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Document 02020H0912-20201026

    Consolidated text: Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/912/2020-10-26

    02020H0912 — IT — 26.10.2020 — 004.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/912 DEL CONSIGLIO

    del 30 giugno 2020

    relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

    (GU L 208I del 1.7.2020, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1052 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2020

      L 230

    26

    17.7.2020

     M2

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1144 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2020

      L 248

    26

    31.7.2020

     M3

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1186 DEL CONSIGLIO del 7 agosto 2020

      L 261

    83

    11.8.2020

    ►M4

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1551 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2020

      L 354

    19

    26.10.2020




    ▼B

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/912 DEL CONSIGLIO

    del 30 giugno 2020

    relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione



    ▼M4

    1. Dal 22 ottobre 2020 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I.

    ▼B

    Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l’attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE, si dovrebbero applicare la metodologia e i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione, dell’11 giugno 2020 ( 1 ), sulla terza valutazione dell’applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE. Tali criteri, che riguardano la situazione epidemiologica e le misure di contenimento, compreso il distanziamento fisico, nonché considerazioni di ordine economico e sociale, si applicano in modo cumulativo.

    2. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i paesi terzi elencati nell’allegato I dovrebbero soddisfare in particolare i seguenti criteri:

    — 
    alla data del 15 giugno 2020, un numero di nuovi casi di COVID-19 per ogni 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti prossimo o inferiore alla media dell’UE;
    — 
    un andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti; e
    — 
    la risposta complessiva alla COVID-19, tenuto conto delle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell’affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI). Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite dalle delegazioni dell’UE sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell’11 giugno 2020.

    3. Nel decidere se la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE si applichi a un cittadino di paese terzo, il fattore determinante dovrebbe essere la residenza in un paese terzo per il quale le restrizioni dei viaggi non essenziali sono state revocate (e non la cittadinanza).

    4. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui al punto 2.

    Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell’allegato I in funzione dell’evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica. In caso di repentino peggioramento della situazione di un paese terzo, il processo decisionale dovrebbe avvenire in tempi rapidi.

    5. Se a un paese terzo continuano ad applicarsi le restrizioni temporanee di viaggio, dalla restrizione di viaggio dovrebbero essere esentate le seguenti categorie di persone, a prescindere dallo scopo del viaggio:

    a) 

    cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del TFUE e cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, nonché i loro familiari ( 2 );

    b) 

    cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo ( 3 ) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell’UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

    Tuttavia gli Stati membri possono adottare misure opportune, ad esempio imporre a tali persone di sottoporsi ad autoisolamento o a misure analoghe qualora rientrino da un paese terzo per il quale è mantenuta la restrizione temporanea di viaggio, a condizione che essi impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini.

    Inoltre, dovrebbero essere consentiti i viaggi essenziali per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato II.. ( 4 ) Gli Stati membri possono introdurre misure di sicurezza supplementari per tali viaggiatori, in particolare se provenienti da una regione ad alto rischio.

    Il Consiglio può riesaminare l’elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato II, in stretta consultazione con la Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.

    6. Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i paesi terzi elencati nell’allegato I, si dovrebbe altresì tenere conto, caso per caso e a scadenze regolari, della reciprocità.

    7. Uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE per uno specifico paese terzo prima che la revoca di tale restrizione sia stata coordinata in linea con la presente raccomandazione.

    8. Ai fini della presente raccomandazione le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate persone residenti nell’UE.

    9. La presente raccomandazione dovrebbe essere attuata da tutti gli Stati membri a tutte le frontiere esterne.

    ▼M4




    ALLEGATO I

    Paesi terzi e regioni amministrative speciali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE:

    I. 

    STATI

    1. 

    AUSTRALIA

    2. 

    GIAPPONE

    3. 

    NUOVA ZELANDA

    4. 

    RUANDA

    5. 

    SINGAPORE

    6. 

    COREA DEL SUD

    7. 

    THAILANDIA

    8. 

    URUGUAY

    9. 

    CINA ( 5 )

    II. 

    REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

    1. 

    RAS di Hong Kong (5) 

    2. 

    RAS di Macao (5) 

    ▼B




    ALLEGATO II

    Categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale:

    i. 

    operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;

    ii. 

    lavoratori frontalieri;

    iii. 

    lavoratori stagionali del settore agricolo;

    iv. 

    personale del settore dei trasporti;

    v. 

    diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell’esercizio delle proprie funzioni;

    vi. 

    passeggeri in transito;

    vii. 

    passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;

    viii. 

    marittimi;

    ix. 

    persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari;

    x. 

    cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio;

    xi. 

    lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all’estero.



    ( 1 ) COM(2020) 399 dell’11 giugno 2020.

    ( 2 ) Definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    ( 3 ) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

    ( 4 ) [Cfr. anche le comunicazioni della Commissione del 16 marzo (COM(2020) 115) e dell’11 giugno 2020 (COM(2020) 399), nonché le linee guida del 30 marzo 2020 (C(2020) 2050 del 30 marzo 2020).]

    ( 5 ) Fatta salva la conferma della reciprocità.

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