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Document 02019R1238-20240109

Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/2024-01-09

02019R1238 — IT — 09.01.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

  L 

1

20.12.2023




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«prodotto pensionistico individuale» :

un prodotto che:

a) 

si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali;

b) 

prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato;

c) 

non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale;

2)

«prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» : prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento;

3)

«risparmiatore in PEPP» : persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP;

4)

«contratto PEPP» : contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4;

5)

«conto PEPP» : conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;

6)

«beneficiario di PEPP» : persona fisica che percepisce prestazioni PEPP;

7)

«cliente PEPP» : risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;

8)

«distribuzione di PEPP» : fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;

9)

«prestazioni pensionistiche PEPP» : prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all’articolo 58, paragrafo 1;

10)

«prestazioni PEPP» : prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici;

11)

«fase di accumulo» : periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo;

12)

«fase di decumulo» : periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;

13)

«rendita» : somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento;

14)

«prelievo» : importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite;

15)

«fornitore di PEPP» : un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP;

16)

«distributore di PEPP» : un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, un’impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa ( 1 );

17)

«supporto durevole» :

qualsiasi strumento che:

a) 

permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;

b) 

consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

18)

«autorità competenti» : le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;

19)

«Stato membro di origine del fornitore di PEPP» : lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

20)

«Stato membro di origine del distributore di PEPP» :

a) 

se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;

b) 

se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

21)

«Stato membro ospitante del fornitore di PEPP» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto;

22)

«Stato membro ospitante del distributore di PEPP» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento;

23)

«sottoconto» : sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

24)

«capitale» : contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP;

25)

«strumenti finanziari» : gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

26)

«depositario» : ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;

27)

«PEPP di base» : opzione di investimento quale definita all’articolo 45;

28)

«tecniche di attenuazione del rischio» : tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;

29)

«rischi biometrici» : rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità;

30)

«trasferimento presso altro fornitore» : su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 4, lettera e);

31)

«consulenza» : raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP;

32)

«partenariato» : cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

33)

«fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG» : le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell’accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.

Articolo 3

Disposizioni applicabili

La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:

a) 

il presente regolamento; e

b) 

per le materie non disciplinate dal presente regolamento:

i) 

il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione;

ii) 

le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP;

iii) 

altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.

Articolo 4

Contratto PEPP

1.  
Il contratto PEPP stabilisce le disposizioni specifiche relative al PEPP in conformità delle norme applicabili di cui all’articolo 3.
2.  

Il contratto PEPP include in particolare:

a) 

una descrizione del PEPP di base, di cui all’articolo 45, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale;

b) 

se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’articolo 42, paragrafo 2;

c) 

le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’articolo 44;

d) 

nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero;

e) 

una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 58;

f) 

le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto;

g) 

le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55;

h) 

le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;

i) 

le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 47;

j) 

le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 57;

k) 

ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

CAPO II

REGISTRAZIONE

Articolo 5

Registrazione

1.  
Un PEPP può essere fornito e distribuito nell’Unione solo quando sia stato registrato nel registro pubblico centrale mantenuto dall’EIOPA conformemente all’articolo 13.
2.  
La registrazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al fornitore di PEPP di fornire il PEPP e al distributore di PEPP di distribuire il PEPP registrato nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento viene effettuata su base continuativa in conformità del capo IX.

Articolo 6

Domanda di registrazione del PEPP

1.  

Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell’Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP:

a) 

gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

b) 

le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell’allegato II di tale direttiva;

c) 

gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell’ente nel settore delle pensioni;

d) 

le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio;

e) 

le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE;

f) 

i gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

2.  

Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue:

a) 

le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto dall’articolo 4;

b) 

informazioni sull’identità del richiedente;

c) 

informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, incluse le modalità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 42, paragrafo 5, e all’articolo 49, paragrafo 3;

d) 

l’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di PEPP richiedente intende commercializzare il PEPP, se del caso;

e) 

informazioni sull’identità del depositario, se del caso;

f) 

le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26;

g) 

l’elenco degli Stati membri per cui il fornitore di PEPP richiedente sarà in grado di garantire l’apertura immediata di un sottoconto.

3.  
Le autorità competenti valutano la completezza della domanda di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, le autorità competenti informano il richiedente.

4.  
Entro tre mesi dalla data di presentazione di una domanda completa, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti adottano una decisione di registrazione in relazione a un PEPP solo se il richiedente è abilitato a fornire PEPP in conformità del paragrafo 1 e se le informazioni e la documentazione presentate nell’ambito della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al presente regolamento.
5.  
Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano all’EIOPA la decisione come pure le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), e informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.

L’EIOPA non è responsabile per le decisioni di registrazione adottate dalle autorità competenti né può essere chiamata a risponderne.

Se le autorità competenti rifiutano di concedere la registrazione, adottano una decisione motivata che può essere impugnata.

6.  
Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente per uno specifico tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1, tale Stato membro designa un’unica autorità competente per ciascun tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1 che sarà responsabile della procedura di registrazione e delle comunicazioni con l’EIOPA.

Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all’EIOPA.

Articolo 7

Registrazione del PEPP

1.  
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della decisione di registrazione come pure delle informazioni e della documentazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, l’EIOPA registra il PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13 e informa di conseguenza le autorità competenti senza indebito ritardo.
2.  
Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di registrazione del PEPP di cui al paragrafo 1, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.
3.  
Il fornitore di PEPP può fornire il PEPP e il distributore di PEPP può distribuire il PEPP a partire dalla data di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

Articolo 8

Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP

1.  

Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se:

a) 

il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;

b) 

il fornitore di PEPP ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) 

il fornitore di PEPP ha gravemente o sistematicamente violato il presente regolamento; oppure

d) 

il fornitore di PEPP o il PEPP non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stata concessa la registrazione.

2.  
Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano tale decisione all’EIOPA e informano di conseguenza il fornitore di PEPP.
3.  
Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della decisione di annullamento della registrazione di cui al paragrafo 2, l’EIOPA annulla la registrazione del PEPP e informa di conseguenza le autorità competenti.
4.  
Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell’annullamento della registrazione del PEPP di cui al paragrafo 3, inclusa la data di annullamento della registrazione, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP.
5.  
Il fornitore di PEPP cessa di fornire il PEPP e il distributore di PEPP cessa di distribuire il PEPP a partire dalla data di annullamento della registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.
6.  
Se l’EIOPA viene informata dell’esistenza di una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo, in linea con il dovere di cooperazione tra le autorità competenti e l’EIOPA sancito all’articolo 66, l’EIOPA chiede alle autorità competenti del fornitore del PEPP di verificare l’esistenza di tali circostanze e le autorità competenti trasmettono all’EIOPA le loro conclusioni e le informazioni corrispondenti.
7.  
Prima di adottare una decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti e l’EIOPA si adoperano al massimo per garantire la salvaguardia degli interessi dei risparmiatori in PEPP.

Articolo 9

Denominazione

La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall’EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.

Articolo 10

Distribuzione di PEPP

1.  
Le imprese finanziarie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possono distribuire PEPP creati dalle imprese stesse. Possono altresì distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse a condizione che rispettino il pertinente diritto settoriale ai sensi del quale possono distribuire prodotti non creati da esse.
2.  
Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 e le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE a prestare consulenza in materia di investimenti, quali definite all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, possono distribuire PEPP non creati da essi stessi.

Articolo 11

Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori

I fornitori e i distributori di PEPP rispettano le disposizioni del presente regolamento, nonché il pertinente regime prudenziale a essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2.

Articolo 12

Pubblicazione delle disposizioni nazionali

1.  
I testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all’articolo 47 e le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all’articolo 57, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale, ove applicabile, sono resi pubblici e aggiornati dall’autorità nazionale competente.
2.  
Tutte le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che sul proprio sito web vi sia un collegamento aggiornato ai testi di cui al paragrafo 1.
3.  
La pubblicazione dei testi di cui al paragrafo 1 viene effettuata a scopo puramente informativo e non crea obblighi o responsabilità sul piano giuridico per le autorità nazionali competenti.

Articolo 13

Registro pubblico centrale

1.  
L’EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui figurano ogni PEPP registrato ai sensi del presente regolamento, il numero di registrazione del PEPP, il fornitore del PEPP, le autorità competenti del fornitore del PEPP, la data di registrazione del PEPP, l’elenco completo degli Stati membri in cui il PEPP è offerto e l’elenco completo degli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico ed è mantenuto aggiornato.
2.  
Le autorità competenti comunicano all’EIOPA i collegamenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e mantengono aggiornate tali informazioni.
3.  
L’EIOPA pubblica e mantiene aggiornati i collegamenti di cui al paragrafo 2 nel registro pubblico centrale di cui al paragrafo 1.

CAPO III

FORNITURA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITÀ DEL PEPP

SEZIONE I

Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Articolo 14

Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP

1.  
I fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell’Unione loro applicabili di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), o all’articolo 10, paragrafo 2, e previa notifica della loro intenzione di aprire un sottoconto per lo Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21.
2.  
I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), rispettano le disposizioni di cui all’articolo 15.

Articolo 15

Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE

1.  

I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), che intendono fornire PEPP ai risparmiatori in PEPP nel territorio di uno Stato membro ospitante per la prima volta in regime di libera prestazione dei servizi e dopo aver notificato la loro intenzione di aprire un sottoconto per tale Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21, comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le seguenti informazioni:

a) 

il nome e l’indirizzo del fornitore di PEPP;

b) 

lo Stato membro in cui il fornitore di PEPP intende fornire o distribuire PEPP ai risparmiatori in PEPP.

2.  
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono le informazioni allo Stato membro ospitante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento, confermando che il fornitore di PEPP di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 6, paragrafo 1. Le informazioni sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, a meno che le autorità competenti dello Stato membro d’origine abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa in relazione alla fornitura di PEPP o della situazione finanziaria del fornitore di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f).

Qualora rifiutino di comunicare le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine indicano al fornitore di PEPP interessato, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutti i documenti, i motivi di tale rifiuto. Il rifiuto od ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine del fornitore di PEPP.

3.  
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano, entro dieci giorni lavorativi, il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può avviare la fornitura di PEPP ai risparmiatori in PEPP in tale Stato membro.
4.  
In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che può iniziare a fornire servizi nello Stato membro ospitante.
5.  
In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni di cui al paragrafo 1, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.
6.  
Ai fini di questa procedura, gli Stati membri ospitanti possono designare autorità competenti diverse da quelle di cui all’articolo 2, punto 18, per l’esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Essi ne informano la Commissione e l’EIOPA indicando l’eventuale ripartizione di tali compiti.

Articolo 16

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1.  
Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che un PEPP è distribuito nel suo territorio o che per tale Stato membro è stato aperto un sottoconto in violazione degli obblighi derivanti dalle norme applicabili di cui all’articolo 3, dette autorità competenti riferiscono le loro conclusioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.
2.  
Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d’origine adottano senza indugio, se del caso, misure appropriate per porre rimedio alla situazione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di tali misure.
3.  
Qualora le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine si rivelino inadeguate o assenti, e il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP continui a distribuire il PEPP in un modo che va chiaramente a scapito degli interessi dei risparmiatori in PEPP dello Stato membro ospitante o dell’ordinato funzionamento del mercato dei prodotti pensionistici individuali in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, adottare misure adeguate per prevenire ulteriori irregolarità, tra cui, nella misura strettamente necessaria, il divieto per il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di continuare la distribuzione di PEPP nel loro territorio.

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro d’origine o le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.  
I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di adottare misure appropriate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse nel suo territorio, nelle situazioni in cui un’azione immediata è strettamente necessaria per tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e in cui misure equivalenti dello Stato membro d’origine sono inadeguate o assenti, o nei casi in cui le irregolarità sono contrarie alle disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, nella misura strettamente necessaria. In tali situazioni, gli Stati membri ospitanti hanno la possibilità di impedire al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di svolgere nuove attività nel loro territorio.
5.  
Le misure adottate a norma del presente articolo dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante sono comunicate al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP mediante un documento motivato e notificate senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.

SEZIONE II

Portabilità

Articolo 17

Servizio di portabilità

1.  
I risparmiatori in PEPP hanno il diritto di utilizzare un servizio di portabilità che dia loro il diritto di continuare a versare contributi sul loro conto PEPP esistente, quando trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro.
2.  
Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell’investimento nel loro PEPP.

Articolo 18

Fornitura del servizio di portabilità

1.  
I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità di cui all’articolo 17 ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio.
2.  
Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunica ai futuri risparmiatori in PEPP informazioni sul servizio di portabilità e sui sottoconti immediatamente disponibili.
3.  
Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i fornitori PEPP offrono sottoconti nazionali per almeno due Stati membri.

Articolo 19

Sottoconti del PEPP

1.  
Qualora forniscano un servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP conformemente all’articolo 17, i fornitori di PEPP assicurano che, quando viene aperto un nuovo sottoconto in un singolo conto PEPP, esso soddisfi i requisiti e le condizioni di legge di cui agli articoli 47 e 57 fissati a livello nazionale per il PEPP dal nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Tutte le operazioni sul conto PEPP sono registrate in un sottoconto corrispondente. I contributi versati sul sottoconto e i prelievi dal medesimo possono essere soggetti a condizioni contrattuali separate.
2.  
Fatto salvo il diritto settoriale applicabile, i fornitori di PEPP possono anche garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 stabilendo un partenariato con un altro fornitore di PEPP registrato («partner»).

Tenuto conto della portata delle funzioni che deve svolgere, il partner è qualificato e in grado di assolvere le funzioni delegate. Il fornitore di PEPP stipula un accordo scritto con il partner. L’accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri del fornitore di PEPP e del partner. L’accordo è conforme alle pertinenti norme e procedure in materia di delega e di esternalizzazione stabilite da o ai sensi del diritto dell’Unione loro applicabile di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Nonostante tale accordo, il fornitore di PEPP è l’unico responsabile del rispetto dei requisiti nell’ambito del presente regolamento.

Articolo 20

Apertura di un nuovo sottoconto

1.  
Subito dopo essere stato informato del trasferimento di residenza del risparmiatore in PEPP in un altro Stato membro, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo sottoconto nel conto PEPP del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale sottoconto dovrebbe essere aperto.

In tal caso, il fornitore di PEPP fornisce gratuitamente al risparmiatore in PEPP il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g), per il sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

Nel caso in cui non sia disponibile un nuovo sottoconto, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP del diritto di trasferimento immediato e gratuito e della possibilità di continuare a risparmiare sull’ultimo sottoconto aperto.

2.  

Se intende avvalersi della possibilità di aprire un sottoconto, il risparmiatore in PEPP comunica al fornitore di PEPP le seguenti informazioni:

a) 

il nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;

b) 

la data a partire dalla quale i contributi sono indirizzati verso il nuovo sottoconto;

c) 

tutte le informazioni pertinenti sulle altre condizioni del PEPP.

3.  
Il risparmiatore in PEPP può continuare a contribuire sull’ultimo sottoconto aperto.
4.  
Il fornitore di PEPP si offre di fornire al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata che spiega se il fatto di aprire un nuovo sottoconto all’interno del conto PEPP del risparmiatore in PEPP e di versare contributi sul nuovo sottoconto sia più favorevole che continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.
5.  

Se il fornitore di PEPP non è in grado di garantire l’apertura di un nuovo sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP, quest’ultimo in base alla sua scelta può:

a) 

cambiare fornitore di PEPP immediatamente e gratuitamente, nonostante i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 3, sulla frequenza di trasferimento; oppure

b) 

continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.

6.  
Il nuovo sottoconto viene aperto con la modifica del contratto PEPP vigente, tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge in materia di contratti. La data di apertura è stabilita nel contratto.

Articolo 21

Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità

1.  
Il fornitore di PEPP che desidera aprire per la prima volta un nuovo sottoconto per uno Stato membro ospitante ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
2.  

Il fornitore di PEPP include nella notifica le informazioni e i documenti seguenti:

a) 

i termini contrattuali standard del contratto PEPP, di cui all’articolo 4, compreso l’allegato per il nuovo sottoconto;

b) 

il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente al nuovo sottoconto conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g);

c) 

il prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36;

d) 

se del caso, informazioni in merito alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3.  
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine verificano la completezza della documentazione fornita e la trasmettono entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4.  
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano senza indugio il ricevimento delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 2.
5.  
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può aprire il sottoconto per tale Stato membro.

In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che il sottoconto per quello Stato membro può essere aperto.

6.  
In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni o di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.

CAPO IV

OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 22

Principio generale

Nell’attività di distribuzione dei PEPP i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP operano sempre in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti PEPP.

Articolo 23

Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP

1.  

Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:

a) 

le imprese di assicurazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli articoli 20, 23 e 25 e dell’articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;

b) 

le imprese di investimento di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;

c) 

tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.

2.  
Le norme di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano solo nella misura in cui il diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97 non contenga disposizioni più rigorose.

Articolo 24

Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo gratuitamente ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Su richiesta, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, compreso il supporto cartaceo. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano i clienti PEPP del loro diritto di richiedere gratuitamente una copia di tali documenti su un altro supporto durevole, anche cartaceo.

Articolo 25

Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto

1.  
Prima della distribuzione ai clienti PEPP, i fornitori di PEPP applicano, gestiscono e riesaminano il processo di approvazione di ogni PEPP o di modifica significativa dei PEPP esistenti.

Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP.

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.

2.  
Le politiche, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi ai sensi o in virtù del presente regolamento, compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione di conflitti di interesse, incentivi e fattori ESG.

SEZIONE II

Informazioni precontrattuali

Articolo 26

PEPP KID

1.  
Prima dell’offerta ai risparmiatori in PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente sezione, un PEPP KID per tale prodotto PEPP e lo pubblica sul suo sito web.
2.  
Le informazioni che figurano nel PEPP KID costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP.
3.  
Il PEPP KID è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Esso non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile, solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel PEPP KID.

Per il PEPP di base viene elaborato un PEPP KID separato.

4.  

Qualora un fornitore di PEPP offra a un risparmiatore in PEPP una gamma di opzioni di investimento alternative tale che tutte le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, relative alle opzioni di investimento sottostanti non possono essere fornite all’interno di un unico PEPP KID conciso e autonomo, i fornitori di PEPP producono uno dei seguenti documenti:

a) 

un PEPP KID autonomo per ogni opzione di investimento alternativo;

b) 

un PEPP KID generico che fornisca almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento alternative e indichi dove e come si possono trovare informazioni precontrattuali più dettagliate relative agli investimenti che sostengono tali opzioni di investimento.

5.  

Conformemente all’articolo 24, il PEPP KID è redatto nella forma di un breve documento scritto in modo conciso. Esso:

a) 

è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b) 

si incentra sulle informazioni chiave di cui i clienti PEPP necessitano;

c) 

è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni e, in particolare, in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile.

6.  
Qualora nel PEPP KID vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.
7.  
Se nel PEPP KID viene usato il marchio o il logo del fornitore di PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso non distoglie l’attenzione dalle informazioni contenute nel documento né ne oscura il testo.
8.  
Oltre al PEPP KID, i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP forniscono ai futuri risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni disponibili al pubblico sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, compresa la sua solvibilità, garantendo ai futuri risparmiatori in PEPP un facile accesso a tali informazioni.
9.  
Ai futuri risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che coprano i risultati di un periodo minimo di dieci anni o, nel caso in cui il PEPP sia stato fornito per meno di dieci anni, per tutti gli anni durante i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri».

Articolo 27

Lingua del PEPP KID

1.  
Il PEPP KID è redatto nelle lingue ufficiali, o in almeno una delle lingue ufficiali, utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito, oppure in un’altra lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del PEPP KID originale.

2.  
Qualora un PEPP sia commercializzato in uno Stato membro mediante una documentazione commerciale in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il PEPP KID è redatto almeno nelle lingue ufficiali corrispondenti.
3.  
Il PEPP KID è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disabilità visiva.

Articolo 28

Contenuto del PEPP KID

1.  
Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP» è posto in evidenza all’inizio della prima pagina del PEPP KID.

Il PEPP KID è presentato nell’ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2.  

Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

«Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.»

3.  

Il PEPP KID contiene le seguenti informazioni:

a) 

all’inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l’identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento;

b) 

la dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di rimborso limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento»;

c) 

in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» figurano la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:

i) 

i suoi obiettivi di lungo termine e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un’indicazione dei mercati in cui il fornitore del PEPP investe, nonché una spiegazione delle modalità di determinazione del rendimento;

ii) 

una descrizione del tipo di risparmiatore in PEPP a cui si intende commercializzare il PEPP, in particolare in termini di capacità di detto risparmiatore di farsi carico di perdite legate a investimenti e di orizzonti d’investimento;

iii) 

una dichiarazione intesa a precisare:

— 
se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale; oppure
— 
se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio;
iv) 

una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

v) 

qualora il PEPP copra il rischio biometrico: i dettagli dei rischi coperti e delle prestazioni assicurative, comprese le circostanze in cui tali prestazioni possono essere richieste;

vi) 

informazioni sul servizio di portabilità, compreso un riferimento al registro pubblico centrale di cui all’articolo 13, in cui sono contenute le informazioni relative alle condizioni per la fase di accumulo e la fase di decumulo determinate dagli Stati membri conformemente agli articoli 47 e 57;

vii) 

una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi;

viii) 

una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP se smette di contribuire al PEPP;

ix) 

informazioni sui sottoconti disponibili e sui diritti del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 20, paragrafo 5;

x) 

informazioni sul diritto di trasferimento del risparmiatore in PEPP e sul diritto di ricevere informazioni sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 56;

xi) 

le condizioni di modifica dell’opzione di investimento prescelta di cui all’articolo 44;

xii) 

se disponibili, informazioni relative al rendimento degli investimenti del fornitore di PEPP in termini di fattori ESG;

xiii) 

la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere;

xiv) 

ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP;

d) 

in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio-rendimento che comprenda i seguenti elementi:

i) 

un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di detto indicatore, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente pertinenti per il PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio;

ii) 

la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:

— 
se il risparmiatore in PEPP può perdere tutto il capitale investito; o
— 
se il risparmiatore in PEPP si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi;
iii) 

scenari di performance adeguati e le ipotesi su cui sono basati;

iv) 

ove applicabili, le condizioni relative ai rendimenti per i risparmiatori in PEPP e ai limiti massimi delle prestazioni incorporati;

v) 

la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;

e) 

in una sezione intitolata «Cosa accade se [il nome del fornitore di PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;

f) 

in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l’incidenza composta dei costi complessivi sull’investimento.

Il PEPP KID include un’indicazione chiara che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP forniscono informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l’effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell’investimento;

g) 

in una sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?»:

i) 

in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di contribuzione»:

una descrizione delle condizioni per la fase di accumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 47;

ii) 

in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di erogazione»:

una descrizione delle condizioni per la fase di decumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 57;

h) 

in una sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?»: informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.

4.  
La stratificazione delle informazioni richieste al paragrafo 3 è permessa quando il PEPP KID è fornito in formato elettronico, con la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori. In tal caso, il PEPP KID deve poter essere stampato come un unico documento.
5.  

Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

i dettagli della presentazione, comprese la forma e la lunghezza del documento, e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;

b) 

la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti i) e iii);

c) 

la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f);

d) 

qualora le informazioni siano presentate in un formato elettronico con stratificazione delle informazioni, quali informazioni devono trovarsi nel primo livello e quali informazioni possono essere fornite nei livelli di dettaglio supplementari.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diverse opzioni di investimento e altre opzioni previste dal PEPP, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 29

Documentazione commerciale

La documentazione commerciale che contiene informazioni specifiche relative al PEPP non include alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel PEPP KID o che sminuisca la rilevanza di detto documento. La documentazione commerciale indica che è disponibile un PEPP KID e fornisce informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito web del fornitore del PEPP.

Articolo 30

Revisione del PEPP KID

1.  
Il fornitore di PEPP esamina almeno annualmente le informazioni contenute nel PEPP KID e rivede prontamente il documento qualora dall’esame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente.
2.  
Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali il PEPP KID è riesaminato e rivisto.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 31

Responsabilità civile

1.  
Il fornitore di PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile solo sulla base del PEPP KID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all’articolo 28.
2.  
Un risparmiatore in PEPP che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un PEPP KID nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nello stipulare un contratto PEPP per il quale tale PEPP KID è stato prodotto, può esigere dal fornitore del PEPP il risarcimento di tale perdita in conformità del diritto nazionale.
3.  
Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità del diritto nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.
4.  
Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.
5.  
Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.

Articolo 32

Contratti PEPP che coprono i rischi biometrici

Se il PEPP KID riguarda un contratto PEPP che copre i rischi biometrici, gli obblighi del fornitore di PEPP nell’ambito della presente sezione valgono esclusivamente nei confronti del risparmiatore in PEPP.

Articolo 33

Fornitura del PEPP KID

1.  
Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP fornisce ai futuri risparmiatori in PEPP tutti i PEPP KID redatti conformemente all’articolo 26 quando offre consulenza su un PEPP o lo vende, in tempo utile prima che tali risparmiatori in PEPP siano vincolati da un contratto PEPP o da un’offerta relativa a tale contratto PEPP.
2.  
Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il PEPP KID a una persona fisica alla quale è stato attribuito per iscritto il potere di prendere decisioni di investimento per conto del risparmiatore in PEPP riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.
3.  
Al fine di assicurare un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA elabora, previa consultazione, se del caso, delle altre AEV, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il PEPP KID come stabilito dal paragrafo 1.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

SEZIONE III

Consulenza

Articolo 34

Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza

1.  
Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP, sulla base delle informazioni richieste e fornite dal potenziale risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del potenziale risparmiatore in PEPP, compresa l’eventuale esigenza di acquistare un prodotto che offra rendite, e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

I contratti PEPP proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, tenendo conto dei diritti pensionistici che ha maturato.

2.  
Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP presta consulenza al potenziale risparmiatore in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP fornendogli una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP, compresa una particolare opzione di investimento, se del caso, sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP fornisce inoltre al potenziale risparmiatore in PEPP proiezioni personalizzate relative alle prestazioni pensionistiche per il prodotto raccomandato sulla base della prima data in cui può iniziare la fase di decumulo e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni comprendono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP.

3.  
Se viene offerto un PEPP di base senza almeno una garanzia sul capitale, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP spiega chiaramente l’esistenza di PEPP con una garanzia sul capitale e i motivi per raccomandare un PEPP di base basato su una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, e dimostra chiaramente i rischi aggiuntivi che detti PEPP potrebbero comportare rispetto a un PEPP di base che fornisce una garanzia sul capitale. Questa spiegazione viene fatta in forma scritta.
4.  
Quando presta consulenza il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento chiede al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze nel settore degli investimenti pertinenti al PEPP offerto o richiesto e sulla sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite, nonché sui suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio, onde poter raccomandare al potenziale risparmiatore in PEPP uno o più PEPP che siano adatti a tale persona e, in particolare, conformi alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite.
5.  
Le responsabilità del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP non sono ridotte a motivo del fatto che la consulenza è fornita in tutto o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato.
6.  
Fatta salva la legislazione settoriale più rigorosa applicabile, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

SEZIONE IV

Informazioni nel periodo di validità del contratto

Articolo 35

Disposizioni generali

1.  
I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato da fornire durante la fase di accumulo contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e qualsiasi normativa pertinente, compresa quella nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni del PEPP»). Il titolo del documento contiene l’espressione «Prospetto delle prestazioni del PEPP».
2.  
La data esatta di riferimento delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP è indicata in modo ben chiaro e visibile.
3.  
Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono accurate e aggiornate.
4.  
Il fornitore di PEPP mette annualmente a disposizione di ciascun risparmiatore in PEPP il prospetto delle prestazioni del PEPP.
5.  
Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP rispetto al prospetto precedente è chiaramente indicato.
6.  

Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, per tutto il periodo di validità del contratto, il risparmiatore in PEPP è informato tempestivamente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:

a) 

i termini contrattuali, comprese le condizioni generali e speciali di polizza;

b) 

la denominazione o ragione sociale del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;

c) 

informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG.

Articolo 36

Prospetto delle prestazioni del PEPP

1.  

Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:

a) 

i dati personali del risparmiatore in PEPP e la prima data in cui può avere inizio la fase di decumulo per ogni sottoconto;

b) 

il nome e i dati di contatto del fornitore del PEPP e un identificativo del contratto PEPP;

c) 

lo Stato membro in cui il fornitore del PEPP è autorizzato o registrato e i nomi delle autorità competenti;

d) 

le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sulla data di cui alla lettera a) e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;

e) 

le informazioni sui contributi versati al conto PEPP dal risparmiatore in PEPP o da terzi nel corso dei 12 mesi precedenti;

f) 

la ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dal risparmiatore in PEPP nel corso dei 12 mesi precedenti, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell’incidenza dei costi sulle prestazioni PEPP finali; detti costi dovrebbero essere espressi sia in termini monetari che in percentuale dei contributi versati nel corso dei 12 mesi precedenti;

g) 

se del caso, la natura e il meccanismo delle tecniche di garanzia o di attenuazione del rischio di cui all’articolo 46;

h) 

se del caso, il numero e il valore delle unità corrispondenti ai contributi dei risparmiatori in PEPP nel corso degli ultimi 12 mesi;

i) 

l’importo totale del conto PEPP del risparmiatore in PEPP alla data del prospetto di cui all’articolo 35;

j) 

le informazioni relative ai risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che copre un minimo di dieci anni o, nei casi in cui il PEPP è stato fornito per meno di dieci anni, che copre tutti gli anni per i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri»;

k) 

per i conti PEPP con più di un sottoconto, le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono disaggregate per tutti i sottoconti esistenti;

l) 

informazioni sintetiche sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG.

2.  
L’EIOPA, in consultazione con la Banca centrale europea e le autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole intese a determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e all’articolo 34, paragrafo 2. Tali regole sono applicate dai fornitori dei PEPP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell’investimento, il tasso di inflazione annuo e l’andamento delle retribuzioni future.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 37

Informazioni aggiuntive

1.  

Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:

a) 

ulteriori informazioni pratiche sui diritti e le opzioni del risparmiatore in PEPP, anche per quanto riguarda gli investimenti, la fase di decumulo, il servizio di trasferimento e il servizio di portabilità;

b) 

i conti annuali e le relazioni annuali del fornitore del PEPP che sono disponibili al pubblico;

c) 

una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno informazioni sui metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività del PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG;

d) 

se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita;

e) 

il livello delle prestazioni PEPP in caso di rimborso prima della data di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

2.  
Al fine di garantire un’applicazione omogenea dell’articolo 36 e del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all’articolo 36 e al presente articolo. In relazione alla presentazione delle informazioni sui risultati passati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), si tiene conto delle differenze tra le opzioni di investimento, in particolare se il risparmiatore in PEPP assume il rischio di investimento, se l’opzione di investimento dipende dall’età o include l’adeguamento della durata.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.  
Fatti salvi l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), al fine di consentire il confronto con i prodotti nazionali, gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni supplementari delle prestazioni pensionistiche qualora le regole per determinare le ipotesi siano stabilite dai rispettivi Stati membri.

Articolo 38

Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

1.  
Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, i fornitori di PEPP forniscono a ciascun risparmiatore in PEPP, due mesi prima delle date di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), o su richiesta del risparmiatore in PEPP, informazioni sull’imminente inizio della fase di decumulo, sulle possibili forme di erogazione e sulla possibilità per il risparmiatore in PEPP di modificare la forma di erogazione conformemente all’articolo 59, paragrafo 1.
2.  
Durante la fase di decumulo, i fornitori di PEPP forniscono annualmente ai beneficiari di PEPP le informazioni sulle prestazioni PEPP dovute e sulle relative forme di erogazione.

Qualora il risparmiatore in PEPP continui a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di decumulo, il fornitore di PEPP continua a fornire il prospetto delle prestazioni del PEPP contenente le informazioni pertinenti.

Articolo 39

Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP

Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e informazioni supplementari riguardanti le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

SEZIONE V

Segnalazioni alle autorità nazionali

Articolo 40

Disposizioni generali

1.  

I fornitori di PEPP comunicano alle loro autorità competenti le informazioni necessarie a fini di vigilanza oltre alle informazioni previste dal pertinente diritto settoriale. Queste informazioni aggiuntive includono, se del caso, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza:

a) 

valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l’attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b) 

adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.

2.  

Oltre ai poteri conferiti loro dal diritto nazionale, le autorità competenti hanno i seguenti poteri:

a) 

determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare a intervalli predefiniti, al verificarsi di eventi predefiniti o nel corso di indagini sulla situazione di un fornitore di PEPP;

b) 

ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi; e

c) 

richiedere informazioni a esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari.

3.  

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a) 

elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;

b) 

dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati;

c) 

dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

4.  

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) 

riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;

b) 

sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;

c) 

sono pertinenti, attendibili e comprensibili.

5.  

I fornitori di PEPP presentano ogni anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a) 

per quali Stati membri il fornitore di PEPP offre sottoconti;

b) 

il numero di notifiche a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, ricevute dai risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la loro residenza in un altro Stato membro;

c) 

il numero di richieste di apertura di un sottoconto e il numero di sottoconti aperti conformemente all’articolo 20, paragrafo 2;

d) 

il numero di richieste da parte dei risparmiatori in PEPP per il trasferimento e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a);

e) 

il numero di richieste di trasferimento da parte dei risparmiatori in PEPP e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 52, paragrafo 3.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni all’EIOPA.

6.  
I fornitori di PEPP pongono in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, nonché una politica scritta, approvata dall’organo direttivo, di vigilanza o amministrativo del fornitore di PEPP, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate.
7.  
Su richiesta alle autorità competenti, e ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, all’EIOPA è concesso l’accesso alle informazioni trasmesse dai fornitori di PEPP.
8.  
Qualora i contributi ai PEPP e le prestazioni dei PEPP siano ammissibili a vantaggi o incentivi, il fornitore di PEPP presenta all’autorità nazionale competente, conformemente al diritto nazionale pertinente, tutte le informazioni necessarie per la concessione o il recupero di detti vantaggi e incentivi ricevuti in relazione a detti contributi e a dette prestazioni, se del caso.
9.  
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo all’integrazione del presente regolamento specificando le informazioni aggiuntive di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, onde assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e delle autorità competenti e una volta conclusi i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO V

FASE DI ACCUMULO

SEZIONE I

Regole di investimento per i fornitori di PEPP

Articolo 41

Regole di investimento

1.  

I fornitori di PEPP investono le attività corrispondenti al PEPP secondo il principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) 

le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l’entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP;

b) 

nell’ambito del principio della «persona prudente», i fornitori di PEPP tengono conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG;

c) 

le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

d) 

le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati sono mantenuti a livelli prudenti;

e) 

sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell’investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell’attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l’eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un’unica controparte e verso altre operazioni su derivati;

f) 

le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un’eccessiva concentrazione di rischio;

g) 

le attività non sono investite nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato applicabile della Commissione adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849;

h) 

i fornitori di PEPP non espongono sé stessi e le attività corrispondenti al PEPP a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze.

2.  
Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera da a) a h), si applicano solo nella misura in cui il pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP non preveda norme più stringenti.

SEZIONE II

Opzioni di investimento per i risparmiatori in PEPP

Articolo 42

Disposizioni generali

1.  
I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP fino a sei opzioni di investimento.
2.  
Tra le opzioni di investimento è incluso il PEPP di base e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.
3.  
Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia o di una tecnica di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.
4.  
La fornitura di garanzie è soggetta al pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP.
5.  
I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), possono offrire il PEPP con una garanzia solo cooperando con enti creditizi o imprese di assicurazione che possono fornire tali garanzie conformemente al diritto settoriale a essi applicabile. Detti enti o imprese sono gli unici responsabili per quanto riguarda la garanzia.

Articolo 43

Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP

Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti, il risparmiatore in PEPP sceglie l’opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Articolo 44

Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta

1.  
Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, il risparmiatore in PEPP, mentre sta accumulando nel PEPP, può scegliere un’altra opzione di investimento dopo un minimo di cinque anni dalla conclusione del contratto PEPP e, in caso di modifiche successive, dopo cinque anni dall’ultima modifica dell’opzione di investimento. Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di modificare l’opzione di investimento prescelta con maggiore frequenza.
2.  
La modifica dell’opzione di investimento è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

Articolo 45

Il PEPP di base

1.  
Il PEPP di base è un prodotto sicuro che rappresenta l’opzione standard di investimento. Esso è concepito dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia sul capitale che è dovuta all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante la fase di decumulo, o di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale.
2.  
I costi e le commissioni relativi al PEPP di base non superano l’1 % del capitale accumulato per anno.
3.  
Al fine di assicurare parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di costi e di commissioni di cui al paragrafo 2, se del caso previa consultazione delle altre AEV.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura pensionistica a lungo termine del PEPP e delle varie caratteristiche possibili dei PEPP, in particolare delle erogazioni sotto forma di rendite a lungo termine o di prelievi annuali almeno fino all’età corrispondente all’aspettativa di vita media del risparmiatore in PEPP. L’EIOPA valuta inoltre la natura peculiare della protezione del capitale, con particolare riguardo alla garanzia del capitale. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.  
Ogni due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA e, se del caso, delle altre AEV, riesamina l’adeguatezza del valore percentuale di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto, in particolare, del livello effettivo e delle variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e dell’impatto sulla disponibilità dei PEPP.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo alla modifica del valore percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla luce delle sue revisioni, al fine di consentire ai fornitori di PEPP un adeguato accesso al mercato.

Articolo 46

Tecniche di attenuazione del rischio

1.  
Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che la strategia di investimento per il PEPP sia concepita al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP.

Tutte le tecniche di attenuazione del rischio, che siano applicate nell’ambito del PEPP di base o per le opzioni di investimento alternative, sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.

2.  

Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili possono comprendere, tra l’altro, disposizioni volte a:

a) 

adattare gradualmente l’allocazione degli investimenti al fine di attenuare i rischi finanziari degli stessi per le coorti corrispondenti alla durata residua (ciclo di vita);

b) 

costituire riserve a partire dai contributi o dai rendimenti dell’investimento, che sono assegnate ai risparmiatori in PEPP in modo equo e trasparente par attenuare le perdite legate agli investimenti; oppure

c) 

utilizzare garanzie appropriate come tutela dalle perdite legate agli investimenti.

3.  
Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri minimi che le tecniche di attenuazione del rischio devono soddisfare, tenendo conto dei vari tipi di PEPP e delle loro caratteristiche specifiche, nonché dei vari tipi di fornitori di PEPP e delle differenze tra i loro regimi prudenziali.

L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

SEZIONE III

Altri aspetti della fase di accumulo

Articolo 47

Condizioni relative alla fase di accumulo

1.  
Le condizioni riguardanti la fase di accumulo dei sottoconti nazionali del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.
2.  
Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l’avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l’importo minimo e massimo dei contributi e la loro continuità.

CAPO VI

TUTELA DELL’INVESTITORE

Articolo 48

Depositario

1.  
I fornitori di PEPP ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), nominano uno o più depositari con compiti di custodia delle attività, in relazione alla fornitura di PEPP, e di sorveglianza.
2.  
In materia di nomina del depositario, di esercizio delle relative funzioni in relazione alla custodia delle attività e alla responsabilità del depositario, nonché in materia di compiti di sorveglianza del depositario si applica il capo IV della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 49

Copertura dei rischi biometrici

1.  
I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici.
2.  
La copertura dei rischi biometrici è soggetta alla pertinente normativa settoriale applicabile al fornitore di PEPP. La copertura dei rischi biometrici può variare da sottoconto a sottoconto.
3.  
I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. In tal caso la copertura è concessa solo nell’ambito di una cooperazione con imprese di assicurazione in grado di coprire tali rischi conformemente alla normativa settoriale a esse applicabile. L’impresa di assicurazione è interamente responsabile per la copertura dei rischi biometrici.

Articolo 50

Reclami

1.  
I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci di trattamento e soluzione dei reclami presentati dai clienti PEPP in relazione ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento.
2.  
Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP offre servizi e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato scelta dal cliente PEPP, o in un’altra lingua se così concordato tra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP.
3.  
I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP per via elettronica o su un altro supporto durevole, conformemente all’articolo 24. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera i 35 giorni lavorativi.
4.  
I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.
5.  
Le informazioni sulle procedure di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.
6.  
Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti PEPP e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare denuncia alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP. In tutti i casi ai ricorrenti è fornita una risposta.
7.  
Nei casi che riguardano più Stati membri, il ricorrente può scegliere di presentare il proprio reclamo tramite le autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.

Articolo 51

Ricorso extragiudiziale

1.  
Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP, aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, a organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori di PEPP o ai distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie.
2.  
Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento.

CAPO VII

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP

Articolo 52

Fornitura del servizio di trasferimento

1.  
I fornitori di PEPP offrono un servizio di trasferimento grazie al quale, su richiesta del risparmiatore in PEPP, gli importi corrispondenti, oppure, se del caso, le attività in natura conformemente al paragrafo 4, in essere sul conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente, sono trasferiti su un altro conto PEPP con gli stessi sottoconti aperto presso il fornitore di PEPP ricevente, con chiusura del precedente conto PEPP.

Nell’utilizzare il servizio di trasferimento, il fornitore di PEPP traferente trasferisce al fornitore di PEPP ricevente la totalità delle informazioni collegate a tutti i sottoconti del precedente conto PEPP, inclusi gli obblighi in materia di segnalazione. Il fornitore di PEPP ricevente registra tali informazioni nei sottoconti corrispondenti.

Un risparmiatore in PEPP può chiedere il trasferimento presso un fornitore di PEPP stabilito nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero). Il risparmiatore in PEPP può esercitare il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e la fase di decumulo del PEPP.

2.  
Nonostante il paragrafo 1, durante la fase di decumulo i fornitori di PEPP non sono tenuti a offrire un servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori in PEPP è la rendita vitalizia.
3.  
Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP solo dopo almeno cinque anni dalla stipula del contratto PEPP nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni dal trasferimento più recente, senza pregiudizio dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a). Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza.
4.  
Se il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP attivi nella gestione di portafogli individuali per i risparmiatori in PEPP, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura o gli importi corrispondenti. In tutti gli altri casi è consentito solo il trasferimento degli importi corrispondenti.

Se il risparmiatore in PEPP chiede un trasferimento di attività in natura, è necessario il consenso scritto del fornitore di PEPP ricevente.

Articolo 53

Servizio di trasferimento

1.  
Su richiesta del risparmiatore in PEPP, e dopo che il risparmiatore in PEPP ha preso una decisione informata sulla base delle informazioni di cui all’articolo 56 ricevute dai fornitori di PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente.
2.  

La richiesta del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. Nella richiesta il risparmiatore in PEPP:

a) 

dà al fornitore di PEPP trasferente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4 e dà al fornitore di PEPP ricevente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5;

b) 

precisa, d’accordo con il fornitore di PEPP ricevente, la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente.

Tale data è fissata ad almeno due settimane dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4.

Gli Stati membri possono esigere che la richiesta del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi riceva una copia della richiesta accolta.

3.  
Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le operazioni di cui al paragrafo 4.
4.  

Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente procede nel modo seguente:

a) 

invia al risparmiatore in PEPP e al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, il prospetto delle prestazioni del PEPP relativo al periodo compreso tra la data dell’ultimo prospetto delle prestazioni del PEPP e la data della richiesta;

b) 

invia al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, un elenco delle attività esistenti trasferite, nel caso del trasferimento di attività in natura di cui all’articolo 52, paragrafo 4;

c) 

cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta di cui al paragrafo 2, lettera b);

d) 

trasferisce gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta;

e) 

chiude il conto PEPP alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti. Il fornitore di PEPP trasferente informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.

5.  
Il fornitore di PEPP ricevente, come previsto nella richiesta e nella misura in cui le informazioni fornite dal fornitore di PEPP trasferente o dal risparmiatore in PEPP glielo consentano, compie i preparativi necessari per accettare i pagamenti in entrata a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta.

Articolo 54

Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento

1.  
I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.
2.  
Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.
3.  
Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e in ogni caso non supera lo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire verso il fornitore di PEPP ricevente.

Gli Stati membri possono fissare le commissioni e gli oneri di cui al primo comma a una percentuale inferiore, nonché fissare una percentuale diversa se il fornitore di PEPP consente ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con maggiore frequenza, come indicato all’articolo 52, paragrafo 3.

Il fornitore di PEPP trasferente non addebita commissioni od oneri aggiuntivi al fornitore di PEPP ricevente.

4.  
Il fornitore di PEPP ricevente può addebitare unicamente i costi amministrativi e operativi effettivi del servizio di trasferimento.

Articolo 55

Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie

1.  
Le perdite finanziarie, compresi oneri, commissioni e interessi, subite dal risparmiatore in PEPP come conseguenza diretta dell’inosservanza, da parte del fornitore di PEPP partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi imposti dall’articolo 53 sono risarcite senza indugio dal fornitore di PEPP.
2.  
La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.
3.  
La responsabilità di cui al paragrafo 1 è accertata conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.
4.  
Il risparmiatore in PEPP sostiene i rischi di perdita finanziaria connessi con il riscatto in natura delle attività detenute sul conto PEPP ai fini del loro trasferimento dal fornitore di PEPP trasferente al fornitore di PEPP ricevente di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
5.  
Il fornitore di PEPP trasferente non è tenuto ad assicurare la protezione del capitale o a fornire una garanzia al momento del trasferimento.

Articolo 56

Informazioni sul servizio di trasferimento

1.  

Per consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere una decisione informata, i fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

a) 

i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 53;

b) 

i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;

c) 

le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;

d) 

le possibili implicazioni del trasferimento, in particolare in termini di protezione del capitale o garanzia, e altre informazioni collegate al servizio di trasferimento;

e) 

informazioni sulla possibilità di un trasferimento di attività in natura, se applicabile.

Il fornitore di PEPP ricevente rispetta gli obblighi di cui al capo IV.

Il fornitore di PEPP ricevente informa, se del caso, il risparmiatore in PEPP dell’esistenza di un eventuale regime di garanzia, incluso un regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di garanzia assicurativa, che copra detto risparmiatore in PEPP.

2.  
Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicate sul sito web del fornitore di PEPP. Esse sono anche fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta, conformemente agli obblighi di cui all’articolo 24.

CAPO VIII

FASE DI DECUMULO

Articolo 57

Condizioni relative alla fase di decumulo

1.  
Le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni dei sottoconti nazionali sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.
2.  
Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, del periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, segnatamente in caso di particolari difficoltà.

Articolo 58

Forme di erogazione

1.  

I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:

a) 

rendita;

b) 

somma erogata in un’unica soluzione;

c) 

prelievo;

d) 

una combinazione delle predette forme.

2.  
I risparmiatori in PEPP scelgono la forma di erogazione per la fase di decumulo al momento della stipula del contratto PEPP e quando chiedono l’apertura di un nuovo sottoconto. La forma di erogazione può variare da un sottoconto all’altro.
3.  
Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 57 o 59, gli Stati membri possono adottare misure volte a privilegiare determinate forme di erogazione. Fra tali misure possono rientrare limiti quantitativi sulle somme erogate in un’unica soluzione, al fine di incoraggiare ulteriormente le altre forme di erogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detti limiti quantitativi si applicano solo ai pagamenti corrispondenti al capitale accumulato nei sottoconti PEPP relativi agli Stati membri il cui diritto interno prevede limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione.
4.  
Gli Stati membri possono specificare le condizioni per il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi.

Articolo 59

Modifica delle forme di erogazione

1.  

Se il fornitore di PEPP offre varie forme di erogazione, il risparmiatore in PEPP può modificare la forma di erogazione di ciascun sottoconto aperto:

a) 

un anno prima dell’inizio della fase di decumulo;

b) 

all’inizio della fase di decumulo;

c) 

al momento del trasferimento presso altro fornitore.

La modifica della forma di erogazione è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

2.  
Non appena ricevuta la richiesta di un risparmiatore in PEPP di modificare la propria forma di erogazione, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP in modo chiaro e comprensibile in merito alle implicazioni finanziarie che tale modifica comporta per il risparmiatore in PEPP o il beneficiario di PEPP, in particolare per quanto riguarda l’eventuale impatto sugli incentivi nazionali che potrebbero applicarsi ai sottoconti esistenti del PEPP del risparmiatore in PEPP.

Articolo 60

Pianificazione previdenziale e consulenza sulle modalità di erogazione

1.  

Per il PEPP di base, all’inizio della fase di decumulo il fornitore di PEPP offre al risparmiatore in PEPP una pianificazione previdenziale personalizzata in merito all’uso sostenibile del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP, tenendo conto quanto meno di quanto segue:

a) 

valore del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP;

b) 

importo totale degli altri diritti pensionistici maturati; e

c) 

richieste ed esigenze pensionistiche a lungo termine del risparmiatore in PEPP.

2.  
La pianificazione previdenziale di cui al paragrafo 1 comprende una raccomandazione personalizzata in merito alla forma ottimale di erogazione per il risparmiatore in PEPP, salvo che sia prevista una sola forma di erogazione. Se l’erogazione in un’unica soluzione non è in linea con le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, la consulenza lo segnala.

CAPO IX

VIGILANZA

Articolo 61

Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA

1.  
Le autorità competenti del fornitore di PEPP vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa e in conformità del regime e delle norme di vigilanza settoriali pertinenti. Sono anche responsabili della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull’adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP riguardo ai compiti che deve svolgere quando fornisce un PEPP.
2.  
L’EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati «PEPP», o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 62

Poteri delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 63

Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti

1.  

Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni:

a) 

le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;

b) 

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP;

c) 

le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

d) 

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

2.  

Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti:

a) 

il PEPP cui si riferisce la misura proposta;

b) 

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c) 

gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3.  
In casi eccezionali, ove ritengano necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dal PEPP, le autorità competenti possono intervenire in via provvisoria, dopo aver inviato notifica scritta a tutte le altre autorità competenti e all’EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e che sia inoltre chiaramente provato che un termine di notifica di un mese non sarebbe adeguato per fronteggiare il timore o la minaccia specifici. Le autorità competenti non prendono provvedimenti in via provvisoria per periodi superiori a tre mesi.
4.  
Le autorità competenti pubblicano un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’imposizione di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che inducono l’autorità a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.
5.  
Le autorità competenti revocano il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 64

Agevolazione e coordinamento

1.  
L’EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 63. In particolare, l’EIOPA assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che, se opportuno, le autorità competenti adottino un approccio coerente.
2.  
Dopo aver ricevuto comunicazione, a norma dell’articolo 63, della necessità di imporre un divieto o una restrizione a norma del suddetto articolo, l’EIOPA esprime un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo indica nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’EIOPA.
3.  
Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere espresso dall’EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

Articolo 65

Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA

1.  
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei PEPP commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione.
2.  
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell’Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati PEPP o dei PEPP che presentano determinate caratteristiche specifiche.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dall’EIOPA, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

3.  

L’EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 dopo aver consultato le altre AEV, se del caso, e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l’azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b) 

i requisiti regolamentari applicabili ai PEPP a norma del diritto dell’Unione non sono atti ad affrontare la minaccia;

c) 

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP.

4.  

Nell’adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA assicura che tale misura:

a) 

non abbia effetti negativi sproporzionati sull’efficienza dei mercati finanziari o sui risparmiatori in PEPP, rispetto ai suoi benefici; o

b) 

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Se l’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 63, l’EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo senza emettere il parere di cui all’articolo 64.

5.  
Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.
6.  
L’EIOPA pubblica un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’adozione di misure ai sensi del presente articolo. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l’entrata in vigore delle misure.
7.  
L’EIOPA riesamina a intervalli adeguati, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 2. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.
8.  
Una misura adottata dall’EIOPA in conformità del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.
9.  
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 72 per integrare il presente regolamento con i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

Tali criteri e fattori comprendono:

a) 

il grado di complessità del PEPP e la relazione con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione e vendita;

b) 

il grado di innovazione di un PEPP, di un’attività o di una prassi;

c) 

l’effetto leva di un PEPP o di una prassi;

d) 

in relazione all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP.

Articolo 66

Cooperazione e coerenza

1.  
Ogni autorità competente contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione.
2.  
Le autorità competenti cooperano tra loro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), alla direttiva 2009/65/CE, alla direttiva 2009/138/CE, alla direttiva 2011/61/UE, alla direttiva 2014/65/UE, alla direttiva (UE) 2016/97 e alla direttiva (UE) 2016/2341.
3.  
Le autorità competenti e l’EIOPA collaborano tra di loro, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, nell’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
4.  
Le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, in particolare per individuare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
5.  
Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della cooperazione e dello scambio delle informazioni, unitamente alle disposizioni sulla presentazione delle summenzionate informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO X

SANZIONI

Articolo 67

Sanzioni amministrative e altri provvedimenti

1.  
Senza pregiudizio dei poteri di vigilanza delle autorità competenti e del diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme in merito alle sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti adeguati applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire la loro applicazione. Le sanzioni amministrative e le altre misure previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non adottare norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.

Entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’EIOPA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’EIOPA di tutte le successive modifiche.

2.  

Le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano quanto meno nelle situazioni in cui:

a) 

l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ha ottenuto la registrazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli articoli 6 e 7;

b) 

l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» senza la necessaria registrazione;

c) 

il fornitore di PEPP non ha fornito il servizio di portabilità in violazione degli articoli 18 e 19 o le informazioni relative a tale servizio ai sensi degli articoli 20 e 21, o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, articoli 48 e 50, e al capo VII;

d) 

il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all’articolo 48.

3.  

Gli Stati membri provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti in appresso nel caso delle violazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) 

una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 69;

b) 

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c) 

l’interdizione temporanea, nei confronti del membro dell’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

d) 

per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000  EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;

e) 

per le persone giuridiche, l’importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10 % del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;

f) 

per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 000  EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;

g) 

sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f).

4.  
Le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o degli altri provvedimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3 sono motivate e soggette a ricorso giurisdizionale.
5.  
Nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare, nei casi transfrontalieri, possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti.

Articolo 68

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti

1.  

Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui all’articolo 67 in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale:

a) 

direttamente;

b) 

in collaborazione con altre autorità;

c) 

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.  

Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:

a) 

la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b) 

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) 

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;

d) 

l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e) 

le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) 

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g) 

precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 69

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti

1.  
Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web ufficiale, senza indebito ritardo, le decisioni di imporre sanzioni amministrative o di adottare altri provvedimenti per violazione del presente regolamento dopo la comunicazione al destinatario.
2.  
La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sugli altri provvedimenti imposti.
3.  

Quando ritengono, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono a:

a) 

differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione,

b) 

pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l’identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l’effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure

c) 

non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) 

che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;

ii) 

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto a misure ritenute di natura minore.

4.  
Se la sanzione amministrative o un altro provvedimento sono pubblicati in forma anonima conformemente al paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento di altro tipo è oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le autorità competenti aggiungono immediatamente tale informazione sul proprio sito web ufficiale e qualsiasi informazione successiva sull’esito dell’impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un altro provvedimento.
5.  
Le autorità competenti assicurano che le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sui siti web ufficiali delle autorità competenti solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 70

Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti

1.  
Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti imposti ma non pubblicati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso gli stessi e il relativo esito.
2.  
Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e a tutti gli altri provvedimenti imposti ai sensi dell’articolo 67.

L’EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.

3.  
Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, le loro autorità competenti forniscono all’EIOPA, su base annua, dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini penali avviate e le sanzioni penali imposte. L’EIOPA pubblica in una relazione annuale i dati resi anonimi relativi alle sanzioni penali imposte.
4.  
Le autorità competenti, quando rendono pubblica una sanzione amministrativa, un altro provvedimento o una sanzione penale, ne danno contestualmente comunicazione all’EIOPA.

▼M1

Articolo 70 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.  
A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, il fornitore di PEPP trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

le dimensioni del fornitore di PEPP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v) 

un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i fornitori di PEPP ottengono un identificativo della persona giuridica.
3.  
Entro 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
4.  
A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'EIOPA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) 

un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5.  
A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) 

un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

6.  

Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

a) 

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b) 

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c) 

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

7.  
Se necessario, l'EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

▼B

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP, i distributori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell’EIOPA ai fini del presente regolamento, l’EIOPA si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 72

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 40, paragrafo 9, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 65, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 40, paragrafo 9, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 65, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 9, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 65, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 73

Valutazione e relazione

1.  
Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell’EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2.  

La relazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:

a) 

il funzionamento della procedura di registrazione dei PEPP conformemente al capo II;

b) 

la portabilità, in particolare i sottoconti a disposizione dei risparmiatori in PEPP e la possibilità per i risparmiatori di continuare a effettuare versamenti sull’ultimo sottoconto aperto, conformemente all’articolo 20, paragrafi 3 e 4;

c) 

lo sviluppo di partenariati;

d) 

il funzionamento del servizio di trasferimento e l’ammontare delle commissioni e degli oneri;

e) 

il livello di penetrazione del mercato del PEPP e l’impatto del presente regolamento sugli schemi pensionistici in Europa, tra cui la sostituzione dei prodotti esistenti e la diffusione del PEPP di base;

f) 

la procedura di reclamo;

g) 

l’integrazione dei fattori ESG nella politica di investimento del PEPP;

h) 

il livello delle commissioni, degli oneri e delle spese sostenute direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP, compresa una valutazione di eventuali carenze del mercato;

i) 

l’osservanza, da parte dei distributori di PEPP, del presente regolamento e della normativa settoriale applicabile;

j) 

l’applicazione delle diverse tecniche di attenuazione del rischio utilizzate dai fornitori di PEPP;

k) 

la fornitura del PEPP nell’ambito della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento;

l) 

l’opportunità di divulgare informazioni sui risultati passati del prodotto ai potenziali risparmiatori in PEPP, tenendo conto delle informazioni per gli scenari di performance che saranno incluse nel PEPP;

m) 

l’adeguatezza o meno della consulenza fornita ai risparmiatori in PEPP, in particolare in merito alle possibili forme di erogazione.

La valutazione di cui alla lettera e) del primo comma tiene conto dei motivi della mancata apertura di sottoconti in determinati Stati membri e analizza i progressi e gli sforzi compiuti dai fornitori di PEPP per sviluppare soluzioni tecniche per l’apertura di sottoconti.

3.  
La Commissione istituisce con i pertinenti portatori d’interesse un gruppo incaricato di monitorare costantemente l’evoluzione e l’attuazione dei PEPP. Il gruppo comprende almeno l’EIOPA, le autorità competenti, rappresentanti del settore e dei consumatori ed esperti indipendenti.

Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolte dall’EIOPA.

Articolo 74

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli atti delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

( 2 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 4 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 8 ) Regolamento (UE) 2023/2859. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

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