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Document 02019R2088-20240109
Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019R2088 — IT — 09.01.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 |
L 198 |
13 |
22.6.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«partecipante ai mercati finanziari»:
un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
un creatore di un prodotto pensionistico;
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure
un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;
«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:
un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); oppure
un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;
«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;
«prodotto pensionistico»:
un prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure
un prodotto pensionistico individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
«società di gestione di OICVM»:
una società di gestione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure
una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;
«consulente finanziario»:
un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure
una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
«prodotto finanziario»:
un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;
un fondo di investimento alternativo (FIA);
un IBIP;
un prodotto pensionistico;
uno schema pensionistico;
un OICVM; oppure
un PEPP;
«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;
«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;
«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;
«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;
«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;
«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;
«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;
«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;
«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760;
«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
Articolo 2 bis
Principio di non causare danni significativi
Articolo 3
Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
Articolo 4
Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto
I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:
ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure
ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.
I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:
informazioni sulle loro politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;
una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;
brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;
un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d’impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.
I consulenti finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:
informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure
informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.
Le AEV chiedono, ove pertinente, il contributo dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 5
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità
Articolo 6
Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità
I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:
in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e
i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.
Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.
I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:
in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e
il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.
Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:
per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;
per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;
per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;
per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;
per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;
per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;
per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;
per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;
per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;
per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760;
per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.
Articolo 7
Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario
Entro il 30 dicembre 2022, per ciascun prodotto finanziario, qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l’articolo 4, paragrafo 3 o 4, l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include quanto segue:
una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.
Se le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, includono quantificazioni dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tali informazioni possono basarsi sulle disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7.
Articolo 8
Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale
Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono quanto segue:
informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;
qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.
Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, se necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 di tale regolamento.
Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 9
Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali
Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate:
da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo;
da una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), le informazioni di cui all’articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.
Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, ove necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento.
Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 10
Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web
Per ciascun prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti:
la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile;
le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;
le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;
le informazioni di cui all’articolo 11.
Le informazioni da comunicare a norma del primo comma sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e degli obiettivi di cui al paragrafo 1 nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.
Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 11
Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche
Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:
l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure
se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità;
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo;
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:
per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE;
per le imprese di assicurazione, ogni anno per iscritto in conformità dell’articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;
per gli EPAP, nella relazione annuale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2016/2341;
per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella relazione annuale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013;
per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella relazione annuale di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 346/2013;
per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto nella relazione annuale o in una relazione presentata in conformità del diritto nazionale;
per le società di gestione degli OICVM, nella relazione annuale di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;
per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
per i fornitori di PEPP, nel prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e obiettivi nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.
Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi nonché delle loro differenze e, ove necessario, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 di tale regolamento. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.
Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 12
Riesame delle informazioni comunicate
Articolo 13
Comunicazioni di marketing
Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 14
Autorità competenti
Articolo 15
Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi
Articolo 16
Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009
Articolo 17
Deroghe
Articolo 18
Relazioni
Le AEV fanno il punto sull’entità delle informative volontarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria. Tale relazione annuale esamina le implicazioni delle pratiche relative al dovere di diligenza sull’informativa a norma del presente regolamento e fornisce orientamenti al riguardo. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 18 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario a cui le informazioni fanno riferimento;
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
per le persone giuridiche, le dimensioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.
Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 19
Valutazione
Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, e in particolare:
valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo;
valuta se il funzionamento del presente regolamento non sia inibito dalla mancanza di dati o dalla loro qualità non ottimale, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti.
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019;
l’articolo 2 bis, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 12 luglio 2020;
l’articolo 8, paragrafo 2 bis, e l’articolo 9, paragrafo 4 bis, si applicano:
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, a decorrere dal 1o gennaio 2022; e
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852 a decorrere dal 1o gennaio 2023;
l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
( 3 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2859. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).