio di origine o della loro zona

1.  
Un paese terzo, un territorio o una loro zona sono considerati indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle se in essi non si sono verificati focolai di tale infezione nel pollame per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di certificazione della partita, ai fini della spedizione nell’Unione, da parte del veterinario ufficiale.
2.  

A seguito della comparsa di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente indenni da tale malattia, come indicato al paragrafo 1, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’infezione da virus della malattia di Newcastle purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

è stata attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia;

b) 

si è proceduto a una pulizia e a una disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

c) 

per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha dimostrato l’assenza di tale malattia nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona mediante un’intensificazione delle indagini, comprese prove di laboratorio relative al focolaio.

Articolo 40

Stabilimento di origine del pollame

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame riproduttore e di pollame da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e:

a) 

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

b) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

c) 

nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti:

a) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

b) 

nei quali non sono stati segnalati casi di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.

3.  

L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

sono nati in stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e

i) 

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

ii) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b) 

provengono da gruppi detenuti in stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e

i) 

il cui riconoscimento non era stato sospeso né revocato al momento dell’invio all’incubatoio delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

ii) 

nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno.

Articolo 41

Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui è trasportato il pollame

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame è consentito solo se tali partite sono state trasportate in contenitori che, in aggiunta alle prescrizioni dell’articolo 18, soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

sono chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

b) 

recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di pollame di cui all’allegato XVI;

c) 

in caso di pulcini di un giorno, sono monouso, puliti e utilizzati per la prima volta.

Articolo 42

Ingresso di pollame in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame riproduttore e di pollame da reddito destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) 

sono stati tenuti in isolamento, per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione, nello stabilimento di origine o in uno stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i) 

nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico della partita;

ii) 

nel periodo di cui al punto i) non è stato introdotto alcun volatile non appartenente alla partita;

iii) 

non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c) 

sono risultati negativi, nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione in uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da gruppi che:

a) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;

o

b) 

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti tale data, su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili.

3.  

L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) 

sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

i) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

o

ii) 

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;

o

iii) 

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;

c) 

provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova dei pulcini di un giorno destinati all’ingresso nell’Unione siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).



SEZIONE 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME RIPRODUTTORE E IL POLLAME DA REDDITO

Articolo 43

Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito

L’ingresso nell’Unione di partite di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati individualmente mediante collari o un transponder iniettabile:

a) 

con il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere;

b) 

conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785.

Articolo 44

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame riproduttore e pollame da reddito

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame riproduttore e pollame da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

i gruppi non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

b) 

se i gruppi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine hanno fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:

— 
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
o
— 
i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;

c) 

i gruppi sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae[sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

d) 

i gruppi sono detenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae, nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione hanno applicato le seguenti misure:

i) 

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto;

ii) 

dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;

iii) 

dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c);

e) 

i gruppi sono detenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis), nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione hanno applicato le seguenti misure:

i) 

il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c) sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo;

o

ii) 

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c).



SEZIONE 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE

Articolo 45

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame destinato alla macellazione

L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

b) 

se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che:

— 
i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
o
— 
i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4.



SEZIONE 4

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER I PULCINI DI UN GIORNO

Articolo 46

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pulcini di un giorno

L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

se i gruppi sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;

b) 

se i gruppi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:

— 
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
o
— 
i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame e le uova da cova da cui provengono i pulcini di un giorno sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;

c) 

i gruppi sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae[sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

d) 

i gruppi sono detenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae, nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione hanno applicato le seguenti misure:

i) 

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto;

ii) 

dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;

iii) 

dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c);

e) 

i gruppi sono detenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis), nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione hanno applicato le seguenti misure:

i) 

il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c) sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo;

o

ii) 

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c).

Articolo 47

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova da cova di origine delle partite di pulcini di un giorno

L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno è consentito solo se gli animali di tali partite sono nati da uova da cova che:

a) 

soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di cui alla parte III, titolo 2;

b) 

prima di essere spedite all’incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell’autorità competente;

c) 

erano state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente;

d) 

non sono state a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici, né durante il trasporto all’incubatoio né nell’incubatoio stesso.

Articolo 48

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i pulcini di un giorno

L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria.



SEZIONE 5

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER MENO DI 20 CAPI DI POLLAME

Articolo 49

Deroga e prescrizioni specifiche per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

▼M2

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 40 nonché agli articoli da 43 a 48, l’ingresso nell’Unione di partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti è consentito a condizione che tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni:

▼B

a) 

il pollame proviene da stabilimenti:

i) 

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione o la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

ii) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione;

b) 

il pollame o, in caso di pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato isolato presso lo stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione;

▼M2

c) 

per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità:

i) 

il pollame non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

ii) 

il gruppo di origine del pollame, esclusi i pulcini di un giorno, non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

iii) 

se i gruppi (parent) dei pulcini di un giorno sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;

▼B

d) 

se il pollame o il gruppo (parent) dei pulcini di un giorno è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:

— 
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
o
— 
i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;

e) 

nelle prove effettuate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato XVII per sottoporre a prova le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di tale pollame prima dell’ingresso nell’Unione, il pollame o, in caso di pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae[sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo;

▼M2

iii) 

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

▼M2

f) 

i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che, prima dell’incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.

▼B



SEZIONE 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER I MOVIMENTI E LA MANIPOLAZIONE DEL POLLAME DOPO L’INGRESSO NELL’UNIONE

Articolo 50

Obblighi degli operatori dello stabilimento di destinazione dopo l’ingresso nell’Unione di partite di pollame

1.  

Gli operatori dello stabilimento di destinazione tengono il pollame riproduttore, il pollame da reddito, ad eccezione del pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, e i pulcini di un giorno che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona nello stabilimento di destinazione dalla data di arrivo per un periodo continuativo:

a) 

di almeno sei settimane;

o

b) 

fino al giorno della macellazione, se gli animali sono macellati entro sei settimane dalla data di arrivo.

2.  
In caso di pollame diverso dai ratiti, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere ridotto a tre settimane, a condizione che, su richiesta dell’operatore, siano stati effettuati, con esito positivo, il campionamento e le prove di cui all’articolo 51, lettera b).
3.  
Gli operatori dello stabilimento di destinazione provvedono affinché il pollame di cui al paragrafo 1 sia sottoposto a un’ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei periodi pertinenti previsti in tale paragrafo.
4.  
Durante i periodi di cui al paragrafo 1, gli operatori tengono il pollame entrato nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona separato dagli altri gruppi di pollame.
5.  
Qualora il pollame di cui al paragrafo 1 sia posto nello stesso gruppo di altro pollame presente nello stabilimento di destinazione, i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), decorrono dalla data di introduzione dell’ultimo volatile nello stabilimento di destinazione e nessun capo di pollame presente è spostato dal gruppo prima dello scadere di tali periodi.

Articolo 51

Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove per le partite di pollame dopo l’ingresso nell’Unione

L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che:

a) 

durante i periodi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, il pollame riproduttore, il pollame da reddito, ad eccezione del pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, e i pulcini di un giorno che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona siano sottoposti a un’ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei periodi pertinenti previsti in tale articolo e, se necessario, siano sottoposti a campionamento per realizzare prove destinate a verificarne lo stato sanitario;

b) 

in caso di pollame diverso dai ratiti e qualora l’operatore ne faccia richiesta come previsto all’articolo 50, paragrafo 2, il campionamento e le prove cui è sottoposto il pollame diverso dai ratiti siano effettuati conformemente all’allegato XVIII.

Articolo 52

Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove dopo l’ingresso nell’Unione per le partite di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle

L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che, durante i periodi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, i ratiti riproduttori, i ratiti da reddito e i pulcini di un giorno di ratiti che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle:

a) 

siano sottoposti a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle effettuata dall’autorità competente su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratito;

b) 

in caso di partite di ratiti destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, gli animali, in aggiunta alle prescrizioni di cui alla lettera a), siano sottoposti a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata dall’autorità competente su ciascun ratito;

c) 

tutti i ratiti siano risultati negativi alle prove di cui alle lettere a) e b) prima di uscire dall’isolamento.



CAPO 2

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività



SEZIONE 1

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER I VOLATILI IN CATTIVITÀ

Articolo 53

Prescrizioni relative all’identificazione dei volatili in cattività

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) 

il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere;

b) 

un numero di serie unico.

Articolo 54

Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui sono trasportati i volatili in cattività

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se tali partite sono state trasportate in contenitori che, in aggiunta alle prescrizioni per i contenitori di cui all’articolo 18, soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

sono chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

b) 

recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di volatili di cui all’allegato XVI;

c) 

sono utilizzati per la prima volta.

Articolo 55

Prescrizioni relative agli stabilimenti di origine delle partite di volatili in cattività

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

è stato riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine come stabilimento che soddisfa le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’articolo 56 e tale riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

b) 

dispone di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, che è stato comunicato alla Commissione;

c) 

il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento d’origine figurano in un elenco di stabilimenti redatto e pubblicato dalla Commissione;

d) 

in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

e) 

in caso di psittacidi:

i) 

la clamidiosi aviare non è stata confermata nello stabilimento nel periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione e, qualora la sua presenza nello stabilimento sia stata confermata nei sei mesi precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione, sono state applicate le seguenti misure:

— 
i volatili infetti e quelli a rischio di infezione sono stati sottoposti a trattamento;
— 
una volta completato il trattamento, i volatili sono risultati negativi alle prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare;
— 
una volta completato il trattamento, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;
— 
sono trascorsi almeno 60 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al terzo trattino;

o

ii) 

gli animali sono stati tenuti sotto controllo veterinario per i 45 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti a trattamento contro la clamidiosi aviare.

Articolo 56

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il riconoscimento, il mantenimento del riconoscimento, la sospensione, la revoca e la nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di origine delle partite di volatili in cattività

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine come indicato all’articolo 55 e che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XIX:

a) 

punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;

b) 

punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;

c) 

punto 3, per quanto riguarda la conservazione della documentazione;

d) 

punto 4, per quanto riguarda il personale;

e) 

punto 5, per quanto riguarda lo stato sanitario.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti che sono sotto il controllo di un veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio, il quale:

a) 

assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo;

b) 

visita i locali dello stabilimento almeno una volta all’anno;

c) 

controlla l’attività del veterinario dello stabilimento e l’attuazione del programma annuale di sorveglianza delle malattie;

d) 

verifica che i risultati delle prove cliniche, post mortem e di laboratorio eseguite sugli animali non abbiano evidenziato alcun caso di influenza aviaria ad alta patogenicità, infezione da virus della malattia di Newcastle o clamidiosi aviare.

3.  
Il riconoscimento di uno stabilimento di volatili in cattività è sospeso o revocato se tale stabilimento non soddisfa più le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, o se vi è stata una modifica dell’uso e lo stabilimento non è più utilizzato esclusivamente per i volatili in cattività.
4.  
Il riconoscimento di uno stabilimento di volatili in cattività è sospeso quando all’autorità competente del paese terzo o territorio è stato notificato un sospetto di influenza aviaria ad alta patogenicità, infezione da virus della malattia di Newcastle o clamidiosi aviare e finché tale sospetto non sia stato ufficialmente escluso. In seguito alla notifica di un sospetto, sono adottate le misure necessarie per confermarlo o escluderlo e per evitare la diffusione della malattia conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
5.  

In caso di sospensione o revoca del riconoscimento di uno stabilimento, quest’ultimo è nuovamente riconosciuto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

la malattia e la fonte di infezione sono state eradicate;

b) 

si è proceduto a una pulizia e a una disinfezione adeguate negli stabilimenti precedentemente infetti;

c) 

lo stabilimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.

6.  
L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se il paese terzo o il territorio di origine si sono impegnati a comunicare alla Commissione la sospensione, la revoca o la nuova concessione del riconoscimento di uno stabilimento.

▼M2

Articolo 57

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

b) 

se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

c) 

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo compreso fra i sette e i 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.

▼B

Articolo 58

Prescrizioni relative all’ingresso di partite di volatili in cattività in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite:

a) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) 

sono stati tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione, nello stabilimento di origine o in uno stabilimento di quarantena nel paese terzo o territorio di origine, in cui:

i) 

nessun volatile sia stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita;

ii) 

durante tale periodo non sia entrato alcun volatile non destinato alla partita;

iii) 

non siano state effettuate vaccinazioni;

c) 

sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.



SEZIONE 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER I MOVIMENTI E LA MANIPOLAZIONE DEI VOLATILI IN CATTIVITÀ DOPO L’INGRESSO NELL’UNIONE

Articolo 59

Prescrizioni relative ai movimenti di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione

Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di volatili in cattività sono trasportate direttamente e senza indugio in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come segue:

a) 

il viaggio complessivo dal punto di ingresso nell’Unione allo stabilimento di quarantena non deve superare nove ore;

b) 

i veicoli utilizzati per trasportare la partita allo stabilimento di quarantena devono essere sigillati dall’autorità competente in modo da impedire qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.

Articolo 60

Obblighi degli operatori dello stabilimento di quarantena dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività

Gli operatori dello stabilimento di quarantena per i volatili in cattività di cui all’articolo 59:

a) 

tengono in quarantena i volatili in cattività per un periodo minimo di 30 giorni;

b) 

qualora si utilizzino volatili sentinella per le procedure di esame, campionamento e prova, provvedono affinché:

i) 

in ciascuna unità dello stabilimento di quarantena si utilizzino almeno 10 volatili sentinella;

ii) 

gli animali abbiano un’età di almeno tre settimane e siano utilizzati solo una volta per questi scopi;

iii) 

gli animali siano identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente;

iv) 

gli animali non siano vaccinati e siano risultati sieronegativi all’influenza aviaria ad alta patogenicità e all’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la data di inizio della quarantena;

v) 

gli animali siano introdotti nello stabilimento riconosciuto di quarantena prima dell’arrivo dei volatili in cattività nello stesso ambiente in modo che siano il più vicino possibile a questi ultimi e che sia garantito un contatto ravvicinato tra i volatili sentinella e gli escrementi dei volatili in cattività in quarantena;

▼M2

c) 

fanno uscire i volatili in cattività dalla quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

▼B

Articolo 61

Obblighi delle autorità competenti dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività

Dopo l’arrivo dei volatili in cattività nello stabilimento di quarantena di cui all’articolo 59, l’autorità competente:

a) 

procede a una verifica delle condizioni di quarantena, comprendente un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica dei volatili in cattività, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena;

b) 

sottopone i volatili in cattività a prove per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, conformemente alle procedure di esame, campionamento e prova di cui all’allegato XX.



SEZIONE 3

DEROGHE ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI VOLATILI IN CATTIVITÀ E PER I MOVIMENTI E LA MANIPOLAZIONE DI TALI VOLATILI DOPO L’INGRESSO NELL’UNIONE

▼M2

Articolo 62

Deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività

1.  
In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 10, ad eccezione dell’articolo 3, lettera a), punto i), e agli articoli da 11 a 19 e da 53 a 61, l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali partite sono originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti.
2.  

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 e agli articoli da 54 a 58, l’ingresso nell’Unione di partite di colombi viaggiatori introdotti nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona e che non soddisfano le suddette prescrizioni, è autorizzato se soddisfano le prescrizioni seguenti:

a) 

lo Stato membro di destinazione ha deciso che i colombi viaggiatori possono entrare nel suo territorio da tale paese terzo, territorio o loro zona conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b) 

provengono da uno stabilimento registrato attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

c) 

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

d) 

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

e) 

provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.  

In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61, l’autorità competente dello Stato membro di ingresso nell’Unione può autorizzare l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori che non saranno trasportati direttamente in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se:

a) 

sono colombi viaggiatori entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, in cui sono abitualmente detenuti conformemente al paragrafo 2;

b) 

sono immediatamente rilasciati, sotto il controllo dell’autorità competente, prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona.

▼B



TITOLO 4

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE API MELLIFERE E I BOMBI



CAPO 1

Prescrizioni generali in materia di sanità animale per le api mellifere e i bombi

Articolo 63

Categorie di api autorizzate

È consentito l’ingresso nell’Unione solo di partite delle seguenti categorie di api:

a) 

api mellifere regine;

b) 

bombi.

Articolo 64

Spedizione nell’Unione di api mellifere e di bombi

L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine e di bombi è consentito solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

il materiale da imballaggio e le gabbiette delle regine utilizzate per la spedizione nell’Unione di api mellifere e di bombi devono:

i) 

essere nuovi;

ii) 

non essere venuti a contatto con api né con favi di covata;

iii) 

essere stati oggetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare la loro contaminazione con agenti patogeni che causano le malattie delle api mellifere o dei bombi;

b) 

il mangime che accompagna le api mellifere e i bombi deve essere privo di agenti patogeni che causano le malattie di questi animali;

c) 

il materiale da imballaggio e i prodotti che lo accompagnano devono essere stati sottoposti a un esame visivo prima della spedizione nell’Unione in modo da garantire che non comportino un rischio per la sanità animale e non contengano:

i) 

in caso di api mellifere, Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) né acaro Tropilaelaps in qualsiasi fase del ciclo di vita;

ii) 

in caso di bombi, Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) in qualsiasi fase del ciclo di vita.



CAPO 2

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le api mellifere regine

Articolo 65

Apiario di origine delle api mellifere regine

L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine è consentito solo se le api mellifere di tali partite sono originarie di un apiario situato in un’area:

a) 

avente un raggio di almeno 100 km, compreso se del caso il territorio di un paese terzo limitrofo:

i) 

in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) né di infestazione da Tropilaelaps spp.;

ii) 

in cui non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto, un caso o un focolaio delle malattie di cui al punto i);

b) 

avente un raggio di almeno 3 km, compreso se del caso il territorio di un paese terzo limitrofo:

i) 

in cui non sono stati segnalati casi di peste americana per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

ii) 

in cui non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto o di un caso confermato di peste americana nel periodo di cui al punto i);

iii) 

in cui, qualora si sia verificato un caso confermato di peste americana prima del periodo di cui al punto i), l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha successivamente controllato tutti gli alveari e tutti quelli infetti sono stati sottoposti a trattamento e poi ispezionati, con esito positivo, nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo caso registrato della malattia.

Articolo 66

Alveare di origine delle api mellifere regine

L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine è consentito solo se le api mellifere di tali partite sono originarie di alveari da cui sono stati prelevati campioni di favi che sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste americana nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.

Articolo 67

Partite di api mellifere regine

L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine è consentito solo se le api mellifere di tali partite sono in gabbiette chiuse, ciascuna delle quali contiene una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici.

Articolo 68

Garanzie supplementari applicabili alle api mellifere regine destinate a determinati Stati membri o zone per quanto riguarda l’infestazione da Varroa spp. (varroasi)

L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine destinate a uno Stato membro o a una zona aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Varroa spp. (varroasi) è consentito solo se tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

le api mellifere di tali partite devono essere originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da infestazione da Varroa spp. (varroasi);

b) 

nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non sono stati segnalati casi di infestazione da Varroa spp. (varroasi) nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

c) 

durante il carico e la spedizione nell’Unione sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione della partita con Varroa spp.



CAPO 3

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i bombi

Articolo 69

Stabilimento di origine dei bombi

L’ingresso nell’Unione di partite di bombi è consentito solo se:

a) 

i bombi di tali partite sono stati allevati e tenuti in uno stabilimento di produzione di bombi isolato dal punto di vista ambientale:

i) 

che dispone di strutture atte a garantire che la produzione di bombi sia effettuata all’interno di un edificio a prova di insetti volanti;

ii) 

che dispone di strutture e attrezzature atte a garantire che i bombi siano ulteriormente isolati in unità epidemiologiche separate e ciascuna colonia sia tenuta all’interno dell’edificio in contenitori chiusi durante tutto il processo di produzione;

iii) 

in cui il polline è conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione;

iv) 

che dispone di procedure operative standardizzate per impedire l’ingresso del piccolo coleottero dell’alveare nello stabilimento e per svolgere indagini periodiche volte a rilevare la presenza del piccolo coleottero dell’alveare all’interno dello stabilimento;

b) 

all’interno dello stabilimento di cui alla lettera a), i bombi provengono da un’unità epidemiologica in cui non sono stati individuati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare).

Articolo 70

Partite di bombi

L’ingresso nell’Unione di partite di bombi è consentito solo se tali partite sono state spedite nell’Unione in contenitori chiusi, ciascuno dei quali contiene una colonia di un massimo di 200 bombi adulti, con o senza una regina.



CAPO 4

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per la manipolazione di api mellifere regine e di bombi dopo l’ingresso

Articolo 71

Manipolazione di api mellifere regine e di bombi dopo l’ingresso

1.  
Dopo l’ingresso nell’Unione, le api mellifere regine non devono essere introdotte in colonie locali, tranne qualora siano trasferite dalla gabbietta di trasporto in nuove gabbiette conformemente al paragrafo 2 con l’autorizzazione e, se del caso, sotto la supervisione diretta dell’autorità competente.
2.  
Dopo il trasferimento nelle nuove gabbiette di cui al paragrafo 1, le gabbiette di trasporto, le operaie accompagnatrici e l’altro materiale che ha accompagnato le api mellifere regine dal paese terzo di origine devono essere inviati a un laboratorio ufficiale che procede agli esami per escludere la presenza di Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare), comprese uova e larve, e di segni dell’acaro Tropilaelaps.
3.  
Gli operatori che ricevono i bombi distruggono il contenitore e il materiale di imballaggio che li ha accompagnati dal paese terzo o territorio di origine, ma possono tenere gli animali nel contenitore nel quale sono entrati nell’Unione fino alla fine del ciclo di vita della colonia.

Articolo 72

Obblighi specifici delle autorità competenti degli Stati membri

L’autorità competente dello Stato membro del luogo di destinazione delle partite di api mellifere o di bombi:

a) 

procede alla supervisione del trasferimento dalla gabbietta di trasporto alle nuove gabbiette di cui all’articolo 71, paragrafo 1;

b) 

garantisce l’invio dei materiali di cui all’articolo 71, paragrafo 2, da parte dell’operatore;

c) 

garantisce che il laboratorio ufficiale di cui all’articolo 71, paragrafo 2, disponga dei mezzi necessari per distruggere le gabbiette, le operaie accompagnatrici e il materiale dopo gli esami di laboratorio previsti in tale disposizione.



TITOLO 5

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CANI, GATTI E FURETTI

Articolo 73

Spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se tali partite sono state spedite dallo stabilimento di origine verso l’Unione senza passare per un altro stabilimento.
2.  

In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti e furetti provenienti da più di uno stabilimento di origine possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione se gli animali di tali partite sono stati sottoposti a un’unica operazione di raccolta nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

l’operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

i) 

riconosciuto per le operazioni di raccolta di cani, gatti e furetti dall’autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

ii) 

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

iii) 

elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

iv) 

in cui, per un periodo minimo di tre anni, è conservata e mantenuta aggiornata una documentazione contenente le seguenti informazioni:

— 
l’origine degli animali;
— 
le date di arrivo al centro di raccolta e di spedizione dallo stesso;
— 
il codice di identificazione degli animali;
— 
il numero di registrazione dello stabilimento di origine degli animali;
— 
il numero di registrazione dei trasportatori e i mezzi di trasporto che consegnano la partita di cani, gatti e furetti al centro o la prelevano dallo stesso;
b) 

l’operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni; tale periodo è considerato parte del periodo di campionamento per le prove precedenti la spedizione nell’Unione, se tale campionamento è prescritto dal presente regolamento;

c) 

gli animali devono essere arrivati nell’Unione entro 10 giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento di origine.

Articolo 74

Identificazione di cani, gatti e furetti

▼M2

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile di cui all’allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013.

▼B

2.  
Nel caso in cui il transponder iniettabile impiantato di cui al paragrafo 1 non sia conforme alle specifiche tecniche di cui a detto paragrafo, l’operatore responsabile dell’ingresso della partita nell’Unione fornisce il dispositivo di lettura che consente di verificare in qualsiasi momento l’identificazione individuale dell’animale.

Articolo 75

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda cani, gatti e furetti

L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona dove sono in vigore norme per la prevenzione e il controllo dell’infezione da virus della rabbia che sono attuate efficacemente per ridurre al minimo il rischio di infezione di cani, gatti e furetti, comprese norme sulle importazioni di tali specie da altri paesi terzi o territori.

Articolo 76

Cani, gatti e furetti

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia conformemente alle seguenti condizioni:

i) 

gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione;

ii) 

il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

iii) 

il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della prima vaccinazione contro l’infezione da virus della rabbia;

iv) 

al certificato sanitario di cui all’articolo 3, primo comma, lettera c), punto i) deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;

b) 

gli animali devono essere stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1.

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera b), i cani, i gatti e i furetti originari di paesi terzi, territori o loro zone che figurano nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ( 8 ) sono autorizzati ad entrare nell’Unione senza essere sottoposti alla prova di titolazione per la rabbia.
3.  
L’ingresso di partite di cani in uno Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis o un programma di eradicazione approvato per l’infestazione da tale malattia è consentito se gli animali di tali partite sono stati trattati contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, parte 2.

Articolo 77

Deroga per cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena

In deroga all’articolo 76, l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti che non soddisfano le prescrizioni in materia di vaccinazione contro la rabbia e quelle relative all’infestazione da Echinococcus multilocularisè consentito purché tali partite siano destinate ad entrare direttamente:

a) 

in uno stabilimento confinato;

o

b) 

in uno stabilimento riconosciuto di quarantena nello Stato membro di destinazione.

Articolo 78

Movimenti e manipolazione, dopo l’ingresso nell’Unione, di cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena

1.  
Le partite di cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato nell’Unione sono mantenute nello stabilimento confinato di destinazione per un periodo almeno pari ai 60 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione.
2.  

Le partite di cani, gatti e furetti destinati a entrare direttamente in uno stabilimento riconosciuto di quarantena di cui all’articolo 77, lettera b), sono mantenute in tale stabilimento per un periodo:

a) 

non inferiore ai sei mesi successivi alla data di arrivo in caso di mancata conformità ai requisiti in materia di vaccinazione contro l’infezione da virus della rabbia di cui all’articolo 76, paragrafo 1;

o

b) 

in caso di cani che non soddisfano le prescrizioni in materia di infestazione da Echinococcus multilocularis di cui all’articolo 76, paragrafo 3, pari alle 24 ore successive al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato XXI, punto 2.



PARTE III

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI MATERIALE GERMINALE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5



TITOLO 1

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DEGLI UNGULATI



CAPO 1

Prescrizioni generali in materia di sanità animale per il materiale germinale degli ungulati

Articolo 79

Paese terzo o territorio di origine o loro zona

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22.

Articolo 80

Periodo di permanenza degli animali donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali che:

▼M2

a) 

prima della data di raccolta sono rimasti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di materiale germinale:

i) 

nel caso di bovini, ovini e caprini, per un periodo almeno pari a sei mesi;

ii) 

nel caso di suini ed equini, per un periodo almeno pari a tre mesi;

▼B

b) 

per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta del materiale germinale e durante il periodo di raccolta:

i) 

sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere nei bovini, nei suini, negli ovini, nei caprini o negli equini di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini;

ii) 

sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini;

iii) 

non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni di cui al punto i) o da stabilimenti di cui al punto ii);

iv) 

non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale.

Articolo 81

Identificazione degli animali donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali che erano identificati conformemente all’articolo 21.

Articolo 82

Stabilimenti di materiale germinale

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state spedite a partire da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati dalle autorità competenti di paesi terzi, territori o loro zone elencati.
2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale è consentito solo se tali partite provengono da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui al paragrafo 1 che soddisfano le seguenti prescrizioni stabilite all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/686:

a) 

le prescrizioni di cui alla parte 1 di tale allegato, per i centri di raccolta dello sperma;

b) 

le prescrizioni di cui alla parte 2 di tale allegato, per i gruppi di raccolta di embrioni;

c) 

le prescrizioni di cui alla parte 3 di tale allegato, per i gruppi di produzione di embrioni;

d) 

le prescrizioni di cui alla parte 4 di tale allegato, per gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;

e) 

le prescrizioni di cui alla parte 5 di tale allegato, per i centri di stoccaggio di materiale germinale.

Articolo 83

Materiale germinale

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni:

i) 

la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale;

ii) 

la specie e l’identificazione degli animali donatori;

▼M2

iii) 

il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale;

▼B

iv) 

qualsiasi altra informazione pertinente;

b) 

soddisfa le prescrizioni in materia di sanità animale per la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;

Articolo 84

Trasporto di materiale germinale

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se:

a) 

il materiale germinale è stato collocato in un contenitore che soddisfa le seguenti prescrizioni:

i) 

è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento riconosciuto di materiale germinale sotto la responsabilità di un veterinario del centro o del gruppo, o da un veterinario ufficiale;

ii) 

è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un contenitore monouso;

iii) 

è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;

b) 

nel contenitore di cui alla lettera a) è stato collocato solo un tipo di materiale germinale di una sola specie.

2.  

In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli operatori possono collocare in un unico contenitore sperma, ovociti ed embrioni della stessa specie, purché:

a) 

le paillette o gli altri imballaggi in cui il materiale germinale viene collocato siano sigillati in modo sicuro ed ermetico;

b) 

i diversi tipi di materiale germinale siano separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o siano collocati in sacchetti protettivi secondari.

3.  
In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli operatori possono collocare in un unico contenitore lo sperma, gli ovociti e gli embrioni di ovini e caprini.

Articolo 85

Prescrizioni supplementari per il trasporto di sperma

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma di bovini, suini, ovini e caprini che è stato raccolto da più di un animale donatore e collocato in un’unica paillette o in un unico altro imballaggio ai fini dell’ingresso nell’Unione è consentito solo se:

a) 

lo sperma è stato raccolto in un unico centro di raccolta dello sperma e spedito da quest’ultimo;

b) 

erano applicate procedure relative alla trasformazione di tale sperma al fine di garantirne la conformità alle prescrizioni in materia di marcatura di cui all’articolo 83, lettera a).

▼M2

Articolo 85 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue:

a) 

un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 84;

b) 

un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che:

i) 

le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente:

— 
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; e
— 
all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento;
ii) 

il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 83, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii) 

siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 1.

▼B



CAPO 2

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il materiale germinale dei bovini

Articolo 86

Stabilimento di origine dei bovini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da stabilimenti che soddisfano le prescrizioni seguenti e se tali animali non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore:

a) 

soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 23;

b) 

in caso di animali donatori di sperma prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, erano indenni dalle malattie indicate in appresso:

i) 

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

ii) 

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

iii) 

leucosi bovina enzootica;

iv) 

rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva.

Articolo 87

Deroghe alle prescrizioni relative agli stabilimenti di origine dei bovini donatori

1.  

In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iii), l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica e:

a) 

ha un’età inferiore a due anni ed è nato da una madre che, successivamente all’allontanamento dell’animale, è stata sottoposta, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

o

b) 

ha raggiunto l’età di due anni ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica.

▼M2

2.  
In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iii), l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica in tale stabilimento per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.

▼B

3.  

In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iv), l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, purché:

a) 

in caso di sperma, l’animale sia stato sottoposto, con esito negativo, alla prova richiesta conformemente al punto 1, lettera b), punto iv), dell’allegato II, parte 1, capitolo I, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

b) 

in caso di ovociti ed embrioni, il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti.

Articolo 88

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i bovini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da bovini donatori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nell’allegato II, parte 1, e parte 5, capitoli I, II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686.



CAPO 3

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il materiale germinale dei suini

Articolo 89

Stabilimento di origine dei suini donatori

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di suini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da stabilimenti:

a) 

che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 23;

b) 

in caso di animali donatori di sperma prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, in cui non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma di suini è consentito solo se esso è stato raccolto da animali che:

a) 

prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, provenivano da stabilimenti indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte 5, capitolo IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

b) 

erano detenuti presso un impianto di quarantena che, alla data dell’ammissione, era indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti;

c) 

erano detenuti in un centro di raccolta dello sperma in cui non erano state segnalate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo pari almeno ai 30 giorni precedenti la data di ammissione e almeno ai 30 giorni immediatamente precedenti la data della raccolta;

d) 

erano detenuti, sin dalla nascita o da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di ingresso nell’impianto di quarantena, in uno stabilimento in cui, durante tale periodo, nessun animale era stato vaccinato contro l’infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e non erano stati constatati casi di infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

Articolo 90

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i suini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti o embrioni è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da suini donatori che:

a) 

soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 2, e parte 5, capitoli I, II, III e IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

b) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.



CAPO 4

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il materiale germinale degli ovini e dei caprini

▼M2

Articolo 91

Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e se tali animali non sono mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.

▼B

Articolo 92

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli ovini e i caprini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale stabilite nell’allegato II, parte 3, e parte 5, capitoli I, II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686.



CAPO 5

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il materiale germinale degli equini

Articolo 93

Stabilimento di origine degli equini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da stabilimenti che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 23.

Articolo 94

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli equini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti o embrioni di equini è consentito solo se gli animali donatori di tale materiale germinale soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), e all’articolo 24, paragrafo 6, del presente regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.



CAPO 6

Norme speciali per il materiale germinale di ungulati destinati a stabilimenti confinati

Articolo 95

Materiale germinale destinato a stabilimenti confinati nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini spedite da stabilimenti confinati in paesi terzi o territori elencati conformemente all’articolo 29 è consentito solo se tali partite sono spedite in uno stabilimento confinato nell’Unione e sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha effettuato una valutazione dei rischi associati all’ingresso nell’Unione di tale materiale germinale;

b) 

gli animali donatori di tale materiale germinale sono originari di uno stabilimento confinato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che figura in un elenco di stabilimenti confinati, stabilito conformemente all’articolo 29, a partire dai quali può essere autorizzato l’ingresso di ungulati nell’Unione;

c) 

il materiale germinale è destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;

d) 

il materiale germinale è trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera c).

Articolo 96

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli animali donatori detenuti in stabilimenti confinati

L’ingresso nell’Unione delle partite di materiale germinale di cui all’articolo 95 è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini;

b) 

provengono da uno stabilimento in cui, per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini;

c) 

sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati all’ingresso nell’Unione e durante il periodo di raccolta;

d) 

sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattia il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni.

e) 

per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati all’ingresso nell’Unione e durante il periodo di raccolta;

f) 

sono identificati conformemente all’articolo 21.

Articolo 97

Prescrizioni relative al materiale germinale ottenuto in stabilimenti confinati

L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di cui all’articolo 95 è consentito solo se tale materiale germinale:

a) 

è marcato conformemente alle prescrizioni in materia di informazioni di cui all’articolo 83, lettera a);

b) 

è trasportato conformemente agli articoli 84 e 85.



TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE UOVA DA COVA DI POLLAME E VOLATILI IN CATTIVITÀ



CAPO 1

Prescrizioni in materia di sanità animale per le uova da cova

Articolo 98

Periodo di permanenza

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se, immediatamente prima della data di carico delle uova da cova per la spedizione nell’Unione, il gruppo di origine delle uova da cova ha rispettato, per un periodo di tempo continuativo, le prescrizioni relative ai periodi di permanenza di cui all’allegato XXII e durante tale periodo:

a) 

è rimasto nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona;

b) 

è rimasto nello stabilimento di origine in cui nessun animale è stato introdotto nel corso di tale periodo precedente il carico;

c) 

non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore né con volatili in cattività o volatili selvatici.

Articolo 99

Manipolazione delle uova da cova durante il trasporto nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

le uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione non devono essere venute a contatto con pollame, volatili in cattività o uova da cova non destinati all’ingresso nell’Unione o di stato sanitario inferiore tra il momento del carico nello stabilimento di origine per la spedizione nell’Unione e il momento del loro arrivo nell’Unione;

b) 

le uova da cova non devono essere state trasportate, scaricate o spostate su un altro mezzo di trasporto quando sono trasportate su strada, via mare o per via aerea attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di uova da cova.

Articolo 100

Deroga e prescrizioni supplementari per il trasbordo di uova da cova in caso di incidente sui mezzi di trasporto per via navigabile o per via aerea

In deroga all’articolo 99, lettera b), l’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova che, per proseguire il viaggio, sono state trasbordate dal mezzo di trasporto di spedizione su un altro mezzo di trasporto in un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso di uova da cova nell’Unione è consentito solo se il trasbordo è stato effettuato a causa di un problema tecnico o di un altro incidente imprevisto che ha causato problemi logistici durante il trasporto delle uova da cova verso l’Unione via mare o per via aerea, al fine di completare il trasporto al punto di ingresso nell’Unione, purché:

a) 

l’ingresso delle uova da cova nell’Unione sia autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, ove applicabile, degli Stati membri di passaggio fino all’arrivo al luogo di destinazione nell’Unione;

b) 

il trasbordo sia avvenuto sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o del funzionario doganale responsabile e per tutta la durata dell’operazione:

i) 

siano state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti o indiretti tra le uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione e altre uova da cova o altri animali;

▼M2

ii) 

le uova da cova siano state trasferite direttamente e quanto prima, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 102, lettera a), senza lasciare i locali del porto o dell’aeroporto;

▼B

c) 

le uova da cova siano accompagnate da una dichiarazione dell’autorità competente del paese terzo o territorio in cui è stato effettuato il trasferimento, che fornisce le informazioni necessarie sull’operazione di trasferimento e attesta che sono state adottate misure pertinenti per soddisfare le prescrizioni di cui alla lettera b).

Articolo 101

Trasporto delle uova da cova su nave

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova trasportate su nave, anche solo per una parte del viaggio, è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

le uova da cova:

i) 

sono rimaste a bordo della nave per l’intera durata del trasporto;

ii) 

non sono state a contatto con volatili o altre uova da cova di stato sanitario inferiore mentre erano a bordo della nave;

b) 

le uova da cova trasportate conformemente alla lettera a) devono essere accompagnate da una dichiarazione, contenente le seguenti informazioni:

i) 

il porto di partenza nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona;

ii) 

il porto di arrivo nell’Unione;

iii) 

i porti di scalo, qualora la nave abbia fatto scalo in porti al di fuori del paese terzo o territorio di origine, o della loro zona, della partita;

iv) 

la conformità delle uova da cova, durante il trasporto, alle prescrizioni di cui alla lettera a) e ai punti i), ii) e iii) della presente lettera.

2.  
L’operatore responsabile della partita di uova da cova provvede affinché la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave nel porto di arrivo il giorno di arrivo della nave.

Articolo 102

Misure preventive per i mezzi di trasporto e i contenitori di uova da cova

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni:

▼M2

a) 

le uova da cova devono essere state trasportate in mezzi di trasporto che:

▼B

i) 

sono costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;

ii) 

sono stati progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;

iii) 

sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e asciugati o lasciati asciugare immediatamente prima di ogni carico delle uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione;

b) 

le uova da cova devono essere state trasportate in contenitori conformi alle seguenti prescrizioni:

i) 

la prescrizione di cui alla lettera a);

ii) 

i contenitori contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

iii) 

i contenitori sono stati chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

iv) 

i contenitori:

— 
sono stati puliti e disinfettati prima del carico secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
o
— 
sono monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;
v) 

i contenitori recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di uova da cova di cui all’allegato XVI.

Articolo 103

Movimenti e manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso

Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché le partite di uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione:

a) 

siano trasportate direttamente dal punto di ingresso al luogo di destinazione nell’Unione;

b) 

soddisfino le prescrizioni per i movimenti all’interno dell’Unione e la manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione quali stabilite per le specie e categorie specifiche di uova da cova nei capi 5 e 7 del presente titolo.



CAPO 2

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova da cova di pollame

Articolo 104

Uova da cova di pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame, originarie di gruppi che sono stati importati nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona, è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine delle uova da cova ha fornito garanzie che:

a) 

i gruppi di origine delle uova da cova sono stati importati a partire da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali gruppi;

b) 

l’importazione dei gruppi di origine delle uova da cova in tale paese terzo, territorio o loro zona è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili qualora i gruppi fossero entrati direttamente nell’Unione.

Articolo 105

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le uova da cova

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se tali uova da cova sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite:

i) 

nell’allegato II del presente regolamento;

o

ii) 

nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

b) 

sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’articolo 38;

c) 

se effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che:

i) 

il programma di vaccinazione è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

ii) 

il programma di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’allegato II, è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 2;

iii) 

si è impegnata a comunicare alla Commissione qualsiasi modifica del programma di vaccinazione nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona;

d) 

sono considerati:

i) 

in caso di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39;

ii) 

in caso di uova da cova di ratiti:

— 
indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39;
o
— 
non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39, ma l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia di Newcastle per quanto riguarda l’isolamento, la sorveglianza e le prove, come stabilito nell’allegato XIV;
e) 

qualora sia effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha fornito garanzie che:

i) 

i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

o

ii) 

i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;

f) 

si sono impegnati a comunicare alla Commissione le seguenti informazioni dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

informazioni sulla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma del focolaio iniziale di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) 

aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia;

g) 

si sono impegnati a inviare al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle isolati virali dei focolai iniziali di influenza aviaria ad alta patogenicità e di infezione da virus della malattia di Newcastle.

Articolo 106

Stabilimento di origine delle uova da cova

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se tali uova sono originarie:

a) 

di incubatoi riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e

i) 

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

ii) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell’Unione;

iii) 

dotati di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

b) 

di gruppi detenuti in stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e

i) 

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

ii) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell’Unione;

iii) 

nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione;

Articolo 107

Gruppo di origine delle uova da cova

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se tali uova sono originarie di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

se i gruppi sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;

b) 

se i gruppi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:

— 
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o
— 
i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame e le uova da cova da cui provengono i pulcini di un giorno sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;

c) 

i gruppi sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae[sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d) 

sono stati tenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, hanno applicato le seguenti misure:

i) 

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto;

ii) 

dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;

iii) 

dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c);

e) 

sono stati tenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, hanno applicato le seguenti misure:

i) 

il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c) sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo;

o

ii) 

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c);

▼M2

f) 

i gruppi:

i) 

sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;

o

ii) 

sono stati sottoposti a:

— 
ispezioni cliniche mensili, effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;
— 
una valutazione del loro stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall’operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I.

▼B

Articolo 108

Uova da cova della partita

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

se le uova da cova sono state vaccinate contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;

b) 

se le uova da cova sono state vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;

c) 

le uova da cova devono essere marcate:

i) 

utilizzando un inchiostro colorato;

ii) 

in caso di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, con un timbro che indichi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’articolo 106;

iii) 

in caso di uova da cova di ratiti, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’articolo 106;

d) 

le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.

Articolo 109

Ingresso di uova da cova in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se tali uova:

a) 

non sono state vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) 

sono originarie di gruppi che soddisfano le prescrizioni di uno dei seguenti punti:

i) 

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

o

ii) 

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;

o

iii) 

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova.



CAPO 3

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

Articolo 110

Deroghe e prescrizioni speciali per le partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

▼M2

In deroga agli articoli 101, 106, 107 e 108, l’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti è consentito se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:

▼B

a) 

provengono da stabilimenti:

i) 

registrati dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

ii) 

nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;

iii) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;

b) 

per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità:

i) 

le uova da cova non sono state vaccinate contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

ii) 

se i gruppi di origine sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;

c) 

per quanto riguarda la vaccinazione contro il virus della malattia di Newcastle, le uova da cova non sono state vaccinate contro il virus della malattia di Newcastle e se il gruppo di origine è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:

— 
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
o
— 
i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e le uova da cova sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;

d) 

provengono da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 24 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;

e) 

provengono da gruppi che:

i) 

sono stati isolati nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la raccolta delle uova;

ii) 

nelle prove effettuate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato XVII per sottoporre a prova le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di tale pollame prima dell’ingresso nell’Unione, non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti:

— 
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus;
— 
Salmonella arizonae[sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo;

▼M2

— 
Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

▼M2

f) 

le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.

▼B



CAPO 4

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova esenti da organismi patogeni specifici

Articolo 111

Deroga e prescrizioni speciali per le uova esenti da organismi patogeni specifici

In deroga alle prescrizioni relative al periodo di permanenza di cui all’articolo 98 come pure alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale stabilite negli articoli da 105 a 110 e da 112 a 114, l’ingresso nell’Unione di partite di uova esenti da organismi patogeni specifici che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle suddette disposizioni è consentito se tali uova soddisfano invece le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

a) 

sono originarie di gruppi che:

i) 

sono esenti da patogeni specificati, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e i risultati di tutte le prove e di tutti gli esami clinici richiesti per questo status specifico sono stati favorevoli, compresi gli esiti negativi delle prove per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, dell’infezione da virus della malattia di Newcastle e dell’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità effettuate nei 30 giorni precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione;

ii) 

sono stati sottoposti a esame clinico almeno una volta alla settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea senza presentare sintomi di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza;

▼M2

iii) 

sono stati tenuti, per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, in stabilimenti che:

— 
soddisfano le condizioni descritte nella Farmacopea europea;
— 
sono riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

▼B

iv) 

non sono stati a contatto con pollame non conforme alle prescrizioni del presente articolo né con volatili selvatici per un periodo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione;

b) 

sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;

c) 

sono state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.



CAPO 5

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione delle uova da cova di pollame dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova

Articolo 112

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova da cova

1.  

Gli operatori dello stabilimento di destinazione collocano le uova da cova di pollame entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona:

a) 

in incubatrici separate dalle altre uova da cova;

o

b) 

in incubatrici in cui sono già presenti altre uova da cova.

2.  

Gli operatori di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato dalle uova da cova di cui al suddetto paragrafo sia tenuto in modo continuativo:

a) 

nell’incubatoio per un periodo almeno pari alle tre settimane successive alla data della schiusa;

o

b) 

negli stabilimenti in cui il pollame è stato inviato dopo la schiusa, nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, per un periodo almeno pari alle tre settimane successive alla data della schiusa.

3.  
Durante i periodi di cui al paragrafo 2, gli operatori tengono il pollame nato da uova da cova entrate nell’Unione separato dagli altri gruppi di pollame.
4.  
Se il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato da uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona è stato introdotto in locali o recinti dove è presente altro pollame, i pertinenti periodi di cui al paragrafo 2 decorrono dalla data di introduzione dell’ultimo volatile e nessun capo di pollame è spostato da tali locali o recinti prima della fine di tali periodi.
5.  

Se le uova da cova di pollame entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sono state collocate in incubatrici in cui altre uova da cova erano già presenti:

a) 

le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 si applicano a tutto il pollame nato dalle uova da cova presenti nella stessa incubatrice delle uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona;

b) 

i pertinenti periodi di cui al paragrafo 2 decorrono dalla data della schiusa dell’ultimo uovo da cova entrato nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona.

Articolo 113

Campionamento e prove dopo l’ingresso nell’Unione

L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato da uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sia sottoposto a un esame clinico effettuato da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei pertinenti periodi di cui all’articolo 112, paragrafo 2, e, se necessario, sottoposto a campionamento per realizzare prove destinate a verificarne lo stato di salute.

Articolo 114

Obblighi delle autorità per quanto riguarda il campionamento e le prove per i ratiti nati da uova da cova originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle

L’autorità competente dello Stato membro di destinazione provvede affinché, durante i periodi di cui all’articolo 112, paragrafo 2, i ratiti nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle:

a) 

siano sottoposti a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle effettuata dall’autorità competente su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratito;

b) 

in caso di ratiti destinati a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, gli animali, in aggiunta alle prescrizioni di cui alla lettera a), siano sottoposti a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata dall’autorità competente su ciascun ratito;

c) 

tutti i ratiti siano risultati negativi alle prove di cui alle lettere a) e b) prima di uscire dall’isolamento.



CAPO 6

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova da cova di volatili in cattività

Articolo 115

Uova da cova della partita

L’ingresso nell’Unione di uova da cova di volatili in cattività è consentito solo se tali uova sono state ottenute da volatili in cattività che soddisfano le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui agli articoli da 55 a 58.



CAPO 7

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione delle uova da cova di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione e dei volatili in cattività nati da tali uova

Articolo 116

Manipolazione delle uova da cova di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione e dei volatili in cattività nati da tali uova da cova

Gli operatori dello stabilimento di destinazione:

a) 

collocano le uova da cova di volatili in cattività che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in incubatrici separate dalle altre uova da cova;

b) 

provvedono affinché i volatili in cattività nati dalle uova da cova di cui all’articolo 115 siano tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena conformemente alle prescrizioni degli articoli da 59 a 61.



TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DAGLI UNGULATI E PER IL MATERIALE GERMINALE DIVERSO DALLE UOVA DA COVA DI POLLAME E VOLATILI IN CATTIVITÀ DESTINATI A STABILIMENTI CONFINATI

Articolo 117

Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), spedite da stabilimenti confinati

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), spedite da stabilimenti confinati elencati conformemente all’articolo 29 è consentito solo se tali partite sono spedite in uno stabilimento confinato situato nell’Unione e purché:

a) 

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l’ingresso di tale materiale germinale può comportare per l’Unione;

b) 

gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali;

c) 

gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento confinato nel paese terzo, territorio o zona di origine che figura in un elenco di stabilimenti confinati, stabilito conformemente all’articolo 29, da cui può essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali di determinate specie;

d) 

il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;

e) 

il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d).

Articolo 118

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli animali donatori

L’ingresso nell’Unione delle partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti;

b) 

provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per le specie di tali animali terrestri detenuti per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti;

c) 

sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati all’ingresso nell’Unione;

d) 

sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattia il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;

e) 

per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati all’ingresso nell’Unione;

f) 

sono identificati e registrati conformemente alle norme di tale stabilimento confinato.

Articolo 119

Prescrizioni relative al materiale germinale

L’ingresso nell’Unione delle partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni:

i) 

la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale;

ii) 

la specie e, se necessario, la sottospecie, nonché l’identificazione degli animali donatori;

iii) 

il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento;

iv) 

ogni altra informazione pertinente;

b) 

è trasportato in un contenitore che:

i) 

è stato sigillato e numerato, prima della spedizione dallo stabilimento confinato, dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato;

ii) 

è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un contenitore monouso;

iii) 

è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale.

▼M2

Articolo 119 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue:

a) 

un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 119;

b) 

un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato al fine di garantire che:

i) 

le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato;

ii) 

il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 119, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii) 

siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 3.

▼B



PARTE IV

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5



TITOLO 1

PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 120

Limitazioni temporali relative alla data di produzione

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se i prodotti di tali partite non sono stati ottenuti in un periodo in cui:

a) 

l’Unione ha adottato misure di restrizione in materia di sanità animale per l’ingresso di tali prodotti dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona;

b) 

l’autorizzazione per l’ingresso di tali prodotti nell’Unione dal paese terzo o territorio di origine o dalla loro zona è stata sospesa.

Articolo 121

Prescrizioni relative al trattamento dei prodotti di origine animale

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale diversi da quelli freschi o crudi è consentito solo se i prodotti di tali partite sono stati trattati conformemente ai titoli da 3 a 6 della presente parte.

Il trattamento di cui al primo comma deve essere stato:

a) 

espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo o al territorio di origine o alla loro zona e alla specie da cui è ottenuto il prodotto di origine animale;

b) 

applicato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale;

c) 

applicato conformemente alle prescrizioni relative:

i) 

ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti a base di carne di cui all’allegato XXVI;

ii) 

ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato XXVII;

iii) 

ai trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII.

2.  
Dopo il completamento del trattamento di cui al paragrafo 1, i prodotti di origine animale devono essere manipolati fino all’imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

Articolo 122

Prescrizioni relative ai mezzi di trasporto dei prodotti di origine animale

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite sono state trasportate su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti di origine animale durante il trasporto dal luogo di origine all’Unione.

Articolo 123

Spedizione di prodotti di origine animale nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite sono state spedite al luogo di destinazione nell’Unione separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione stabilite nel presente regolamento.



TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE



CAPO 1

Prescrizioni generali in materia di sanità animale per le carni fresche

Articolo 124

Spedizione al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

lo stabilimento di origine degli animali è situato:

i) 

nello stesso paese terzo, territorio o loro zona del macello in cui sono state ottenute le carni fresche;

o

ii) 

in un paese terzo o un territorio o una loro zona che, al momento della spedizione degli animali al macello, erano autorizzati a far entrare carni fresche delle specie di animali pertinenti nell’Unione;

b) 

gli animali detenuti sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;

c) 

durante il trasporto al macello di cui alla lettera a), gli animali detenuti:

i) 

non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche;

ii) 

non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

d) 

i mezzi di trasporto e i contenitori utilizzati per trasportare gli animali detenuti al macello di cui alla lettera a) soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli 17 e 18.

Articolo 125

Spedizione di carcasse di animali selvatici o di animali detenuti come selvaggina d’allevamento abbattuti in loco

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali selvatici o di animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da carcasse che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a un centro di lavorazione della selvaggina situato nello stesso paese terzo, territorio o zona elencati;

b) 

durante il trasporto al centro di lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a), le carcasse:

i) 

non sono passate attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche;

ii) 

non sono venute a contatto con animali o carcasse di stato sanitario inferiore;

c) 

sono state trasportate al centro di lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che soddisfano le seguenti prescrizioni:

▼M2

i) 

sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione al centro di lavorazione della selvaggina;

▼B

ii) 

sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario delle carcasse durante il trasporto.

Articolo 126

Ispezioni ante mortem e post mortem

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti e selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali sottoposti alle seguenti ispezioni:

a) 

in caso di animali detenuti:

i) 

un’ispezione ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione;

ii) 

un’ispezione post mortem effettuata, senza indugio, dopo l’abbattimento o la macellazione.

b) 

in caso di animali selvatici, un’ispezione post mortem effettuata, senza indugio, dopo l’abbattimento.

Le ispezioni di cui al primo comma devono essere state effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona al fine di escludere la presenza delle malattie pertinenti di cui all’allegato I e delle malattie emergenti.

Articolo 127

Manipolazione, durante l’abbattimento o la macellazione, degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante l’abbattimento o la macellazione.

Articolo 128

Manipolazione e preparazione delle carni fresche nello stabilimento di origine delle carni fresche

Le partite di carni fresche devono essere tenute rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche, stabilite agli articoli da 124 a 146, per l’intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

a) 

al loro imballaggio per essere poi immagazzinate o spedite nell’Unione;

o

b) 

al loro arrivo nell’Unione in caso di carni fresche non imballate.



CAPO 2

Prescrizioni in materia di sanità animale per le carni fresche di ungulati



SEZIONE 1

PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE CARNI FRESCHE DI UNGULATI DETENUTI E SELVATICI

Articolo 129

Specie da cui sono ottenute le carni fresche di ungulati

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono ottenute dalle seguenti specie:

a) 

in caso di ungulati detenuti, tutte le specie di ungulati;

b) 

in caso di ungulati selvatici e di ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento, tutte le specie di ungulati ad eccezione dei bovini, degli ovini, dei caprini e delle razze domestiche dei suini.

Articolo 130

Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco

L’ingresso nell’Unione di partite di sangue fresco di ungulati destinato al consumo umano non è consentito.



SEZIONE 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE CARNI FRESCHE DI UNGULATI DETENUTI

Articolo 131

Periodo di permanenza precedente la macellazione o l’abbattimento degli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

1.  

Gli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche destinate all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare un periodo di permanenza prima della macellazione o dell’abbattimento purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da:

a) 

un altro paese terzo o territorio o un’altra zona elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche ottenute dalle stesse specie di ungulati, dove gli ungulati detenuti siano rimasti per almeno tre mesi prima della macellazione;

o

b) 

uno Stato membro.

2.  

Gli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche destinate all’ingresso nell’Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono aver rispettato, immediatamente prima della data di macellazione o di abbattimento, un periodo di permanenza continuativo conformemente all’allegato XXIII durante il quale:

a) 

sono rimasti nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona;

b) 

sono rimasti nello stabilimento di origine;

c) 

non sono stati a contatto con ungulati di stato sanitario inferiore.

Articolo 132

Deroga alla spedizione diretta al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

In deroga all’articolo 124, lettera b), l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti che non soddisfano tali prescrizioni è consentito purché le carni fresche di tali partite siano ottenute da bovini, ovini o caprini, e:

a) 

gli ungulati siano passati per un unico stabilimento che effettua operazioni di raccolta, che soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 20, lettera b), dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima dell’arrivo al macello;

b) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine abbia fornito ulteriori garanzie che lo stato sanitario degli ungulati, durante il movimento dallo stabilimento di origine al macello, non sia stato compromesso;

c) 

il paese terzo, il territorio o la loro zona di cui alla lettera b) siano autorizzati nell’elenco relativamente a tale deroga.

Articolo 133

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di ungulati detenuti

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che rispettano i periodi minimi di indennità da malattia di cui alla tabella dell’allegato XXIV, parte A, per le malattie elencate menzionate, per le quali le specie di ungulati da cui sono state ottenute le carni fresche sono elencate.

I periodi minimi di cui al primo comma possono essere ridotti per le malattie elencate nell’allegato XXIV, parte B, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche ivi previste; tali condizioni specifiche devono essere espressamente assegnate dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona in questione e alle specie specifiche da cui sono ottenute le carni fresche.

2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui la vaccinazione contro le malattie elencate di cui al paragrafo 1 non è stata effettuata conformemente alla tabella dell’allegato XXV, parte A.
3.  
In deroga al paragrafo 2, la vaccinazione contro l’afta epizootica può essere stata effettuata purché siano soddisfatte le condizioni specifiche che devono essere garantite dall’autorità competente di cui all’allegato XXV, parte B, punto 1, lettera b), o punto 3.1, lettera a), e che devono essere espressamente assegnate dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona in questione e alle specie specifiche da cui sono ottenute le carni fresche.

Articolo 134

Stabilimento di origine degli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da ungulati provenienti da uno stabilimento:

a) 

all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato XXIV, parte A, per le quali le specie di ungulati da cui sono state ottenute le carni fresche destinate all’ingresso nell’Unione sono elencate, nei 30 giorni precedenti la data della macellazione; o

b) 

che, se la vaccinazione contro l’afta epizootica è stata effettuata nel paese terzo o territorio o nella loro zona meno di 12 mesi prima della data di macellazione, soddisfa le condizioni specifiche che devono essere garantite dalle autorità competenti di cui all’allegato XXV, parte B, punto 1, lettera b), o punto 3.1, lettera a), e che devono essere state espressamente assegnate dalla Commissione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, autorizzati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati, e alle specie da cui sono ottenute le carni fresche.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da ungulati provenienti da uno stabilimento:

a) 

in cui nessun animale è stato vaccinato conformemente all’allegato XXV, parte A; o

b) 

che è situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le condizioni specifiche di cui all’allegato XXIV, parte B, punto 1; tali condizioni devono essere state espressamente assegnate dalla Commissione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati, e alle specie da cui sono ottenute le carni fresche.

Articolo 135

Prescrizione specifica per le carni fresche ottenute da ungulati detenuti della specie Sus scrofa

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti della specie Sus scrofa è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita.

Articolo 136

Stabilimento di origine delle carni fresche di ungulati detenuti

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute in un macello, o in un centro di lavorazione della selvaggina, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato XXIV, parte A, nei 30 giorni precedenti la data della macellazione o dell’abbattimento.



SEZIONE 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE CARNI FRESCHE DI UNGULATI SELVATICI

Articolo 137

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di ungulati selvatici

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 133.

Articolo 138

Ungulati selvatici da cui sono ottenute le carni fresche

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

sono stati abbattuti a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con un paese terzo, un territorio o una loro zona che all’epoca non erano elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie di ungulati selvatici;

b) 

sono stati abbattuti in un’area con un raggio di 20 km all’interno della quale, nei 60 giorni precedenti l’abbattimento, non sono stati segnalati casi di malattie di cui all’allegato XXIV, parte A.

Articolo 139

Centro di lavorazione della selvaggina da cui provengono le carni fresche di ungulati selvatici

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute in un centro di lavorazione della selvaggina all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato XXIV, parte A, nei 30 giorni precedenti la data dell’abbattimento.



CAPO 3

Prescrizioni in materia di sanità animale per le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna



SEZIONE 1

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE CARNI FRESCHE DI POLLAME

Articolo 140

Periodo di permanenza del pollame

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che:

a) 

è stato tenuto dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione nel paese terzo o territorio di origine, o nella loro zona, delle carni fresche;

o

b) 

è stato importato come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti o da uno Stato membro, e l’importazione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 141

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di pollame

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite:

i) 

nell’allegato II del presente regolamento;

o

ii) 

nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

b) 

sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’articolo 38;

c) 

se hanno effettuato la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che:

i) 

il programma di vaccinazione è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

ii) 

il programma di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’allegato II, è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 2;

iii) 

si è impegnata a comunicare alla Commissione qualsiasi modifica del programma di vaccinazione nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona;

d) 

sono considerati:

i) 

in caso di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39;

ii) 

in caso di carni fresche di ratiti:

— 
indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39;
o
— 
non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39, ma l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia di Newcastle per quanto riguarda l’isolamento, la sorveglianza e le prove, come stabilito nell’allegato XIV;
e) 

qualora sia effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha fornito garanzie che:

i) 

i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o

ii) 

i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame da cui sono state ottenute le carni fresche è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 3, per le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;

f) 

si sono impegnati a comunicare alla Commissione le seguenti informazioni dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

informazioni sulla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma del focolaio iniziale di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) 

aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia;

g) 

si sono impegnati a inviare al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle isolati virali dei focolai iniziali di influenza aviaria ad alta patogenicità e di infezione da virus della malattia di Newcastle.

Articolo 142

Stabilimento di origine del pollame

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame proveniente da uno stabilimento:

a) 

all’interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della macellazione;

b) 

che, in caso di carni fresche di ratiti provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, soddisfa le prescrizioni in materia di sanità animale per i ratiti, le relative uova da cova e le carni fresche di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XIV, punto 3, lettere b) e c).

Articolo 143

Pollame da cui sono ottenute le carni fresche

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità o contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, o che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

se è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;

b) 

se è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) 

l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:

— 
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o
— 
i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame da cui sono state ottenute le carni fresche è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 3, per le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii) 

per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4.

2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame destinate a uno Stato membro o a un territorio aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data della macellazione.

Articolo 144

Stabilimento di origine delle carni fresche di pollame

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un macello:

a) 

che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;

b) 

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della macellazione.



SEZIONE 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE CARNI FRESCHE DI SELVAGGINA DA PENNA

Articolo 145

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di selvaggina da penna

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di selvaggina da penna è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite:

i) 

nell’allegato II del presente regolamento;

o

ii) 

nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

b) 

in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data dell’abbattimento.

Articolo 146

Stabilimento di origine delle carni fresche di selvaggina da penna

L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di selvaggina da penna è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un centro di lavorazione della selvaggina:

a) 

che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;

b) 

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse.



TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DI BUDELLI

Articolo 147

Trattamento dei prodotti a base di carne

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se i prodotti a base di carne di tali partite sono stati trattati conformemente all’articolo 121 come prescritto all’articolo 148 o all’articolo 149.

Articolo 148

Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito se i prodotti a base di carne di tali partite non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’allegato XXVI solo se:

a) 

il paese terzo o territorio di origine o la loro zona sono elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti, e per l’ingresso nell’Unione di queste carni fresche non sono richieste condizioni specifiche conformemente alla parte IV, titolo 1, capi 1 e 2;

b) 

le carni fresche utilizzate per la trasformazione del prodotto a base di carne erano conformi a tutte le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di carni fresche e quindi idonee all’ingresso nell’Unione ed erano originarie:

i) 

del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato;

ii) 

di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti;

iii) 

di uno Stato membro.

Articolo 149

Prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 148 è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo o territorio di origine del prodotto a base di carne o alla loro zona conformemente all’articolo 121, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie:

a) 

del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato;

b) 

di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati, autorizzati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti;

c) 

di uno Stato membro.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi «B», conformemente all’allegato XXVI, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona:

a) 

diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato ottenuto;

b) 

elencati a loro volta per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti, soggetti a un trattamento di riduzione dei rischi espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona in questione e alle specie pertinenti conformemente all’articolo 121.

3.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi «D», conformemente all’allegato XXVI, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona:

a) 

elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame;

b) 

in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle.

4.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di più specie di animali provenienti dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui è stato trasformato il prodotto a base di carne è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi più rigorosi assegnati, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, conformemente all’articolo 121, per le diverse specie di animali di origine, se la miscelazione delle carni fresche avviene prima della trasformazione finale del prodotto a base di carne; o

b) 

i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, conformemente all’articolo 121, per ciascuna delle diverse specie di animali di origine, se la miscelazione dei prodotti a base di carne avviene dopo la trasformazione di ciascuno dei loro ingredienti.

5.  
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di più specie di animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui è stato trasformato il prodotto a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

Articolo 150

Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato I, pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne, nei 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione.

Articolo 151

Ingresso in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame destinate a uno Stato membro o a un suo territorio aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se tali prodotti sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data della macellazione.

Articolo 152

Prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di budelli

L’ingresso nell’Unione di partite di budelli che non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 148 è consentito solo se tali budelli sono stati sottoposti ai seguenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, parte 2:

a) 

trattamenti «Budelli 1» o «Budelli 2», se le vesciche e gli intestini utilizzati per la trasformazione dei budelli provengono da bovini, ovini, caprini o suini detenuti;

b) 

trattamenti «Budelli 3», «Budelli 4» o «Budelli 5», se le vesciche e gli intestini utilizzati per la trasformazione dei budelli provengono da animali di specie diverse da quelle di cui alla lettera a).



TITOLO 4

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI LATTE, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, COLOSTRO E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO



CAPO 1

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il latte crudo, il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro

Articolo 153

Paese di origine del latte crudo, del colostro e dei prodotti ottenuti dal colostro

L’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro è consentito solo se il latte crudo, il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie.

Articolo 154

Animali da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro è consentito solo se il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro di tali partite sono stati ottenuti da animali delle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis o Camelus dromedarius.
2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro è consentito solo se il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro di tali partite sono stati ottenuti da animali che hanno rispettato, prima della data di mungitura, un periodo continuativo di permanenza di almeno tre mesi nel paese terzo o nel territorio in cui avviene la mungitura o nella loro zona.

▼M2

3.  

Gli animali da cui da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro destinati all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2 purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da:

a) 

un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per almeno tre mesi prima della mungitura; o

b) 

uno Stato membro.

▼B



CAPO 2

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari

Articolo 155

Trattamento dei prodotti lattiero-caseari

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari è consentito solo se i prodotti lattiero-caseari di tali partite sono stati trattati conformemente all’articolo 156 o all’articolo 157.

Articolo 156

Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto dalle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius;

b) 

il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari era conforme alle pertinenti prescrizioni generali per l’ingresso nell’Unione di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di latte crudo di cui all’articolo 153 e all’articolo 154 e quindi idoneo all’ingresso nell’Unione ed era originario di uno dei seguenti:

i) 

del paese terzo o del territorio o della zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati;

ii) 

di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo; o

iii) 

di uno Stato membro.

Articolo 157

Prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 156 è consentito solo se i prodotti di tali partite sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A, se:

a) 

sono stati trasformati a partire da latte ottenuto dalle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis o Camelus dromedarius;

b) 

il paese terzo o territorio di origine o la loro zona non erano indenni da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura, o se durante tale periodo è stata effettuata la vaccinazione contro tali malattie.

2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari è consentito solo se i prodotti lattiero-caseari di tali partite sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna B, se tali prodotti sono stati trasformati a partire da latte ottenuto da specie di animali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera a).
3.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che sono stati trasformati a partire da latte crudo o da prodotti lattiero-caseari ottenuti da più specie di animali è consentito solo se tali prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:

a) 

almeno al trattamento di riduzione dei rischi più rigoroso assegnato a ciascuna delle specie di animali di origine, se la miscelazione del latte crudo o dei prodotti lattiero-caseari avviene prima della trasformazione finale del prodotto; o

b) 

al trattamento di riduzione dei rischi assegnato a ciascuna delle specie di animali di origine, se la miscelazione dei prodotti avviene dopo la trasformazione di ciascuno dei loro ingredienti.



TITOLO 5

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI UOVA E OVOPRODOTTI



CAPO 1

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova

Articolo 158

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le uova

L’ingresso nell’Unione di partite di uova è consentito solo se le uova di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni stabilite:

a) 

nell’allegato II del presente regolamento;

o

b) 

nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Articolo 159

Stabilimento di origine delle uova

L’ingresso nell’Unione di partite di uova è consentito solo se le uova di tali partite sono originarie di uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del certificato per l’ingresso nell’Unione non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e

b) 

attorno allo stabilimento in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del certificato per l’ingresso nell’Unione.



CAPO 2

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli ovoprodotti

Articolo 160

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda gli ovoprodotti

L’ingresso nell’Unione di partite di ovoprodotti è consentito solo se gli ovoprodotti di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona che applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni stabilite:

a) 

nell’allegato II del presente regolamento;

o

b) 

nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Articolo 161

Stabilimento di origine delle uova

L’ingresso nell’Unione di partite di ovoprodotti è consentito solo se gli ovoprodotti di tali partite sono stati trasformati a partire da uova originarie di stabilimenti:

a) 

in cui, nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:

i) 

non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova; o

ii) 

nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova si è verificato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità e l’ovoprodotto è stato sottoposto a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII, punto 1;

c) 

attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:

i) 

non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova; o

ii) 

nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova si è verificato un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle e l’ovoprodotto è stato sottoposto a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII, punto 2.



TITOLO 6

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI TRASFORMATI DI ORIGINE ANIMALE CONTENUTI IN PRODOTTI COMPOSTI

▼M1

Articolo 162

Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti:

a) 

prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;

b) 

prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;

c) 

prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.

▼B

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti composti è consentito solo se i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti di cui al paragrafo 1:

a) 

soddisfano:

i) 

le pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale di cui alla parte 1 del presente regolamento;

ii) 

le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale di cui ai titoli da 3 a 5 della presente parte;

b) 

sono stati ottenuti:

i) 

nello stesso paese terzo o territorio o loro zona elencati di cui è originario il prodotto composto;

ii) 

nell’Unione; o

iii) 

in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza essere soggetti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente agli articoli 148 e 156, se il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti in questione senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi.

▼M1

Articolo 163

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1.  

In deroga all’articolo 3, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

a) 

prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti:

— 
nell’Unione; o
— 
in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari senza che siano sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
ii) 

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

iii) 

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) o sono stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;

b) 

ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII.

2.  

La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a) 

accompagna partite di prodotti composti solo nei casi in cui la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione;

b) 

è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione dei prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3.  

In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:

a) 

prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti;

o

b) 

prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

▼B



TITOLO 7

NORME SPECIALI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AD USO PERSONALE

Articolo 164

Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale e prescrizioni supplementari per l’ingresso di latte per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali destinati ad uso personale

In deroga alle prescrizioni di cui alla parte I, articoli da 3 a 10, e di cui agli articoli da 120 a 163, l’ingresso nell’Unione di partite di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici contenenti prodotti di origine animale non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali prodotti:

a) 

sono destinati ad uso personale;

b) 

non superano un quantitativo cumulato di due chilogrammi per persona;

c) 

non richiedono di essere refrigerati prima dell’apertura;

d) 

sono prodotti di marca imballati destinati alla vendita diretta al consumatore finale;

e) 

mantengono la confezione intatta, salvo utilizzazione in corso.

Articolo 165

Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i prodotti di origine animale destinati ad uso personale originari di determinati paesi terzi o territori o loro zone

1.  
In deroga alle prescrizioni di cui alla parte I, articoli da 3 a 10, ad eccezione dell’articolo 3, lettera a), punto i), e alle prescrizioni di cui agli articoli da 120 a 163, l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali prodotti sono destinati ad uso personale e sono originari di paesi terzi o territori elencati per l’ingresso nell’Unione di quantitativi specifici di prodotti di origine animale destinati ad uso personale in base ad accordi specifici con l’Unione sul commercio di prodotti agricoli.
2.  
Il quantitativo specifico cumulato che una persona è autorizzata ad introdurre nell’Unione non deve superare il quantitativo massimo stabilito nell’elenco per il paese terzo o il territorio.



PARTE V

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE, DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5, DI ANIMALI ACQUATICI DELLE SPECIE ELENCATE E DEI LORO PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, E PER I MOVIMENTI E LA MANIPOLAZIONE DOPO L’INGRESSO



TITOLO 1

PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6, E DEI LORO PRODOTTI

Articolo 166

Ispezione degli animali acquatici prima della spedizione

L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici diversi da quelli di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), è consentito solo se tali animali acquatici sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di esportazione, loro zona o loro compartimento, nelle 72 ore precedenti il momento del carico per la spedizione della partita nell’Unione, al fine di individuare sintomi di malattie e casi anormali di mortalità.

Articolo 167

Spedizione nell’Unione di animali acquatici

L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici è consentito solo se gli animali acquatici di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

▼M2

a) 

sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine;

b) 

non sono stati scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada, né l’acqua in cui sono trasportati è stata cambiata, in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;

▼B

c) 

non sono stati trasportati in condizioni che ne abbiano compromesso lo stato sanitario, in particolare:

i) 

ove pertinente, devono essere stati caricati e trasportati in acqua che non ne abbia modificato lo stato sanitario;

ii) 

i mezzi di trasporto e i contenitori devono essere stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;

iii) 

il contenitore o la barca vivaio devono essere stati puliti e disinfettati, conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico per la spedizione nell’Unione, in modo da garantire che lo stato sanitario degli animali acquatici non sia compromesso durante il trasporto;

▼M2

d) 

tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell’Unione non devono essere stati trasportati nella stessa acqua, nello stesso contenitore o nella stessa barca vivaio di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all’ingresso nell’Unione;

▼B

e) 

qualora sia necessario un ricambio di acqua in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, tale operazione non deve aver compromesso lo stato sanitario degli animali trasportati e deve essere avvenuta esclusivamente:

i) 

in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell’acqua approvati dall’autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua;

ii) 

in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell’Unione.

Articolo 168

Trasporto degli animali acquatici su nave

Se la spedizione nell’Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all’articolo 167 possono entrare nell’Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell’arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni:

a) 

il porto di partenza nel paese terzo o territorio;

b) 

il porto di arrivo nell’Unione;

c) 

i porti di scalo, qualora la nave abbia fatto scalo in porti al di fuori del paese terzo o territorio di origine o della loro zona;

d) 

la conferma della conformità della partita di animali acquatici alle prescrizioni pertinenti di cui all’articolo 167 per tutta la durata del viaggio dal porto di partenza nel paese terzo o territorio al porto di arrivo nell’Unione.

Articolo 169

Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura

1.  
L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici è consentito solo se gli animali acquatici di tali partite sono identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore o, se trasportati su una barca vivaio, mediante una voce nel manifesto di carico che faccia riferimento al certificato sanitario che è stato rilasciato per la partita in questione.
2.  

L’etichetta leggibile di cui al paragrafo 1 contiene inoltre almeno le seguenti informazioni:

a) 

il numero di contenitori presenti nella partita;

b) 

il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;

c) 

il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;

d) 

lo scopo cui sono destinati.

3.  

I prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione, ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

devono essere identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione;

▼M2

b) 

l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:

i) 

«pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea»;

ii) 

«molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea»;

iii) 

«crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea».

▼B

Articolo 170

Prescrizioni relative al paese terzo o territorio di origine, loro zona o loro compartimento e allo stabilimento di origine

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi è consentito solo se gli animali acquatici e i prodotti di origine animale di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) 

devono essere indenni dalle seguenti malattie elencate:

i) 

malattie di categoria A e malattie di categoria B degli animali acquatici;

ii) 

le pertinenti malattie di categoria C se gli animali acquatici o i prodotti di origine animale sono destinati a Stati membri, zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie specifiche;

iii) 

malattie di categoria C in tutti i casi in cui gli animali acquatici sono destinati al rilascio in natura;

iv) 

se gli Stati membri di destinazione hanno adottato le misure nazionali di cui all’articolo 176 del presente regolamento, gli animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX devono essere inoltre originari di paesi terzi, territori, zone o compartimenti indenni dalle malattie di cui al suddetto allegato;

b) 

tutti gli animali acquatici delle specie elencate entrati nel paese terzo, nel territorio, nella zona o nel compartimento che esportano nell’Unione devono essere originari di un altro paese terzo o territorio, loro zona o loro compartimento indenni dalle malattie di cui alla lettera a);

c) 

nel paese terzo o territorio di origine gli animali acquatici delle specie elencate non sono stati vaccinati contro le malattie di categoria A, di categoria B o, ove pertinente, di categoria C.

2.  

L’ingresso nell’Unione di partite di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi è consentito solo se gli animali di acquacoltura e i prodotti di origine animale di tali partite provengono da uno stabilimento che è:

a) 

registrato conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui alla parte IV, titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429;

o

b) 

riconosciuto conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui alla parte IV, titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/429 e alla parte II, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ( 9 ).

Articolo 171

Specie vettrici

1.  
Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori di tali malattie soltanto alle condizioni di cui all’allegato XXX.
2.  
Al loro ingresso nell’Unione i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella colonna 4 della tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 non sono considerati vettori delle malattie elencate in tale allegato.

Articolo 172

Deroghe per determinate categorie di animali acquatici delle specie elencate

▼M2

In deroga all’articolo 170, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano alle seguenti categorie di animali acquatici:

▼B

a) 

gli animali acquatici destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie dove saranno trasformati per il consumo umano;

b) 

gli animali acquatici da utilizzare a fini di ricerca destinati a stabilimenti confinati che sono stati riconosciuti a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;

c) 

gli animali acquatici selvatici diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo, purché siano stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto a tal fine dall’autorità competente:

i) 

nel paese terzo di origine; o

ii) 

nell’Unione;

d) 

i molluschi o i crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

e) 

i molluschi o i crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

f) 

i molluschi bivalvi o i crostacei vivi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 173

Deroghe per determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi

In deroga all’articolo 170, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano ai seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi:

a) 

prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie dove saranno trasformati per il consumo umano;

▼M2

b) 

pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione, macellati ed eviscerati prima della spedizione nell’Unione.

▼B

Articolo 174

Manipolazione di animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l’ingresso nell’Unione

1.  

Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi devono essere:

a) 

trasportate direttamente al luogo di destinazione nell’Unione;

b) 

manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.

2.  
Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che sono entrati nell’Unione non possono essere rilasciati dall’operatore né altrimenti immersi nelle acque naturali dell’Unione, se non sono autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro in cui avviene tale rilascio o tale immersione.

▼M2

3.  
L’autorità competente dello Stato membro può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo se il rilascio o l’immersione nelle acque naturali non compromettono lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di rilascio o immersione e, in ogni caso, il rilascio in natura deve essere conforme alla prescrizione di cui all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii).

▼B

4.  
L’acqua di trasporto delle partite di animali acquatici è manipolata correttamente dall’operatore in modo da evitare la contaminazione delle acque naturali nell’Unione.



TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE NON ELENCATE

▼M2

Articolo 175

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie per le quali gli Stati membri dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429

1.  
Le autorità competenti degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 contro malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento adottano misure per prevenire l’introduzione di tali malattie mediante l’applicazione di prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l’ingresso in tali Stati membri di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato XXIX del presente regolamento.

▼B

2.  
L’autorità competente di cui al paragrafo 1 autorizza l’ingresso nel proprio Stato membro di partite di animali acquatici di specie sensibili alle malattie di cui al paragrafo 1 solo se il paese terzo o territorio di origine non ha effettuato la vaccinazione contro tali malattie.
3.  
L’autorità competente di cui al paragrafo 1 si assicura che gli animali acquatici delle specie di cui al paragrafo 2 introdotti in un paese terzo o un territorio di origine o in una loro zona o in un loro compartimento siano originari di un altro paese terzo, zona o compartimento che sono a loro volta indenni dalla malattia pertinente.
4.  
Le deroghe di cui agli articoli 172 e 173 si applicano agli animali acquatici e ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici di cui al paragrafo 2 e destinati a Stati membri che applicano misure nazionali contro le malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5.  
La manipolazione, dopo l’ingresso nell’Unione, degli animali acquatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dei prodotti ottenuti da tali animali avviene conformemente alle condizioni di cui all’articolo 174.



PARTE VI

NORME SPECIALI RELATIVE ALL’INGRESSO DI DETERMINATI PRODOTTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5 PER I QUALI L’UNIONE NON È LA DESTINAZIONE FINALE E PER L’INGRESSO DI DETERMINATI PRODOTTI CHE SONO ORIGINARI DELL’UNIONE E VI FANNO RITORNO

Articolo 176

Prescrizioni relative al transito nell’Unione

1.  

Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che non sono originarie dell’Unione, ma vi transitano, e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione sono autorizzate a transitare nell’Unione solo se:

a) 

soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione stabilite nelle parti da I a V; o

b) 

sono oggetto di condizioni specifiche, che l’Unione ha espressamente assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla zona di origine elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, al fine di ridurre tutti i potenziali rischi per la sanità animale connessi a tali movimenti.

2.  

Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona sono autorizzate a rientrare nell’Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l’ingresso nell’Unione delle categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione stabilite nelle parti da I a V, tranne qualora siano oggetto:

a) 

delle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 177 a 182;

o

b) 

di condizioni specifiche, che l’Unione ha espressamente assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla zona di transito elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, al fine di ridurre tutti i potenziali rischi per la sanità animale connessi a tali movimenti.

3.  

Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono stabilite e assegnate al paese terzo, al territorio o alla loro zona sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto dei seguenti elementi:

a) 

i criteri di cui all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429;

b) 

le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati al transito e i relativi rischi per la sanità animale;

c) 

le limitazioni geografiche;

d) 

le rotte commerciali stabilite;

e) 

altri fattori pertinenti.

Articolo 177

Prescrizioni supplementari per l’ingresso di cavalli registrati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo un’esportazione temporanea in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri

1.  

L’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati esportati temporaneamente da uno Stato membro in paesi terzi, territori o loro zone elencati per l’ingresso di equini nell’Unione è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni supplementari:

a) 

i cavalli sono rimasti al di fuori dell’Unione per un periodo, non superiore a 90 giorni, specificato dalla Commissione per i diversi fini;

b) 

sono stati tenuti in isolamento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona, tranne nel corso di corse, competizioni o manifestazioni culturali e delle attività correlate (compresi l’addestramento, il riscaldamento e la presentazione);

c) 

sono stati tenuti solo in paesi terzi, territori o loro zone appartenenti allo stesso gruppo sanitario cui è assegnato il paese terzo o territorio di spedizione verso l’Unione, conformemente alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XI, parte B, e sono stati spostati nel paese terzo o territorio o direttamente nella zona di spedizione a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili se fossero stati spostati direttamente nell’Unione.

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera c), l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi, territori o loro zone appartenenti a più di un gruppo sanitario è autorizzato in caso di cavalli registrati che hanno partecipato esclusivamente a corse o competizioni specifiche di alto livello.

Articolo 178

Prescrizioni speciali per l’ingresso di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo

1.  

La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

il paese terzo o il territorio che hanno negato l’ingresso sono un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione della specie e categoria di animali che fanno ritorno;

b) 

gli animali di cui alla lettera a) non sono transitati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) 

gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

i) 

il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro — o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

ii) 

uno dei seguenti documenti:

— 
una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato e, se del caso, confermi che sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera d);
o
— 
in caso di partite sigillate con un sigillo originale intatto, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita attestante che il trasporto è avvenuto conformemente alla lettera d), punto ii), e, ove richiesto, alla lettera d), punto iii);
iii) 

una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno;

d) 

qualora gli animali siano stati scaricati nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona, l’autorità competente del paese terzo o territorio certifica quanto segue:

i) 

ha autorizzato e sorvegliato lo scarico degli animali direttamente in strutture idonee al loro isolamento e alla loro manipolazione temporanea presso i locali del posto di controllo frontaliero del paese terzo o territorio;

ii) 

sono state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti o indiretti tra gli animali della partita e altri animali;

iii) 

se necessario, è stata garantita una protezione efficace contro i vettori delle pertinenti malattie animali.

2.  
Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.

Articolo 179

Prescrizioni speciali per l’ingresso di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1.  

La reintroduzione nell’Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:

a) 

il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine - o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC - o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

b) 

uno dei seguenti documenti:

i) 

una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;

o

ii) 

in caso di partite sigillate o di contenitori non aperti, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;

c) 

una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno.

2.  
Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.

Articolo 180

Prescrizioni speciali per l’ingresso di materiale germinale e prodotti di origine animale imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1.  

La reintroduzione nell’Unione di partite di materiale germinale e di prodotti di origine animale imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

il materiale germinale rimane nel contenitore originale e l’imballaggio dei prodotti di origine animale è intatto;

b) 

il materiale germinale e i prodotti di origine animale sono accompagnati:

i) 

dal certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o dagli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC— o da una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

ii) 

da uno dei seguenti documenti, in cui sia indicato il motivo per cui l’ingresso è stato negato e, se del caso, il luogo e la data di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo o nel territorio e in cui sia confermato che sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera c):

— 
una dichiarazione dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio; o
— 
in caso di contenitori con un sigillo originale intatto, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita;
iii) 

una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno;

c) 

qualora il materiale germinale o i prodotti di origine animale di cui alle lettere a) e b) siano stati scaricati nel paese terzo o nel territorio, l’autorità competente del paese terzo o del territorio certifica quanto segue:

i) 

il materiale germinale o i prodotti di origine animale non sono stati sottoposti ad altre manipolazioni, eccetto lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico;

ii) 

sono state adottate misure efficaci per evitare la contaminazione del contenitore in cui il materiale germinale viene collocato o dell’imballaggio dei prodotti di origine animale con agenti patogeni delle malattie elencate durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico;

2.  
Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.

Articolo 181

Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o un territorio elencati

1.  

La reintroduzione nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o di un territorio elencati ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

il paese terzo o il territorio che hanno negato l’ingresso sono elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale che sono rinviati nell’Unione;

b) 

i prodotti di origine animale sono accompagnati:

i) 

dal certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o dagli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o da una copia autenticata del certificato ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

ii) 

da uno dei seguenti documenti:

— 
da una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato e confermi che il sigillo apposto sul veicolo o sul contenitore della partita è stato aperto solo per scopi ufficiali, che i prodotti sono stati manipolati solo nella misura minima necessaria a tali scopi, in particolare senza scaricarli, e che il veicolo o il contenitore sono stati nuovamente sigillati subito dopo; o
— 
in caso di partite sigillate, da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;
iii) 

da una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno.

2.  
Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.

Articolo 182

Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo non elencato

1.  

La reintroduzione nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o di un territorio, non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale che sono rinviati, ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) 

la spedizione è sigillata con un sigillo originale intatto;

b) 

i prodotti di origine animale sono accompagnati:

i) 

il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

ii) 

da uno dei seguenti documenti:

— 
una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato; o
— 
da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;
iii) 

da una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno.

2.  
Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.



▼M2

PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

▼M2

Articolo 182 bis

Misure transitorie

1.  
I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE ( 10 ), 89/556/CEE ( 11 ), 90/429/CEE ( 12 ) e 92/65/CEE ( 13 ) del Consiglio di cui all’articolo 270, paragrafo 2, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, essi sono soggetti alle norme di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 233 del regolamento (UE) 2016/429.

2.  
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 è consentito a condizione che soddisfino, per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale, le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori.
3.  
Le paillette e gli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori, sono considerati marcati conformemente all’articolo 83, lettera a), del presente regolamento.

▼B

Articolo 183

Abrogazioni

I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:

— 
regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione;
— 
regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione;
— 
regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione;
— 
regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione;
— 
decisione 2007/777/CE della Commissione;
— 
regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione;
— 
regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione;
— 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione.

Articolo 184

▼M2

Entrata in vigore e applicazione

▼B

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE MALATTIE CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATE E COMUNICATE NEL PAESE TERZO O NEL TERRITORIO ESPORTATORE

1.    ANIMALI TERRESTRI

Tutte le malattie elencate di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 e di cui all’allegato II dello stesso regolamento per le specie elencate di animali terrestri di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

2.    MATERIALE GERMINALE

2.1.    Ottenuto da ungulati

— 
Afta epizootica
— 
infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
— 
infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)
— 
infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)
— 
infezione da virus della malattia emorragica epizootica
— 
rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva
— 
diarrea virale bovina
— 
campilobatteriosi genitale bovina
— 
tricomoniasi
— 
leucosi bovina enzootica
— 
epididimite ovina (Brucella ovis)
— 
infezione da virus dell’arterite equina
— 
anemia infettiva equina
— 
metrite contagiosa equina
— 
peste suina classica
— 
infezione da virus della malattia di Aujeszky
— 
infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

2.2.    Ottenuto da pollame e volatili in cattività

Tutte le malattie elencate di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 ed elencate all’allegato II dello stesso regolamento che sono pertinenti per le specie elencate di pollame e volatili in cattività di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione da cui è ottenuto il materiale germinale autorizzato a entrare nell’Unione.

3.    PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI, POLLAME E SELVAGGINA DA PENNA

3.1.    Carni fresche ottenute da ungulati

— 
Afta epizootica
— 
infezione da virus della peste bovina
— 
infezione da virus della febbre della Rift Valley
— 
vaiolo degli ovini e dei caprini
— 
peste dei piccoli ruminanti
— 
peste suina classica
— 
peste suina africana.

3.2.    Carni fresche ottenute da pollame e selvaggina da penna

— 
Influenza aviaria ad alta patogenicità
— 
infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.3.    Prodotti a base di carne ottenuti da ungulati

— 
Afta epizootica
— 
infezione da virus della peste bovina
— 
peste suina classica
— 
peste suina africana.

3.4.    Prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna

— 
Influenza aviaria ad alta patogenicità
— 
infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.5.    Latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

— 
Afta epizootica
— 
infezione da virus della peste bovina.

4.    ANIMALI ACQUATICI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI ACQUATICI

— 
Necrosi ematopoietica epizootica
— 
setticemia emorragica virale
— 
necrosi ematopoietica infettiva
— 
infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region)
— 
virus erpetico della carpa koi
— 
infezione da Mikrocytos mackini
— 
infezione da Perkinsus marinus
— 
infezione da Bonamia ostreae
— 
infezione da Bonamia exitiosa
— 
infezione da Marteilia refringens
— 
infezione da virus della sindrome di Taura
— 
infezione da virus della malattia della testa gialla
— 
infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome).




ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE

(di cui all’articolo 10)

La presentazione di un programma di sorveglianza delle malattie deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) 

una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di inizio dell’attuazione del programma di sorveglianza e dati relativi all’evoluzione epidemiologica della malattia;

b) 

la popolazione animale interessata, le unità epidemiologiche e le zone del programma di sorveglianza;

c) 

una descrizione:

i) 

dell’organizzazione dell’autorità competente;

ii) 

delle modalità di supervisione dell’attuazione del programma di sorveglianza;

iii) 

dei controlli ufficiali da applicare durante l’attuazione del programma;

iv) 

del ruolo di tutti i pertinenti operatori, professionisti della sanità animale, veterinari, laboratori di sanità animale interessati e delle altre persone fisiche o giuridiche pertinenti interessate;

d) 

una descrizione e delimitazione delle aree geografiche e amministrative in cui sarà attuato il programma di sorveglianza;

e) 

gli indicatori per misurare i progressi del programma;

f) 

i metodi diagnostici da utilizzare, il numero di campioni da sottoporre a prova, la frequenza delle prove e i modelli di campionamento;

g) 

i fattori di rischio da tenere in considerazione per la progettazione di una sorveglianza mirata basata sui rischi.




ALLEGATO III



Tabella 1.

Prescrizioni relative ai periodi di permanenza di ungulati, api mellifere e bombi prima del loro ingresso nell’Unione

Specie e categoria di animali

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

Bovini, ovini, caprini e suini

6 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 6 mesi

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni

30 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni

Bovini, ovini, caprini e suini destinati alla macellazione

3 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 3 mesi

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni

30 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni

▼M2

Equini non destinati alla macellazione

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni, o dall’ingresso dall’Unione

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall’ingresso dall’Unione

15 giorni

Cavalli registrati

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni, o dall’ingresso dall’Unione o da determinati paesi elencati

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall’ingresso dall’Unione o da determinati paesi elencati

15 giorni

Cavalli registrati reintrodotti nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri

fino a 30 giorni o fino a 90 giorni nel caso di competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri specifiche

non stabilito

l’intero periodo di esportazione temporanea

Equini destinati alla macellazione

90 giorni

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)

▼B

Ungulati diversi da bovini, ovini, caprini, suini ed equini

6 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 6 mesi

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni

6 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 6 mesi

Api mellifere e bombi

dalla schiusa

dalla schiusa

dalla schiusa



Tabella 2.

Prescrizioni relative ai periodi di permanenza di pollame e volatili in cattività prima del loro ingresso nell’Unione

Categoria di volatili

Il periodo di permanenza si applica a:

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

Pollame riproduttore

AP

3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 mesi

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

▼M2

Pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo e altri prodotti

AP

3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 mesi

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

▼B

Pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna

AP

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

30 giorni o dalla schiusa

30 giorni o dalla schiusa

Pollame destinato alla macellazione

AP

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

30 giorni o dalla schiusa

30 giorni o dalla schiusa

▼M2

Pulcini di un giorno

AP

dalla schiusa

dalla schiusa

dalla schiusa

GO

3 mesi prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

6 settimane prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

▼B

Meno di 20 capi di pollame riproduttore, pollame da reddito e pollame destinato alla macellazione diversi dai ratiti

AP

3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 mesi

3 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 settimane

3 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 settimane

Meno di 20 pulcini di un giorno diversi dai ratiti

AP

dalla schiusa

dalla schiusa

dalla schiusa

GO

3 mesi

3 settimane

3 settimane prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

Volatili in cattività

AP

NA

3 settimane o dalla schiusa

3 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 settimane

AP =  animali della partita.

GO =  gruppo di origine.

NA =  non applicabile.




ALLEGATO IV

PARTE A

1. Periodi minimi di indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, per gli ungulati diversi dagli equini:



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, (*1)

Afta epizootica

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

Infezione da virus della peste bovina

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

12 mesi

12 mesi

12 mesi

NA

12 mesi

12 mesi

12 mesi

Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

12 mesi

NA

NA

NA

NA

NA

12 mesi

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

NA

12 mesi

12 mesi

NA

12 mesi

12 mesi

NA

Vaiolo degli ovini e dei caprini

NA

12 mesi

12 mesi

NA

NA

NA

NA

Pleuropolmonite contagiosa caprina

NA

12 mesi

12 mesi

NA

NA

NA

12 mesi

Peste suina africana

NA

NA

NA

12 mesi

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

12 mesi (*2)

NA

NA

12 mesi

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

12 mesi

NA

NA

NA

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

O condizioni specifiche fornite dall’autorità competente del paese terzo o del territorio conformemente alla parte B come disposto all’articolo 22, paragrafo 3.

NA =  non applicabile.

2. Periodi minimi di indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), per gli equini:



Peste equina

24 mesi

3. Periodi minimi durante i quali non sono stati segnalati casi di malattia nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), per gli equini:



Encefalomielite equina venezuelana

24 mesi

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

36 mesi (*1)

Durina

24 mesi (*1)

Surra (Tripanosoma evansi)

24 mesi (*1)

(*1)   

O condizioni specifiche fornite dall’autorità competente del paese terzo o del territorio conformemente alla parte B come disposto all’articolo 22, paragrafo 3.

PARTE B

Condizioni specifiche che devono essere garantite dall’autorità competente del paese terzo o del territorio se il paese terzo, il territorio o la loro zona sono indenni da determinate malattie da un periodo inferiore a quello indicato nella tabella della parte A del presente allegato, di cui all’articolo 22, paragrafo 3:



Afta epizootica

Informazioni supplementari per determinare la data a partire dalla quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono considerati indenni da afta epizootica.

Peste suina classica

a)  Informazioni supplementari per determinare la data a partire dalla quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono considerati indenni da peste suina classica;

b)  gli animali destinati all’ingresso nell’Unione hanno reagito negativamente a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

a)  Non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)  la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l’assenza di infezione nel corso di tale periodo di sei mesi.

Durina

a)  Non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)  la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato per dimostrare l’assenza dell’infezione nello stabilimento di origine nel corso di tale periodo di sei mesi.

Surra (Tripanosoma evansi)

a)  Non sono stati segnalati casi di malattia nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)  la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato per dimostrare l’assenza dell’infezione nello stabilimento di origine nel corso di tale periodo di sei mesi.

PARTE C

1. Prescrizioni relative all’assenza di vaccinazione per il paese terzo o territorio di origine o la loro zona e per gli ungulati diversi dagli equini di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera a):



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

Infezione da virus della peste bovina

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

Virus della febbre della Rift Valley

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

NV/NVA

NA

NA

NA

NA

NA

NV/NVA

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

Vaiolo degli ovini e dei caprini

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NA

NA

NA

Pleuropolmonite contagiosa caprina

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NA

NA

NV/NVA

Peste suina classica

NA

NA

NA

NV/NVA

NA

NA

NA

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

NVA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

NV =  per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione non sono state effettuate vaccinazioni nel paese terzo, nel territorio o nella zona e non sono stati introdotti animali vaccinati nel paese terzo, nel territorio o nella zona.

NVA =  gli animali destinati all’ingresso nell’Unione non sono stati vaccinati.

NA =  non applicabile.

2. Prescrizioni relative all’assenza di vaccinazione per il paese terzo o territorio di origine o la loro zona e per gli equini di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b):



Peste equina

— Non è stata effettuata alcuna vaccinazione sistematica nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione e gli equini non sono stati vaccinati almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell’Unione

Encefalomielite equina venezuelana

— Gli equini non sono stati vaccinati almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la spedizione nell’Unione




ALLEGATO V

PRESCRIZIONI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE PER QUANTO RIGUARDA L’INDENNITÀ DA MALATTIA DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE O DELLA LORO ZONA PER L’INFEZIONE DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) E PER L’INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS E B. SUIS

1.    INFEZIONE DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE E M. TUBERCULOSIS) (DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5)

1.1.    Bovini

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) per quanto riguarda i bovini, i bovini devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

a) 

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione; o

b) 

hanno un’età inferiore a sei settimane.

2.    INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS E B. SUIS (DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 6)

2.1.    Bovini

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione per quanto riguarda i bovini, i bovini devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

a) 

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo il parto; o

b) 

hanno un’età inferiore a 12 mesi; o

c) 

sono castrati.

2.2.    Ovini e caprini

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovini e i caprini, ovini e caprini devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

a) 

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo il parto; o

b) 

hanno un’età inferiore a sei mesi; o

c) 

sono castrati.




ALLEGATO VI

PARTE A

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI UNGULATI PER QUANTO RIGUARDA L’INDENNITÀ DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE O DELLA LORO ZONA DA INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (SIEROTIPI 1-24) DA UN PERIODO DI DUE ANNI

(DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7)

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), gli ungulati di specie elencate devono essere originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:

a) 

gli animali sono stati detenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), come definito nel regolamento delegato (UE) 2020/689:

i) 

per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione; o

ii) 

per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell’animale nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24); o

iii) 

per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) effettuato su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell’animale nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona stagionalmente indenni da virus della febbre catarrale degli ovini;

b) 

gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che dispongono di un sistema di sorveglianza progettato e attuato conformemente all’allegato, parte II, capitolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (da 1 a 24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale paese terzo, territorio o loro zona, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:

i) 

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione nell’Unione; o

ii) 

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;

c) 

gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che dispongono di un sistema di sorveglianza progettato e attuato conformemente all’allegato, parte II, capitolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale paese terzo, territorio o loro zona, e:

i) 

la prova sierologica deve essere stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;

o

ii) 

la prova sierologica deve essere stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

PARTE B

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PARTITE DI BOVINI PER QUANTO RIGUARDA L’INDENNITÀ DA MALATTIA DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE O DELLA LORO ZONA PER LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

(DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 8)

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da leucosi bovina enzootica, i bovini devono provenire da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di malattia nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, e:

a) 

se hanno un’età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 effettuato:

a) 

su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini dello stesso stabilimento; o

b) 

su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la loro spedizione nell’Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b) 

se hanno un’età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione.




ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI UNGULATI PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE MALATTIE DI CATEGORIA C

(DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 9)

1.    RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA/VULVOVAGINITE PUSTOLOSA INFETTIVA

1.1.    Bovini

Gli animali non devono essere stati vaccinati e devono essere stati tenuti in quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BoHV-1 (virus intero). Tale prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688. La prova deve inoltre essere stata effettuata su un campione raccolto nello stabilimento di origine entro i 15 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

1.2.    Camelidi e cervidi

I camelidi e i cervidi destinati all’ingresso in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini devono provenire da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva negli animali della stessa specie di quelli della partita negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione.

2.    DIARREA VIRALE BOVINA

Gli animali non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina e devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 e:

a) 

gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena; o

b) 

gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati prima della partenza o, nel caso di femmine gravide, prima dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione.

3.    INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

Gli animali non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Aujeszky e devono essere stati:

a) 

tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni; e

b) 

sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l’ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.




ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE RELATIVE ALLO STABILIMENTO DI ORIGINE DEGLI UNGULATI

1. Aree minime (raggio) e periodi minimi (prima della spedizione nell’Unione) in cui non sono stati segnalati casi della malattia nella zona all’interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento di origine degli ungulati diversi dagli equini, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i):



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

Infezione da virus della peste bovina

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

NA

NA

10 km/30 giorni

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

Vaiolo degli ovini e dei caprini

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

NA

Pleuropolmonite contagiosa caprina

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

10 km/30 giorni

Peste suina africana

NA

NA

NA

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

150 km/2 anni (*2)

150 km/ 2 anni (*2)

150 km/ 2 anni (*2)

NA

150 km/ 2 anni (*2)

150 km/ 2 anni (*2)

150 km/ 2 anni (*2)

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

►M2  (*2)   

Non applicabile se gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona riconosciuti indenni o stagionalmente indenni da malattia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati.

 ◄

NA =  non applicabile.

2. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine per gli ungulati diversi dagli equini, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i):



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Morva (Burkholderia mallei)

NA

6 mesi

NA

Come gli equini (punto 4)

NA

Rabbia

30 giorni

Surra (Tripanosoma evansi)

30 giorni (*2)

30 giorni (*2)

30 giorni (*2)

NA

30 giorni (*2)

30 giorni (*2)

30 giorni (*2)

Carbonchio ematico

15 giorni

Infezione da virus della malattia di Aujeszky

NA

30 giorni

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

Qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato deve essere rimasto soggetto a restrizioni finché:

a)  gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

b)  gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) come descritto all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.

NA =  non applicabile.

3. Aree minime (raggio) e periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di anemia infettiva equina nella zona all’interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento di origine degli equini, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):



 

Area

Periodo

Prescrizioni da rispettare qualora vi sia stato un focolaio nello stabilimento

Anemia infettiva equina

200 m

3 mesi

Tutti gli equini sono stati isolati finché non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’anemia infettiva equina eseguita su due campioni prelevati dopo la macellazione dell’animale infetto e a distanza di tre mesi l’uno dall’altro.

4. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli equini, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):



 

Periodo

Prescrizioni da rispettare qualora vi sia stato un focolaio precedente nello stabilimento

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

6 mesi

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

— gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti; e

— gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 2.5.11, punto 3.1, del manuale dell’OIE per animali terrestri (versione 2015) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.

Encefalomielite equina venezuelana

6 mesi

Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, soddisfano le condizioni di cui al punto i) e quelle di cui al punto ii) o al punto iii):

i)  nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; e

ii)  gli animali sono stati tenuti in quarantena per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e

— sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione; o

— sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di ingresso in quarantena;

iii)  gli animali sono stati sottoposti a:

— una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di partenza; e

— una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la partenza, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la partenza.

Durina

6 mesi

Qualora nello stabilimento siano stati segnalati casi di infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

— gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e

— gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino.

Surra (Trypanosoma evansi)

6 mesi

Qualora nello stabilimento siano stati segnalati casi di infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

— gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e

— gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi), effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento.

Anemia infettiva equina

90 giorni

Qualora nello stabilimento siano stati segnalati casi di infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

— gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e

— gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.

Rabbia

30 giorni

Carbonchio ematico

15 giorni




ALLEGATO IX

1.    INFEZIONE DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE E M. TUBERCULOSIS) (DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2)



Specie

Prescrizioni relative allo stabilimento di origine

Bovini

Indenne per quanto riguarda i bovini

Ovini

Nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli ultimi 42 giorni prima della spedizione nell’Unione.

Caprini

Nello stabilimento la sorveglianza per individuare l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) è stata effettuata su animali della stessa specie di quelli della partita detenuti negli stabilimenti in conformità alle procedure di cui all’allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 almeno negli ultimi 12 mesi precedenti la spedizione nell’Unione, e durante tale periodo:

a)  sono stati introdotti nello stabilimento solo animali della stessa specie di quelli della partita provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui al presente paragrafo;

b)  nel caso in cui siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) in animali della stessa specie di quelli della partita detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Camelidi

Cervidi

2.    INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS E B. SUIS (DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3)



Specie

Prescrizioni relative allo stabilimento di origine

Bovini

Lo stabilimento è indenne senza vaccinazione per quanto riguarda i bovini.

Ovini

Lo stabilimento è indenne senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovini e i caprini.

Caprini

Lo stabilimento è indenne senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovini e i caprini.

Suini

Nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione nell’Unione, e almeno negli ultimi 12 mesi precedenti la spedizione nell’Unione:

a)  nello stabilimento sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza; o

b)  è stata effettuata una sorveglianza dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688, e durante tale periodo:

— sono stati introdotti nello stabilimento solo suini provenienti da stabilimenti che applicano le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi di cui alle lettere a) e b); e

— se sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis in suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Camelidi

Non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis in camelidi negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione nell’Unione, e questi ultimi sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto.

Cervidi

Non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis in cervidi negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione nell’Unione.




ALLEGATO X

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATE SPECIE E CATEGORIE DI UNGULATI PER QUANTO RIGUARDA L’INFEZIONE DA BRUCELLA DI CUI ALL’ARTICOLO 24, PARAGRAFO 5

1.    OVINI

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell’Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) 

sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 60 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella ovis (epididimite contagiosa) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b) 

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di Brucella ovis (epididimite contagiosa) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

2.    UNGULATI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE

Gli ungulati della famiglia Tayassuidae devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca di Brucella suis effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.




ALLEGATO XI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EQUINI DI CUI ALL’ARTICOLO 24, PARAGRAFO 6

1.    GRUPPI SANITARI AI QUALI SONO ASSEGNATI I PAESI TERZI, I TERRITORI O LE LORO ZONE



Gruppo sanitario

Malattie per le quali sono necessarie prescrizioni specifiche

A

anemia infettiva equina

B

anemia infettiva equina, morva, durina

C

anemia infettiva equina, encefalomielite equina venezuelana

D

anemia infettiva equina, morva, durina, encefalomielite equina venezuelana, surra

E

anemia infettiva equina, morva, durina, peste equina, surra

F

anemia infettiva equina, durina, peste equina

G

anemia infettiva equina, morva, durina, surra

2.    PRESCRIZIONI SPECIFICHE

2.1.    Prescrizioni specifiche per la peste equina

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:

a) 

gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione e sono state effettuate, con esito negativo, una prova sierologica e una prova di identificazione dell’agente per la peste equina, in ciascun caso su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione nelle strutture protette da vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione;

b) 

gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo l’introduzione nelle strutture protette da vettori;

c) 

gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la spedizione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell’agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione nelle strutture protette da vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione;

d) 

esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell’ingresso nelle strutture protette da vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo di almeno 40 giorni;

e) 

gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in strutture protette da vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in un test di identificazione del virus della peste equina per il secondo campione.

2.2.    Prescrizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

a) 

gli animali sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l’isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

b) 

gli animali non sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana e sono stati messi e tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante la quarantena gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali in quarantena protetta da vettori; gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l’isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

c) 

gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell’emoagglutinazione per l’encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di RT-PCR (reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa) per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l’utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.

2.3.    Prescrizioni specifiche per la morva (infezione da Burkholderia mallei)

Gli equini devono essere stati sottoposti a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della morva, come descritto al capitolo 2.5.11, punto 3.1, del manuale dell’OIE per animali terrestri (versione 2015). La prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:5 su un campione di sangue prelevato entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

2.4.    Prescrizioni specifiche per la durina

Gli equini devono essere stati sottoposti a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina, come descritto al capitolo 2.5.3, punto 3.1, del manuale dell’OIE per animali terrestri (versione 2013). La prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:5 su un campione di sangue prelevato entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione. Inoltre, gli animali sottoposti alla prova non devono essere stati impiegati per la riproduzione per un periodo almeno pari ai 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato.

2.5.    Condizioni specifiche per la surra (Trypanosoma evansi)

Gli equini devono essere stati sottoposti a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT), come descritto al capitolo 2.1.21, punto 2.3, del manuale dell’OIE per animali terrestri (versione 2012). Il saggio deve essere stato effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:4 su un campione di sangue prelevato entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

2.6.    Condizioni specifiche per l’anemia infettiva equina

Gli equini devono essere stati sottoposti a un test di immunodiffusione in gel di agar (test AGID) o a un saggio immunoenzimatico (ELISA) per la ricerca dell’anemia infettiva equina, come descritto al capitolo 2.5.6, punti 2.1 e 2.2, del manuale dell’OIE per animali terrestri (versione 2013). La prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato entro un periodo non superiore ai 90 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.




ALLEGATO XII

UNGULATI DESTINATI A STABILIMENTI CONFINATI

PARTE A

Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento confinato di origine degli ungulati destinati a stabilimenti confinati nell’Unione:



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

6 mesi

6 mesi

6 mesi

NA

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

6 mesi

NA

NA

NA

NA

NA

6 mesi

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

NA

6 mesi

6 mesi

NA

6 mesi

6 mesi

NA

Vaiolo degli ovini e dei caprini

NA

6 mesi

6 mesi

NA

NA

NA

NA

Pleuropolmonite contagiosa caprina

NA

6 mesi

6 mesi

NA

NA

NA

6 mesi

Peste suina africana

NA

NA

NA

6 m

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

6 m

NA

NA

NA

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

6 m

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

NA

NA

6 mesi

NA

6 mesi

NA

NA

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Rabbia

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Surra (Tripanosoma evansi)

30 giorni

30 giorni

30 giorni

NA

180 giorni

30 giorni

30 giorni

Carbonchio ematico

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

6 mesi

6 mesi

6 mesi

NA

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Infezione da virus della malattia di Aujeszky

NA

NA

NA

12 mesi

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

NA =  non applicabile.

PARTE B

Aree minime (raggio) e periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi della malattia nella zona intorno allo stabilimento confinato di origine degli ungulati destinati a stabilimenti confinati nell’Unione:



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

NA

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

NA

NA

10 km/30 giorni

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

Vaiolo degli ovini e dei caprini

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

NA

Pleuropolmonite contagiosa caprina

NA

10 km/30 giorni

10 km/30 giorni

NA

NA

NA

10 km/30 giorni

Peste suina africana

NA

NA

NA

10 km/12 mesi

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

10 km/12 mesi

NA

NA

NA

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

150 km/30 giorni

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

NA

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

NA

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

150 km/30 giorni

Infezione da virus della malattia di Aujeszky

NA

NA

NA

5 km/12 mesi (*2)

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

Devono essere inoltre effettuate una prova virologica e una prova sierologica per escludere la presenza della malattia 30 giorni prima della spedizione nell’Unione.

NA =  non applicabile.

PARTE C

Periodi minimi di indennità da malattia del paese terzo, del territorio o della loro zona in cui è situato lo stabilimento confinato di origine per ungulati destinati a stabilimenti confinati nell’Unione:



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

Infezione da virus della peste bovina

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

48 mesi (*2)

48 mesi (*2)

48 mesi (*2)

NA

48 mesi (*2)

48 mesi (*2)

48 mesi (*2)

Peste suina africana

NA

NA

NA

12 mesi (*2)

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

12 mesi (*2)

NA

NA

NA

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

12 mesi (*2)

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

NA

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

NA

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

24 mesi (*2)

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

O sono fornite garanzie alternative dall’autorità competente del paese terzo o del territorio in conformità alla parte D.

NA =  non applicabile.

PARTE D

Garanzie alternative che l’autorità competente del paese terzo o del territorio deve fornire in relazione a determinate malattie elencate



Afta epizootica

a)  Gli animali devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus dell’afta epizootica, effettuata conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (manuale dell’OIE per animali terrestri), su campioni prelevati entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione; e

b)  per Bovidae, Cervidae ed Elephas spp.: a un test probang per la ricerca dell’infezione da virus dell’afta epizootica effettuato, con esito negativo, conformemente alle procedure stabilite nel manuale dell’OIE per animali terrestri. La prova deve essere stata effettuata:

i)  10 giorni prima della data di spedizione nell’Unione, per le specie diverse dal bufalo africano (Syncerus caffer);

ii)  in due occasioni a distanza di almeno 15 giorni, la seconda delle quali deve essere stata effettuata nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione per il bufalo africano (Syncerus caffer).

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

a)  Gli animali devono:

i)  essere stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato riconosciuto per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

ii)  non aver presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

iii)  essere stati protetti da vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il carico per la spedizione nell’Unione; e

b)  gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell’infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e nei 10 giorni precedenti la spedizione nell’Unione.

Peste suina africana

Gli animali sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana e della peste suina classica conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.

Peste suina classica

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

Gli animali:

a)  sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale dell’OIE per animali terrestri, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o

b)  sono maschi castrati di qualsiasi età.

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

Gli animali devono soddisfare le prescrizioni stabilite a una delle lettere che seguono:

a)  sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell’OIE per animali terrestri effettuata almeno 28 giorni dopo l’introduzione degli animali nello stabilimento confinato;

b)  sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato riconosciuto per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR per la ricerca dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell’OIE per animali terrestri effettuata almeno 14 giorni dopo l’introduzione nello stabilimento confinato;

c)  provengono da un’area stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante tale periodo indenne da malattia a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo l’introduzione degli animali nello stabilimento confinato;

d)  provengono da un’area stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante tale periodo a una prova PCR per la ricerca dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo l’introduzione degli animali nello stabilimento confinato riconosciuto.

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

PARTE E

Prescrizioni relative all’assenza di vaccinazione contro determinate malattie per il paese terzo o territorio di origine o la loro zona e per gli ungulati destinati a stabilimenti confinati:



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

NVA

NVA

NVA

NVA

NVA

NVA

NVA

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

NA

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

Peste suina classica

NA

NA

NA

NVA

NA

NA

NA

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

NVA (*2)

Infezione da virus della malattia di Aujeszky

NA

NA

NA

NVA

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

O sono fornite garanzie alternative dall’autorità competente del paese terzo o del territorio in conformità alla parte D del presente allegato.

NVA =  gli ungulati destinati all’Unione non sono stati vaccinati.

NA =  non applicabile.

PARTE F

Prescrizioni per la struttura protetta da vettori in stabilimenti confinati in paesi terzi

Se prescritto nella parte D del presente allegato, la struttura protetta da vettori negli stabilimenti confinati in paesi terzi o in territori deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) 

è dotata di appropriate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita;

b) 

le aperture della struttura protetta da vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del produttore;

c) 

il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all’interno e nei pressi della struttura protetta da vettori;

d) 

devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità della struttura protetta da vettori;

e) 

devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione della struttura protetta da vettori e per il trasporto degli animali da tale struttura al luogo di carico per la spedizione nell’Unione.




ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE E LA SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE EFFETTUATI IN UN PAESE TERZO, IN UN TERRITORIO O IN UNA LORO ZONA IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

1.    PRESCRIZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE EFFETTUATI IN UN PAESE TERZO, IN UN TERRITORIO O IN UNA LORO ZONA

I programmi di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità presentati da un paese terzo o da un territorio devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

1) 

obiettivi della strategia di vaccinazione, popolazioni di volatili e aree selezionate;

2) 

dati relativi all’evoluzione epidemiologica della malattia, compresi precedenti focolai in pollame o volatili selvatici;

3) 

descrizione dei motivi della decisione di introdurre la vaccinazione;

4) 

valutazione del rischio basata su:

— 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità all’interno di tale paese terzo o territorio o loro zona;
— 
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese limitrofo;
— 
altri fattori di rischio quali determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o volatili in cattività;
5) 

area geografica in cui si effettua la vaccinazione;

6) 

numero di stabilimenti nell’area sottoposta a vaccinazione;

7) 

numero di stabilimenti in cui si effettua la vaccinazione, se diverso da quello di cui al punto 6;

8) 

specie e categorie di pollame o volatili in cattività nell’area geografica in cui si effettua la vaccinazione;

9) 

numero approssimativo di capi di pollame o volatili in cattività negli stabilimenti di cui al punto 7;

10) 

sintesi delle caratteristiche del vaccino, dell’autorizzazione e del controllo di qualità;

11) 

manipolazione, stoccaggio, fornitura, distribuzione e vendita di vaccini contro l’influenza aviaria sul territorio nazionale;

12) 

attuazione di una strategia di distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati (DIVA);

13) 

durata prevista della campagna di vaccinazione;

14) 

disposizioni e restrizioni relative ai movimenti del pollame vaccinato e dei prodotti a base di pollame vaccinato o di volatili in cattività vaccinati;

15) 

prove cliniche e di laboratorio, quali le prove di efficacia e che precedono i movimenti, effettuate negli stabilimenti in cui è stata praticata la vaccinazione o situati nell’area di vaccinazione;

16) 

sistemi per la conservazione della documentazione.

2.    SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE IN PAESI TERZI, IN TERRITORI O IN LORO ZONE CHE EFFETTUANO LA VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

Se la vaccinazione è effettuata in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona, tutti gli stabilimenti in cui è effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità devono essere tenuti a sottoporsi a prove di laboratorio e, oltre alle informazioni di cui all’allegato II, devono essere presentate alla Commissione le seguenti informazioni:

1) 

numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione nell’area per categoria;

2) 

numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione da sottoporre a campionamento per categoria di pollame;

3) 

uso di volatili sentinella (ossia specie e numero di volatili sentinella utilizzati per unità epidemiologica);

4) 

numero di campioni prelevati per stabilimento e/o unità epidemiologica;

5) 

dati sull’efficacia del vaccino.




ALLEGATO XIV

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER I RATITI, LE RELATIVE UOVA DA COVA E LE CARNI FRESCHE DI RATITI ORIGINARI DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA NON INDENNI DA INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

1. I ratiti riproduttori, i ratiti da reddito e i ratiti destinati alla macellazione originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, devono:

a) 

essere stati posti sotto sorveglianza ufficiale per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita per l’ingresso nell’Unione;

b) 

essere stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine a tal fine;

c) 

essere stati sottoposti a una prova per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle;

d) 

provenire da gruppi nei quali la sorveglianza dell’infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi immediatamente precedenti la data di spedizione della partita per l’ingresso nell’Unione.

2. I pulcini di un giorno di ratiti e le uova da cova di ratiti originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle devono provenire da gruppi:

a) 

che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione o delle uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno destinati all’ingresso nell’Unione;

b) 

che sono stati sottoposti a una prova per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle;

c) 

nei quali la sorveglianza dell’infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi immediatamente precedenti la data di spedizione della partita per l’ingresso nell’Unione;

d) 

che non sono stati a contatto con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) durante il periodo dei 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante la deposizione delle uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione o delle uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno destinati all’ingresso nell’Unione.

3. Le carni fresche di ratiti originarie di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, devono:

a) 

essere disossate e scuoiate;

b) 

provenire da ratiti che per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione sono stati tenuti in stabilimenti:

i) 

nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti la data di macellazione;

ii) 

intorno ai quali non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione entro 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso, ove opportuno, il territorio di uno Stato membro o paese terzo limitrofo;

iii) 

sui quali la sorveglianza dell’infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;

c) 

essere state sottoposte alla sorveglianza di cui alla lettera b), punto iii):

i) 

di tipo sierologico, nel caso di ratiti non vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) 

su tamponi tracheali dei ratiti, nel caso di ratiti vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

d) 

provenire da ratiti che, se vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, non sono stati vaccinati con vaccini che non soddisfacevano i criteri specifici di cui all’allegato XV, parte 1, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.

4. Le prove per la ricerca del virus di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), devono essere state effettuate:

a) 

entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono entrati in isolamento;

b) 

su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile.

5. Le prove per la ricerca del virus di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), devono aver dimostrato che non sono stati riscontrati isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 . Devono inoltre essere disponibili risultati favorevoli per tutti i volatili della partita prima:

a) 

che i ratiti riproduttori, i ratiti da reddito o i ratiti destinati alla macellazione abbiano lasciato le strutture di cui al punto 1, lettera b), per essere spediti nell’Unione;

b) 

che i pulcini di un giorno abbiano lasciato l’incubatoio per essere spediti nell’Unione;

c) 

che le uova da cova siano state caricate per essere spedite nell’Unione.




ALLEGATO XV

CRITERI PER I VACCINI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE E PRESCRIZIONI PER LE PARTITE DI POLLAME, UOVA DA COVA E CARNI FRESCHE DI POLLAME ORIGINARIE DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

1.    CRITERI PER I VACCINI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

1.1.    Criteri generali

a) 

I vaccini devono essere conformi alle norme stabilite nel capitolo concernente la malattia di Newcastle nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

b) 

I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine interessati prima di poter essere distribuiti e utilizzati. Per tale registrazione le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine interessati devono basarsi su un fascicolo completo presentato dal richiedente che contenga dati relativi all’efficacia e all’innocuità del vaccino. Nel caso di vaccini importati, le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine possono basarsi sui dati controllati dalle autorità competenti del paese in cui il vaccino è prodotto, purché tali controlli siano stati effettuati in conformità alle norme dell’OIE.

c) 

In aggiunta alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), le importazioni o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine interessati.

d) 

Prima che sia autorizzata la distribuzione dei vaccini, di ciascuna partita di vaccini devono essere sottoposte a prova l’innocuità, con particolare riguardo all’attenuazione o inattivazione e all’assenza di agenti estranei, e l’efficacia. Le prove sono effettuate sotto il controllo delle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine.

1.2.    Criteri specifici

I vaccini vivi attenuati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo virale di detta malattia il cui ceppo madre è stato sottoposto a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

a) 

inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 107 EID50;

o

b) 

inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 108 EID50.

▼M2

2.    PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME E LE UOVA DA COVA ORIGINARI DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI I VACCINI UTILIZZATI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE NON SODDISFANO I CRITERI SPECIFICI DI CUI AL PUNTO 1

Il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) 

il pollame, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione;

b) 

il gruppo di origine del pollame e delle uova da cova deve essere stato sottoposto a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle non prima di due settimane prima della data di carico della partita per la spedizione nell’Unione o, nel caso delle uova da cova, non prima di due settimane prima della raccolta delle uova. La prova deve essere stata eseguita in un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo, e non deve aver rilevato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

c) 

il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di due settimane di cui alla lettera b);

d) 

il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati a contatto con pollame che non soddisfa le prescrizioni di cui alle lettere a) e b):

i) 

nel caso del pollame, nei 60 giorni precedenti la data in cui la partita è stata caricata per la spedizione nell’Unione;

ii) 

nel caso delle uova da cova, nei 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;

e) 

le uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno non devono essere state a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto verso l’incubatorio, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).

▼B

3.    PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LE CARNI FRESCHE DI POLLAME ORIGINARIE DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI I VACCINI UTILIZZATI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE NON SODDISFANO I CRITERI SPECIFICI DI CUI AL PUNTO 1

Le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono essere ottenute da pollame che soddisfa le seguenti prescrizioni sanitarie:

a) 

il pollame non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell’infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;

b) 

il pollame è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita in un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4 ;

c) 

il pollame non è stato in contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4.    INFORMAZIONI DA FORNIRE SE I GRUPPI DI ORIGINE DEL POLLAME, I GRUPPI DI ORIGINE DELLE UOVA DA COVA E LE UOVA DA COVA SONO VACCINATI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Se i gruppi di origine del pollame, i gruppi di origine delle uova da cova o le uova da cova sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) 

identificazione del gruppo;

b) 

età dei volatili;

c) 

data di vaccinazione;

d) 

nome e tipo del ceppo virale usato;

e) 

numero di lotto del vaccino;

f) 

nome del vaccino;

g) 

fabbricante del vaccino.




ALLEGATO XVI

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DA INDICARE SUI CONTENITORI DI POLLAME, VOLATILI IN CATTIVITÀ E UOVA DA COVA

1. Il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono essere trasportati in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

b) 

la specie di pollame interessata;

c) 

il numero di animali;

d) 

la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;

e) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

f) 

il nome dello Stato membro di destinazione.

2. Il pollame destinato alla macellazione deve essere trasportato in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

b) 

la specie di pollame interessata;

c) 

il numero di animali;

d) 

la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;

e) 

il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di origine;

f) 

il nome dello Stato membro di destinazione.

3. I pulcini di un giorno devono essere trasportati in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

b) 

la specie di pollame interessata;

c) 

il numero di animali;

d) 

la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;

e) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei pulcini di un giorno;

f) 

il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine del gruppo di origine;

g) 

il nome dello Stato membro di destinazione.

4. I volatili in cattività devono essere trasportati in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

b) 

il numero di animali;

c) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

d) 

il numero di identificazione specifico del contenitore;

e) 

il nome dello Stato membro di destinazione.

5. Le uova da cova di pollame devono essere trasportate in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

la dicitura «da cova»;

b) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

c) 

la specie di pollame interessata;

d) 

il numero di uova;

e) 

la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;

f) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine delle uova;

g) 

il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine del gruppo di origine, se diverso dalla lettera f);

h) 

il nome dello Stato membro di destinazione.

6. Le uova esenti da organismi patogeni specifici devono essere trasportate in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

la dicitura «Uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici»;

b) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

c) 

il numero di uova;

d) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

e) 

il nome dello Stato membro di destinazione.

7. Le uova da cova di volatili in cattività devono essere trasportate in contenitori recanti le seguenti indicazioni:

a) 

il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;

b) 

il numero di uova;

c) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

d) 

il numero di identificazione specifico del contenitore;

e) 

il nome dello Stato membro di destinazione.




ALLEGATO XVII

PRESCRIZIONI PER SOTTOPORRE A PROVA LE PARTITE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI E MENO DI 20 UOVA DA COVA DI TALE POLLAME PRIMA DEL LORO INGRESSO NELL’UNIONE

Le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti devono essere state sottoposte, con esito negativo, a prove per la ricerca delle malattie di cui all’articolo 49, lettera e), e all’articolo 110, lettera e), punto ii), come segue:

a) 

nel caso del pollame riproduttore, del pollame da reddito e del pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti, gli animali devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche e/o batteriologiche nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione;

b) 

nel caso delle uova da cova di pollame diverso dai ratiti e dei pulcini di un giorno diversi dai ratiti, il gruppo di origine deve essere stato sottoposto, con esito negativo, a prove sierologiche e/o batteriologiche nei 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione in modo da consentire di rilevare, con un livello di confidenza del 95 %, un’infezione con una prevalenza del 5 %;

c) 

qualora gli animali siano stati vaccinati contro l’infezione da qualsiasi sierotipo di Salmonella o Mycoplasma, devono essere impiegate solo prove batteriologiche, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.




ALLEGATO XVIII

CAMPIONAMENTO E PROVE PER IL POLLAME DIVERSO DAI RATITI DOPO L’INGRESSO NELL’UNIONE

1. Il veterinario ufficiale raccoglie i campioni per l’esame virologico dal pollame riproduttore diverso dai ratiti, dal pollame da reddito diverso dai ratiti e dai pulcini di un giorno diversi dai ratiti che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, da un territorio o da una loro zona. I campioni devono essere raccolti come segue:

a) 

tra il settimo e il quindicesimo giorno successivo alla data in cui gli animali sono stati posti negli stabilimenti di destinazione nell’Unione devono essere prelevati tamponi cloacali in modo da consentire di rilevare, con un livello di confidenza del 95 %, un’infezione con una prevalenza del 5 %;

b) 

i campioni devono essere sottoposti a prova per la ricerca:

i) 

dell’influenza aviaria ad alta patogenicità;

ii) 

dell’infezione da virus della malattia di Newcastle.

2. I campioni possono essere aggregati fino a un massimo di cinque campioni provenienti da singoli volatili per ogni pool.




ALLEGATO XIX

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LA CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO ALLO STABILIMENTO DI ORIGINE DEI VOLATILI IN CATTIVITÀ

1. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative alle misure di biosicurezza di cui all’articolo 56 sono le seguenti:

a) 

possono essere introdotti nello stabilimento solo animali provenienti da altri stabilimenti riconosciuti;

b) 

i volatili possono essere introdotti nello stabilimento da fonti diverse dagli stabilimenti riconosciuti, previa approvazione di tale introduzione da parte dell’autorità competente del paese terzo o del territorio, purché tali animali siano isolati per almeno 30 giorni dalla data in cui sono stati introdotti nello stabilimento, conformemente alle istruzioni impartite dall’autorità competente del paese terzo o del territorio, prima di essere aggiunti all’insieme degli animali dello stabilimento.

2. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative alle strutture e alle attrezzature dello stabilimento di cui all’articolo 56 sono le seguenti:

a) 

lo stabilimento deve essere chiaramente delimitato e separato dall’ambiente circostante;

b) 

lo stabilimento deve disporre di mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché di adeguate strutture di quarantena riconosciute, e applicare procedure riconosciute per quanto concerne gli animali provenienti da stabilimenti non riconosciuti;

c) 

lo stabilimento deve aver adottato disposizioni idonee o disporre in loco di strutture e attrezzature idonee per l’eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o sottoposti a eutanasia.

3. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla conservazione della documentazione di cui all’articolo 56 sono le seguenti:

a) 

l’operatore responsabile dello stabilimento deve tenere una documentazione aggiornata in cui siano annotati:

i) 

il numero e l’identità (ossia età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento;

ii) 

il numero e l’identità (ossia età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) degli animali che arrivano allo stabilimento o che lo lasciano, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto in provenienza o a destinazione dello stabilimento e al loro stato sanitario;

iii) 

i risultati degli esami del sangue o di qualsiasi altra procedura diagnostica;

iv) 

i casi di malattia e l’eventuale terapia praticata;

v) 

i risultati degli esami post mortem di tutti gli animali deceduti nello stabilimento, compresi gli animali nati morti;

vi) 

le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena;

b) 

successivamente alla data di riconoscimento, l’operatore responsabile dello stabilimento deve conservare la documentazione di cui alla lettera a) per un periodo di almeno 10 anni.

4. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative al personale di cui all’articolo 56 sono le seguenti:

a) 

la persona responsabile dello stabilimento deve possedere capacità e conoscenze adeguate;

b) 

l’operatore responsabile dello stabilimento deve assicurarsi, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o del territorio e soggetto al controllo di detta autorità, il quale:

i) 

provvede affinché nello stabilimento vengano applicate misure di sorveglianza e di controllo della malattia adeguate in relazione alla situazione sanitaria del paese terzo o del territorio e approvate dall’autorità competente; tali misure devono comprendere quanto segue:

— 
un programma di sorveglianza annuale delle malattie contenente adeguate misure di controllo delle zoonosi;
— 
prove cliniche, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie;
— 
ove opportuno, la vaccinazione contro le malattie infettive degli animali sensibili, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri e al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE;
ii) 

provvede affinché eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo indicativo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, l’infezione da virus della malattia di Newcastle o la clamidiosi aviare siano notificati senza indugio all’autorità competente del paese terzo o del territorio;

iii) 

garantisce che gli animali introdotti nello stabilimento siano stati isolati come necessario, in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e alle eventuali istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o del territorio.

5. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative allo stato sanitario di cui all’articolo 56 sono le seguenti:

a) 

lo stabilimento deve essere indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità, dall’infezione da virus della malattia di Newcastle e dalla clamidiosi aviare; affinché lo stabilimento sia dichiarato indenne da tali malattie, l’autorità competente del paese terzo o del territorio esamina la documentazione relativa allo stato sanitario degli animali riguardante un periodo di almeno tre anni precedente la data della domanda di riconoscimento e i risultati delle prove cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in questione. I nuovi stabilimenti tuttavia devono ottenere il riconoscimento unicamente sulla base dei risultati delle prove cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in tali stabilimenti;

b) 

l’operatore responsabile dello stabilimento deve avere accordi con un laboratorio per lo svolgimento degli esami post mortem oppure disporre di uno o più locali idonei dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente sotto l’autorità di un veterinario riconosciuto a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o del territorio.




ALLEGATO XX

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO E PROVA DEI VOLATILI IN CATTIVITÀ PER L’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ E LA MALATTIA DI NEWCASTLE

1. Durante la quarantena i volatili sentinella o, qualora questi non vengano utilizzati, i volatili in cattività devono essere sottoposti alle procedure seguenti:

a) 

casi per cui è previsto l’impiego di volatili sentinella:

i) 

i campioni di sangue per l’esame sierologico devono essere prelevati da tutti i volatili sentinella entro un periodo non inferiore a 21 giorni dalla data del loro ingresso in quarantena ed entro un periodo di almeno tre giorni prima della data di fine della quarantena;

ii) 

se i volatili sentinella presentano risultati sierologici positivi o non conclusivi per i campioni di cui al punto i):

— 
i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico;
— 
devono essere prelevati tamponi cloacali (o feci) e tamponi tracheali/orofaringei da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili;
b) 

casi per cui non è previsto l’impiego di volatili sentinella:

— 
i volatili importati devono essere sottoposti ad una prova virologica (una prova sierologica non è pertanto adeguata);
— 
nel periodo compreso tra i primi 7-15 giorni di quarantena devono essere prelevati tamponi tracheali/orofaringei o cloacali (o feci) da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili.

2. Oltre alle prove di cui al punto 1, devono essere prelevati i seguenti campioni per l’esame virologico:

a) 

campioni cloacali (o feci) e, se possibile, campioni tracheali/orofaringei dai volatili clinicamente malati o dai volatili sentinella malati;

b) 

campioni di contenuto intestinale, tessuto celebrale, trachea, polmoni, fegato, milza, reni e altri organi chiaramente interessati, quanto prima dopo il decesso:

i) 

dai volatili sentinella morti e da tutti i volatili giunti morti all’arrivo in quarantena e da quelli morti durante la quarantena; o

ii) 

nel caso di un’elevata mortalità in grandi partite di piccoli volatili, da almeno il 10 % dei volatili morti.

3. Ai fini dell’esame virologico i campioni possono essere aggregati fino a un massimo di cinque campioni provenienti da singoli volatili per ogni pool.

Il materiale fecale deve essere aggregato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.




ALLEGATO XXI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CANI, GATTI E FURETTI DESTINATI ALL’INGRESSO NELL’UNIONE

1.    PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA:

a) 

deve essere effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall’autorità competente nel periodo compreso tra almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione primaria, nell’ambito di serie di vaccinazioni valide in corso, e tre mesi prima della data di rilascio del certificato;

b) 

deve misurare un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5  IU/ml;

c) 

deve essere certificata da una relazione ufficiale del laboratorio ufficiale per quanto riguarda il risultato, e una copia di tale relazione deve essere allegata al certificato sanitario che accompagna gli animali verso l’Unione;

d) 

non è necessario che venga rinnovata su un animale che, sottoposto con risultati soddisfacenti alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità della vaccinazione primaria di cui alla lettera a) e di tutte le vaccinazioni successive valide della serie.

2.    TRATTAMENTO CONTRO L’INFESTAZIONE DA ECHINOCCOCUS MULTILOCULARIS

Prima dell’ingresso nell’Unione i cani devono essere trattati contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis come segue:

a) 

il trattamento deve consistere in un medicinale veterinario autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell’Echinococcus multilocularis nelle specie ospiti interessate;

b) 

il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima dell’arrivo nell’Unione;

c) 

le seguenti informazioni relative al trattamento devono essere certificate dal veterinario che lo somministra nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i):

i) 

il codice alfanumerico del transponder o del tatuaggio del cane, del gatto o del furetto;

ii) 

il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis;

iii) 

il nome del fabbricante del prodotto;

iv) 

la data e l’ora del trattamento;

v) 

il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.




ALLEGATO XXII

PRESCRIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI PERMANENZA DELLE UOVA DA COVA PRIMA DEL LORO INGRESSO NELL’UNIONE



Categoria di uova da cova

Il periodo di permanenza minimo si applica a:

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona di cui all’articolo 98, lettera a)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 98, lettera b)

Periodo minimo senza contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici di cui all’articolo 98, lettera c)

Uova da cova di pollame

Gruppo di origine

3 mesi

6 settimane

6 settimane

Partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

Gruppo di origine

3 mesi

3 settimane

3 settimane




ALLEGATO XXIII

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI PERMANENZA PRIMA DELLA MACELLAZIONE O DELL’ABBATTIMENTO DEGLI UNGULATI DETENUTI DA CUI SONO OTTENUTE LE CARNI FRESCHE

1. Il periodo durante il quale gli ungulati devono essere rimasti nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona prima della data di macellazione o di abbattimento di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettera a), deve essere:

a) 

almeno pari ai tre mesi precedenti tale data; o

b) 

inferiore ai tre mesi precedenti tale data se gli ungulati hanno un’età inferiore a tre mesi.

2. Gli ungulati detenuti devono essere rimasti nel loro stabilimento di origine senza essere entrati in contatto con ungulati di stato sanitario inferiore, come indicato all’articolo 131, paragrafo 2, lettere b) e c), almeno per i 40 giorni precedenti la data di macellazione o di abbattimento, se tali animali:

a) 

sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che applica una o più delle condizioni specifiche di cui all’allegato XXIV, parte B;

b) 

rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 132.




ALLEGATO XXIV

INDENNITÀ DA MALATTIA NEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

PARTE A

Periodi minimi (in mesi) di indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, conformemente all’articolo 133, paragrafo 1.



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

Infezione da virus della peste bovina

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

Peste suina africana

NA

NA

NA

12 m

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

12 m (*2)

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

Questo periodo può essere ridotto in presenza di condizioni specifiche, conformemente alla parte B, fornite dall’autorità competente del paese terzo o del territorio.

NA =  non applicabile.

PARTE B

Condizioni specifiche che devono essere garantite dall’autorità competente se il paese terzo, il territorio o la loro zona sono indenni da malattia da un periodo inferiore a 12 mesi, come previsto dalla deroga di cui all’articolo 133, paragrafo 1:



Afta epizootica

Informazioni supplementari per garantire la determinazione della data a partire dalla quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono considerati indenni da malattia.

Peste suina classica




ALLEGATO XXV

VACCINAZIONE NEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE, O NELLA LORO ZONA, E NEGLI STABILIMENTI DI ORIGINE DEGLI ANIMALI DA CUI SONO OTTENUTE LE CARNI FRESCHE

PARTE A

Prescrizioni in materia di sanità animale relative all’assenza di vaccinazione nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona e nello stabilimento di origine degli ungulati da cui sono ottenute le carni fresche:



 

1.  Bovini

2.  Ovini

3.  Caprini

4.  Suini

5.  Camelidi

6.  Cervidi

7.  Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 (*1)

Afta epizootica

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

NV/NVS

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

Infezione da virus della peste bovina

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

NV/NVS

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

NV/NVS (*2)

Peste suina africana

NA

NA

NA

NV/NVS

NA

NA

NA

Peste suina classica

NA

NA

NA

NV/NVS

NA

NA

NA

(*1)   

Applicabile solo alle specie elencate in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

(*2)   

O condizioni specifiche, conformemente alla parte B, fornite dall’autorità competente del paese terzo o del territorio.

NV =  per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione: non sono state effettuate vaccinazioni nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona e non sono stati introdotti animali vaccinati nel paese terzo, nel territorio o nella zona.

NVS =  nessun animale vaccinato nello stabilimento di origine degli ungulati da cui sono ottenute le carni fresche.

NA =  non applicabile.

PARTE B

Condizioni specifiche che devono essere garantite dalle autorità competenti se la vaccinazione contro l’afta epizootica è stata effettuata nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona da meno di 12 mesi, di cui all’articolo 133, paragrafo 3

1.    IN PROVENIENZA DA UN PAESE TERZO, DA UN TERRITORIO O DA UNA LORO ZONA INDENNI DA AFTA EPIZOOTICA E IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO I CEPPI A, O O C DELL’AFTA EPIZOOTICA

L’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve fornire informazioni supplementari per garantire l’assenza del virus dell’afta epizootica nelle carni fresche e il soddisfacimento delle seguenti prescrizioni:

a) 

un programma di vaccinazione contro l’afta epizootica è attuato nei bovini detenuti e controllato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

b) 

le carni fresche sono ottenute:

i) 

da bovini, ovini e caprini originari di stabilimenti all’interno dei quali e intorno ai quali, in un’area con un raggio di 25 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica e di peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di spedizione al macello;

o

ii) 

da ungulati detenuti di specie elencate diversi da bovini, ovini, caprini e suini originari di stabilimenti all’interno dei quali e intorno ai quali, in un’area con un raggio di 50 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica e di peste bovina nei 90 giorni precedenti la data di spedizione al macello;

o

iii) 

da ungulati che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 138;

c) 

le carni sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:

i) 

da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili;

ii) 

che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento;

iii) 

in cui il pH della carne misurato elettronicamente all’interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 .

2.    IN PROVENIENZA DA UN PAESE TERZO, DA UN TERRITORIO O DA UNA LORO ZONA INDENNI DA AFTA EPIZOOTICA E IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO I CEPPI A, O O C DELL’AFTA EPIZOOTICA E CHE SONO SOGGETTI A CONDIZIONI SPECIFICHE SUPPLEMENTARI

In aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 1, l’autorità competente del paese terzo o del territorio deve soddisfare condizioni specifiche supplementari in relazione al programma di vaccinazione che dimostrano l’assenza del virus dell’afta epizootica nelle carni fresche provenienti dalla zona.

3.    ZONE INDENNI DA AFTA EPIZOOTICA IN CUI NON È PRATICATA LA VACCINAZIONE

3.1.    Ceppi dell’afta epizootica SAT o ASIA 1

Se le carni fresche sono originarie di una zona indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione, ma tale zona è situata in un paese terzo o in un territorio in cui è praticata la vaccinazione contro i ceppi SAT o ASIA 1 dell’afta epizootica (AE) in altre zone, o se tali ceppi sono endemici in una o più parti del paese terzo o del territorio o nello Stato membro o nei paesi terzi limitrofi, le autorità competenti del paese terzo o del territorio di origine di tali carni devono fornire le necessarie informazioni supplementari per garantire l’assenza del virus dell’afta epizootica nelle carni fresche e assicurare il soddisfacimento delle seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

a) 

le carni fresche sono ottenute:

i) 

da animali detenuti di specie elencate originari di stabilimenti all’interno dei quali e intorno ai quali, in un’area con un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica e di peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;

o

ii) 

da ungulati che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 138;

b) 

non è autorizzata l’esportazione delle carni nell’Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione;

c) 

le carni sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:

i) 

da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili;

ii) 

che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.

3.2.    Ceppi dell’afta epizootica A, O o C

Se le carni fresche sono originarie di una zona indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione contro l’afta epizootica, ma tale zona è situata in un paese terzo o in un territorio in cui è praticata la vaccinazione contro i ceppi A, O o C dell’afta epizootica e se le autorità competenti del paese terzo o del territorio hanno fornito garanzie supplementari sulle condizioni specifiche per il paese terzo, il territorio o la zona che dimostrano l’assenza del virus dell’afta epizootica nelle carni fresche provenienti dalla zona, le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine devono fornire le seguenti informazioni supplementari:

a) 

garanzie in merito al fatto che il programma di sorveglianza per l’afta epizootica applicabile alla zona indenne, che dimostra l’assenza dell’afta epizootica, è effettuato e controllato dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine;

b) 

garanzie sull’applicazione delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al punto 1, lettere b) e c).




ALLEGATO XXVI

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

1.    TRATTAMENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE, ELENCATI IN ORDINE DECRESCENTE DI RIGOROSITÀ

B

=

Trattamento in contenitore sigillato ermeticamente per raggiungere un valore Fo pari o superiore a tre.

C

=

Durante la trasformazione il prodotto a base di carne deve raggiungere una temperatura minima di 80 °C nell’intera massa.

D

=

Durante la trasformazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, le carni o gli stomaci, le vesciche e gli intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell’intera massa, oppure, per il prosciutto crudo, è necessario un processo di fermentazione naturale e maturazione di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

— 
Aw non superiore a 0,93 ;
— 
pH non superiore a 6,0 .

D1

=

Cottura accurata della carne, precedentemente disossata e sgrassata, sottoposta a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.

E

=

Per le carni essiccate («biltong») o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

— 
Aw non superiore a 0,93 ;
— 
pH non superiore a 6,0 .

F

=

Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura nella parte più interna di almeno 65 °C per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Pv) pari o superiore a 40.

2.    TRATTAMENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI PER I BUDELLI

Budelli 1

=

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80 ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore.

Budelli 2

=

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl,10,7 % Na2 HPO4 e 2,8 % Na3 PO4 (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80 ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore.

Budelli 3

=

Salatura con NaCl per 30 giorni.

Budelli 4

=

Decolorazione.

Budelli 5

=

Essiccatura dopo la raschiatura.




ALLEGATO XXVII

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI



 

A

B

Specie di origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius

Diverse da Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius

Stato sanitario degli animali del paese terzo

1.  Paesi terzi non ufficialmente indenni da afta epizootica (AE) nei 12 mesi precedenti

2.  Paesi terzi in cui è praticata la vaccinazione contro l’AE

Tutti

Processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore Fo pari o superiore a 3

Trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata

Trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento

No

Trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0

No

Trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:

i)  un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un’ora, oppure

ii)  un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione

No

No :  trattamento non consentito.

Sì :  trattamento accettabile.




ALLEGATO XXVIII

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER GLI OVOPRODOTTI

1.    TRATTAMENTI DEGLI OVOPRODOTTI PER L’INATTIVAZIONE DELL’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

I seguenti trattamenti sono idonei all’inattivazione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nei seguenti ovoprodotti:



Ovoprodotto

Trattamento

Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]

Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]

Albume liquido

55,6  °C

870 s

56,7  °C

232 s

Tuorlo salato al 10 %

62,2  °C

138 s

▼M2

Albume essiccato

67 °C

20 ore

54,4  °C

50,4 ore

▼B

Uova intere

60 °C

188 s

cottura completa

Miscele di uova intere

60 °C

188 s

61,1  °C

94 s

cottura completa

2.    TRATTAMENTI DEGLI OVOPRODOTTI PER L’INATTIVAZIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

I seguenti trattamenti sono idonei all’inattivazione dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nei seguenti ovoprodotti:



Ovoprodotto

Trattamento

Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]

Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]

Albume liquido

55 °C

2 278  s

57 °C

986 s

59 °C

301 s

Tuorlo salato al 10 %

55 °C

176 s

Albume essiccato

57 °C

50,4 ore

Uova intere

55 °C

2 521  s

57 °C

1 596  s

59 °C

674 s

cottura completa




ALLEGATO XXIX

ELENCO DELLE SPECIE SENSIBILI A MALATTIE PER LE QUALI GLI STATI MEMBRI APPLICANO MISURE NAZIONALI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 226 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429



Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca), ido (Leuciscus idus)

▼M2

Malattia da virus erpetico della carpa koi

Come indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione

▼B

Nefrite batterica (BKD)

Famiglia: salmonidi

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta)

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush), salmotrota (Salmo trutta)

Qualunque specie entrata in contatto con specie sensibili è a sua volta considerata sensibile.

Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μνar)

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)




ALLEGATO XXX

CONDIZIONI ALLE QUALI LE SPECIE ELENCATE NELLA COLONNA 4 DELLA TABELLA DI CUI ALL’ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE SONO CONSIDERATE VETTRICI



Elenco di malattie

Vettori

Condizioni alle quali le specie di animali acquatici elencate nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione sono considerate vettrici

Necrosi ematopoietica epizootica

Come elencato nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione

Considerate vettrici della necrosi ematopoietica epizootica in qualsiasi condizione.

Setticemia emorragica virale

Considerate vettrici della setticemia emorragica virale quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Necrosi ematopoietica infettiva

Considerate vettrici della necrosi ematopoietica infettiva quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region)

Non sono elencate specie vettrici dell’infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region).

Infezione da Mikrocytos mackini

Non sono elencate specie vettrici dell’infezione da Mikrocytos mackini.

Infezione da Perkinsus marinus

Considerate vettrici di Perkinsus marinus quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da Bonamia ostreae

Considerate vettrici di Bonamia ostreae quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da Bonamia exitiosa

Considerate vettrici di Bonamia exitiosa quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da Marteilia refringens

Considerate vettrici di Marteilia refringens quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da virus della sindrome di Taura

Considerate vettrici del virus della sindrome di Taura quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da virus della malattia della testa gialla

Considerate vettrici del virus della malattia della testa gialla quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.

Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome)

Considerate vettrici del virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome) quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l’approvvigionamento idrico.



( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

( 2 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Cfr. pag. 140 della presente Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

( 9 ) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (Cfr. pag. 345 della presente Gazzetta ufficiale).

( 10 ) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

( 11 ) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

( 12 ) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

( 13 ) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

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