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Document 02019R1020-20240523
Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019R1020 — IT — 23.05.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2023 |
L 191 |
1 |
28.7.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 |
L 1252 |
1 |
3.5.2024 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«messa a disposizione sul mercato» : qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
2) |
«immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; |
3) |
«vigilanza del mercato» : le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e tutelino l'interesse pubblico oggetto di tale normativa; |
4) |
«autorità di vigilanza del mercato» : un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 10 quale responsabile della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro; |
5) |
«autorità richiedente» : l'autorità di vigilanza del mercato che presenta una richiesta di assistenza reciproca; |
6) |
«autorità interpellata» : l'autorità di vigilanza del mercato che riceve una richiesta di assistenza reciproca; |
7) |
«non conformità» : qualsiasi caso di mancata conformità a una delle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione o del presente regolamento; |
8) |
«fabbricante» : qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; |
9) |
«importatore» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo; |
10) |
«distributore» : qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; |
11) |
«fornitore di servizi di logistica» : qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), i servizi di consegna dei pacchi come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci; |
12) |
«rappresentante autorizzato» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento; |
13) |
«operatore economico» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; |
14) |
«prestatore di servizi della società dell'informazione» : il prestatore di un servizio come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); |
15) |
«interfaccia online» : qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore economico, e che serve per fornire agli utilizzatori finali l'accesso ai prodotti dell'operatore economico; |
16) |
«misura correttiva» : qualsiasi misura adottata da un operatore economico per porre fine a un caso di non conformità, laddove richiesto da un'autorità di vigilanza del mercato o su iniziativa dell'operatore economico stesso; |
17) |
«misura volontaria» : un'azione correttiva non richiesta da un'autorità di vigilanza del mercato; |
18) |
«rischio» : la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni; |
19) |
«prodotto che presenta un rischio» : un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto o nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione; |
20) |
«prodotto che presenta un rischio grave» : qualsiasi prodotto che presenta un rischio per il quale, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell'impiego normale e prevedibile del prodotto, la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati; |
21) |
«utilizzatore finale» : qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali; |
22) |
«richiamo» : qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; |
23) |
«ritiro» : qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura; |
24) |
«autorità doganali» : le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; |
25) |
«immissione in libera pratica» : la procedura di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; |
26) |
«prodotti che entrano nel mercato dell'Unione» : prodotti provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica». |
CAPO II
COMPITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 4
Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione
Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:
il fabbricante stabilito nell'Unione;
un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;
un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.
Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:
se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;
qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.
Articolo 5
Rappresentante autorizzato
Articolo 6
Vendite a distanza
I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata agli utilizzatori finali dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro.
Articolo 7
Obbligo di cooperazione
CAPO III
ASSISTENZA AGLI OPERATORI ECONOMICI E COLLABORAZIONE CON I MEDESIMI
Articolo 8
Informazioni agli operatori economici
Articolo 9
Attività congiunte per promuovere la conformità
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO E UFFICI UNICI DI COLLEGAMENTO
Articolo 10
Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento
Articolo 11
Attività delle autorità di vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività al fine di garantire quanto segue:
l'efficace vigilanza del mercato nei rispettivi territori per i prodotti messi in vendita sia online che attraverso i canali tradizionali in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione;
l'adozione, da parte degli operatori economici, di misure correttive appropriate e proporzionate per quanto riguarda la conformità a tale normativa e al presente regolamento;
l'adozione di misure appropriate e proporzionate qualora l'operatore economico non adotti misure correttive.
Nel decidere quali controlli effettuare, su quali tipi di prodotti e in quale misura, le autorità di vigilanza del mercato adottano un approccio basato sul rischio tenendo conto dei fattori seguenti:
i possibili pericoli e i casi di non conformità associati ai prodotti e, ove disponibili, i casi verificatisi sul mercato;
le attività e le operazioni sotto il controllo dell'operatore economico;
i precedenti dell'operatore economico in materia di non conformità;
se del caso, i profili di rischio delineati dalle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;
i reclami presentati dai consumatori e altre informazioni ricevute da altre autorità, operatori economici, media e altre fonti che potrebbero indicare una non conformità.
Le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le seguenti procedure in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione:
procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni attinenti ai rischi o ai casi di non conformità;
procedure per verificare l'effettiva applicazione da parte degli operatori economici delle misure correttive che dovevano adottare.
Articolo 12
Valutazioni inter pares
Articolo 13
Strategie nazionali di vigilanza del mercato
La strategia nazionale di vigilanza del mercato comprende almeno i seguenti elementi purché essi non compromettano le attività di vigilanza del mercato:
le informazioni disponibili sulla presenza di prodotti non conformi, che tengano conto in particolare dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, se del caso, come pure delle tendenze del mercato che possono incidere sui tassi di non conformità delle categorie di prodotti e di eventuali minacce e rischi inerenti alle tecnologie emergenti;
i settori definiti prioritari dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione;
le attività di applicazione delle norme previste al fine di ridurre i casi di non conformità nei settori definiti come prioritari, compresi, se del caso, i livelli minimi di controllo previsti per le categorie di prodotti che presentano livelli significativi di non conformità;
una valutazione della cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri come enunciato all'articolo 11, paragrafo 8, del capo VI.
CAPO V
POTERI E MISURE IN MATERIA DI VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 14
Poteri delle autorità di vigilanza del mercato
Nel conferire poteri a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che tali poteri siano esercitabili in uno dei seguenti modi, a seconda dei casi:
direttamente dalle autorità di vigilanza del mercato sotto la propria autorità;
mediante il ricorso ad altre autorità pubbliche, in base alla divisione dei poteri e all'organizzazione istituzionale e amministrativa dello Stato membro in questione;
mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti di pronunciare la decisione necessaria per autorizzare l'esercizio del potere in questione, se del caso anche presentando ricorso qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1 comprendono come minimo:
il potere di richiedere agli operatori economici a fornire i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni del caso riguardo alla conformità e agli aspetti tecnici del prodotto, compreso l'accesso al software incorporato, nella misura in cui tale accesso è necessario per valutare la conformità del prodotto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione, in qualsiasi forma o formato e a prescindere dal supporto o dal luogo in cui tali documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sono conservati, nonché a prendere od ottenerne copie;
il potere di richiedere agli operatori economici a fornire informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento, sui dettagli della rete di distribuzione, sulle quantità di prodotti sul mercato e su altri modelli di prodotti aventi le stesse caratteristiche tecniche del prodotto in questione, se pertinente ai fini della conformità con i requisiti applicabili ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione;
il potere di richiedere agli operatori economici a fornire le informazioni pertinenti necessarie ai fini dell'accertamento della proprietà dei siti web, allorché le informazioni in questione sono legate all'oggetto dell'indagine;
il potere di effettuare ispezioni in loco e controlli fisici;
il potere di accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto utilizzato dall'operatore economico in questione nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, allo scopo di individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;
il potere di avviare indagini sulle autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa per individuare i casi di non conformità e porvi fine;
il potere di richiedere agli operatori economici di adottare misure appropriate per porre fine a un caso di non conformità o di eliminare il rischio;
il potere di adottare misure appropriate, qualora un operatore economico ometta di adottare misure correttive appropriate o qualora persista la non conformità o il rischio, tra cui il potere di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il richiamo;
il potere di imporre sanzioni a norma dell'articolo 41;
il potere di acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima, di ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa per individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;
il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio:
di imporre la rimozione dei contenuti da un'interfaccia online relativa ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online, oppure
in caso di mancata di osservanza di un obbligo imposto ai sensi del punto i), di obbligare i prestatori di servizi della società dell'informazione a limitare l'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi pertinenti di attuare tali misure.
Articolo 15
Recupero dei costi da parte delle autorità di vigilanza del mercato
Articolo 16
Misure di vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure appropriate se un prodotto, soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione, utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso o in condizioni ragionevolmente prevedibili e in caso di installazione e manutenzione adeguate:
può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori; o
non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile.
Ai fini del paragrafo 2, tra le misure correttive imposte all'operatore economico possono rientrare anche:
il ripristino della conformità del prodotto, compresa la rettifica della non conformità formale, quale definita nella vigente normativa di armonizzazione dell'Unione, o la garanzia che il prodotto non presenti più un rischio;
il divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato;
il ritiro o il richiamo immediato del prodotto e l'allerta del pubblico sul rischio esistente;
la distruzione o la messa fuori uso del prodotto;
l'apposizione sul prodotto delle opportune avvertenze, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibili, sui rischi che può presentare, nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato;
la fissazione di condizioni preliminari alle quali il prodotto in questione può essere messo a disposizione sul mercato;
l'allerta immediata e opportuna degli utilizzatori finali a rischio, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Articolo 17
Uso delle informazioni, segreto professionale e commerciale
Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni che ritengono pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali. Le autorità di vigilanza del mercato rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.
Articolo 18
Diritti procedurali degli operatori economici
Se la misura o decisione è presa o l'ordinanza è emessa senza che all'operatore economico sia stata data la possibilità di essere sentito, questa possibilità gli è offerta non appena possibile e la misura, decisione o ordinanza è riesaminata tempestivamente dall'autorità di vigilanza del mercato.
Articolo 19
Prodotti che presentano un rischio grave
Articolo 20
Sistema di informazione rapida
Articolo 21
Impianti di prova dell'Unione
La Commissione può designare altresì uno dei propri impianti di prova come impianto di prova dell'Unione per categorie specifiche di prodotti o per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti o per prodotti per i quali la capacità di prova è inesistente o insufficiente.
Gli impianti di prova dell'Unione, nell'ambito delle loro competenze, svolgono le attività seguenti:
effettuano prove su prodotti su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, della rete o della Commissione;
forniscono pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta della rete;
sviluppano tecniche e metodi di analisi nuovi;
CAPO VI
ASSISTENZA RECIPROCA TRANSFRONTALIERA
Articolo 22
Assistenza reciproca
In casi debitamente giustificati, l'autorità interpellata può rifiutare di dare seguito a una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 2, se:
l'autorità richiedente non ha adeguatamente dimostrato che le informazioni richieste sono necessarie per stabilire la non conformità;
l'autorità interpellata fornisce motivi ragionevoli che dimostrano che ottemperare alla richiesta comprometterebbe sostanzialmente lo svolgimento delle sue attività.
Articolo 23
Richieste di misure di applicazione
Un'autorità interpellata può rifiutare di dare seguito a una richiesta di misure di applicazione in caso di una o più delle situazioni seguenti:
l'autorità interpellata constata che l'autorità richiedente non ha fornito informazioni sufficienti;
l'autorità interpellata ritiene che la richiesta sia contraria alla normativa di armonizzazione dell'Unione;
l'autorità interpellata dimostra che vi sono ragionevoli motivi che dimostrano che ottemperare alla richiesta comprometterebbe sostanzialmente lo svolgimento delle sue attività.
Articolo 24
Procedura per le richieste di assistenza reciproca
CAPO VII
PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE
Articolo 25
Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
Ogni Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorità designate a norma del primo comma e ai loro rispettivi ambiti di competenza mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.
Informazioni relative al rischio sono scambiate tra:
le autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013; e
le autorità doganali conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Le autorità doganali del primo punto di entrata, qualora abbiano motivo di ritenere che prodotti soggetti al diritto dell'Unione posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'«immissione in libera pratica» non siano conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportino un rischio, trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.
Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione elabora una relazione contenente le informazioni presentate dagli Stati membri per l'anno civile precedente e l'analisi dei dati forniti. La relazione è pubblicata nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.
Articolo 26
Sospensione dell'immissione in libera pratica
Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto se nel corso dei controlli in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, è accertato quanto segue:
il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta dal diritto dell'Unione ad esso applicabile o sussiste un ragionevole dubbio quanto all'autenticità, all'accuratezza o alla completezza di tale documentazione;
il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale diritto dell'Unione ad esso applicabile;
il prodotto reca la marcatura CE o altra marcatura prescritta da tale diritto dell'Unione ad esso applicabile apposta in modo falso o fuorviante;
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, incluso l'indirizzo postale, di un operatore economico avente compiti riguardanti il prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione non sono indicati o identificabili conformemente all'articolo 4, paragrafo 4; o
per qualsiasi altra ragione quando vi è motivo di ritenere che il prodotto non è conforme al diritto dell'Unione ad esso applicabile o che esso presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un qualsiasi altro interesse pubblico di cui all'articolo 1.
Articolo 27
Immissione in libera pratica
Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa conformemente all'articolo 26 è immesso in libera pratica quando sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione ed è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
nei quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione le autorità di vigilanza del mercato non hanno richiesto alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, di mantenere la sospensione;
le autorità di vigilanza del mercato hanno comunicato alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, la loro approvazione dell'immissione in libera pratica.
L'immissione in libera pratica non è considerata quale prova della conformità al diritto dell'Unione.
Articolo 28
Rifiuto dell'immissione in libera pratica
Le autorità di vigilanza del mercato, se concludono che un prodotto comporta un rischio grave, adottano misure intese a vietarne l’immissione sul mercato e impongono alle autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, di non immetterlo in libera pratica. Esse impongono inoltre a dette autorità di inserire la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se del caso, nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente:
«Prodotto pericoloso — Immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) 2019/1020».
Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono immediatamente tali informazioni nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.
Le autorità di vigilanza del mercato, se concludono che un prodotto non può essere immesso sul mercato in quanto non conforme al diritto dell'Unione ad esso applicabile, adottano misure intese a vietarne l'immissione sul mercato e impongono alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, di non immetterlo in libera pratica. Esse impongono inoltre a dette autorità di inserire la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se del caso, nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente:
«Prodotto non conforme — Immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) 2019/1020».
Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono immediatamente tali informazioni nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.
Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.
CAPO VIII
APPLICAZIONE COORDINATA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 29
Rete dell'Unione per la conformità dei prodotti
Articolo 30
Composizione e funzionamento della rete
Le riunioni degli ADCO sono destinate unicamente ai rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione.
I portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, le piccole e medie imprese (PMI), i consumatori, i laboratori di prova e gli organismi di standardizzazione e di valutazione della conformità a livello di Unione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni degli ADCO in funzione dell'argomento in discussione.
Articolo 31
Ruolo e compiti della rete
La rete svolge i compiti seguenti:
preparare, adottare e monitorare il proprio programma di lavoro;
facilitare l'identificazione delle priorità comuni per le attività di vigilanza del mercato e lo scambio di informazioni transettoriali sulla valutazione dei prodotti, inclusi la valutazione dei rischi, i metodi di sperimentazione e i risultati, i recenti sviluppi scientifici e le nuove tecnologie, i rischi emergenti e altri aspetti concernenti le attività di controllo, nonché sull'attuazione delle strategie e delle attività nazionali di vigilanza del mercato;
coordinare gli ADCO e le loro attività;
organizzare progetti comuni di vigilanza del mercato transettoriale e di prove sui prodotti e definire le loro priorità;
scambiare esperienze e migliori prassi, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato;
facilitare l'organizzazione di programmi di formazione e di scambi di personale;
in collaborazione con la Commissione, organizzare campagne d'informazione e programmi volontari di visite reciproche tra autorità di vigilanza del mercato;
discutere questioni derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca transfrontaliero;
contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;
proporre il finanziamento delle attività di cui all'articolo 36;
contribuire all'uniformità delle prassi amministrative relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri;
fornire consulenza e assistenza alla Commissione in merito alle questioni relative all'ulteriore sviluppo di RAPEX e del sistema di informazione e di comunicazione di cui all'articolo 34;
promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche fra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione;
promuovere e agevolare la collaborazione con altre reti e altri gruppi pertinenti, nell'ottica di esaminare le possibilità di utilizzare le nuove tecnologie ai fini della vigilanza del mercato e della tracciabilità dei prodotti;
valutare regolarmente le strategie di vigilanza del mercato, con lo svolgimento della prima valutazione entro il 16 luglio 2024;
affrontare qualsiasi altra questione relativa alle attività nell'ambito di competenza della rete finalizzate a contribuire all'efficace funzionamento della vigilanza del mercato nell'Unione.
Articolo 32
Ruolo e compiti dei gruppi di cooperazione amministrativa
Gli ADCO svolgono i compiti seguenti:
agevolare un'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione nel loro ambito di competenza al fine di migliorare l'efficienza della vigilanza del mercato in tutto il mercato interno;
promuovere la comunicazione tra le autorità di vigilanza del mercato e la rete e sviluppare una fiducia reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato;
definire e coordinare progetti comuni come attività transfrontaliere congiunte di vigilanza del mercato;
mettere a punto pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato;
informarsi reciprocamente in merito ai metodi e alle attività nazionali di vigilanza del mercato e sviluppare e promuovere le migliori pratiche;
individuare questioni di interesse comune in relazione alla vigilanza del mercato e proporre approcci comuni da adottare;
agevolare le valutazioni dei prodotti specifiche per settore, inclusi la valutazione del rischio, i metodi di prova e i risultati delle prove, i recenti sviluppi scientifici e altri aspetti attinenti le attività di controllo.
Articolo 33
Ruolo e compiti della Commissione
La Commissione svolge i compiti seguenti:
assistere la rete, i suoi sottogruppi e gli ADCO attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico;
mantenere e mettere a disposizione degli uffici unici di collegamento e dei presidenti degli ADCO un elenco aggiornato dei presidenti degli ADCO, incluse le rispettive informazioni di contatto;
assistere la rete nella preparazione e nel monitoraggio del suo programma di lavoro;
sostenere il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti che hanno compiti assegnati loro dagli Stati membri in relazione alla normativa di armonizzazione dell'Unione;
determinare, in consultazione con la rete, la necessità di capacità di prova supplementare e proporre soluzioni a tal fine in conformità con l'articolo 21;
applicare gli strumenti di cooperazione internazionale di cui all'articolo 35;
prestare sostegno per la istituzione di AFCO distinti o congiunti;
sviluppare e mantenere il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, compresa l'interfaccia di cui all'articolo 34, paragrafo 7, come pure l'interfaccia con le banche dati nazionali di vigilanza del mercato, e fornire informazioni al pubblico mediante tale sistema;
assistere la rete nella realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all'attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, come studi, programmi, valutazioni, analisi comparative, visite congiunte reciproche e programmi di visita, scambio di personale, lavoro di ricerca, attività di laboratorio, verifiche della competenza, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
elaborare campagne dell'Unione in materia di vigilanza del mercato e attività analoghe e contribuire alla loro attuazione;
organizzare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti, e programmi comuni di formazione, agevolare gli scambi di personale tra autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi o con organizzazioni internazionali, nonché organizzare campagne d'informazione e programmi volontari di visite reciproche tra le autorità di vigilanza del mercato;
svolgere attività nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell'Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello di Unione e internazionale;
mettere a disposizione competenze tecniche o scientifiche ai fini dell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato;
esaminare, su richiesta della rete o di propria iniziativa, tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e formulare orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche al fine di promuovere un'applicazione coerente del presente regolamento.
Articolo 34
Sistema di informazione e comunicazione
Gli uffici unici di collegamento inseriscono nel sistema le informazioni e comunicazioni seguenti:
l'identità delle autorità di vigilanza del mercato nei rispettivi Stati membri e gli ambiti di competenza di tali autorità a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
l'identità delle autorità designate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
la strategia nazionale di vigilanza del mercato elaborata dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 13 e i risultati del riesame e della valutazione della strategia di vigilanza del mercato.
Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema le informazioni e comunicazioni seguenti per quanto riguarda i prodotti messi a disposizione sul mercato, per i quali è stata effettuata una verifica approfondita della conformità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE e dell'articolo 20 del presente regolamento e, ove applicabile, per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione per i quali la procedura di immissione in libera pratica è stata sospesa nei rispettivi territori conformemente all'articolo 26 del presente regolamento, le informazioni seguenti riguardanti:
misure in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, adottate dall'autorità di vigilanza del mercato;
relazioni sulle prove effettuate dalle autorità stesse;
misure correttive adottate dagli operatori economici interessati;
relazioni prontamente disponibili sulle lesioni causate dal prodotto in questione;
qualsiasi obiezione sollevata da uno Stato membro conformemente alla procedura di salvaguardia applicabile prevista dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto e l'eventuale seguito dato;
ove disponibile, l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, da parte dei rappresentanti autorizzati;
ove disponibile, l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, da parte dei fabbricanti.
Articolo 35
Cooperazione internazionale
La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l'altro, gli aspetti seguenti:
i metodi di valutazione del rischio utilizzati e i risultati delle prove sui prodotti;
i richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;
le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 16.
L'approvazione può essere concessa a un paese terzo in conformità del paragrafo 3 solamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
il paese terzo possiede un sistema efficiente di verifica della conformità dei prodotti esportati nell'Unione e i controlli effettuati in tale paese terzo sono sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli all'importazione;
i controlli effettuati nell'Unione e, se pertinente, nel paese terzo dimostrano che i prodotti esportati da tale paese terzo nell'Unione soddisfano le prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione.
Le autorità designate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, possono tuttavia effettuare controlli su questi prodotti o categorie di prodotti che entrano nel mercato dell'Unione anche al fine di accertare che i controlli pre-esportazione effettuati dal paese terzo sono efficaci per determinare la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 36
Attività di finanziamento
L'Unione può finanziare le seguenti attività in relazione all'applicazione del presente regolamento:
il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti;
l'istituzione e il funzionamento degli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 21;
lo sviluppo degli strumenti di cooperazione internazionale di cui all'articolo 35;
l'elaborazione e l'aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato;
la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di assisterla nell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato;
l'attuazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13;
le campagne degli Stati membri e dell'Unione in materia di vigilanza del mercato e le attività associate, incluse le risorse e le attrezzature, gli strumenti informatici e la formazione;
la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi alle attività di vigilanza del mercato connesse all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche e programmi di visite, scambio di personale, lavoro di ricerca, attività di formazione, attività di laboratorio, verifiche della competenza, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell'Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello di Unione e internazionale.
Articolo 37
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
CAPO X
MODIFICHE
Articolo 38
Modifiche della direttiva 2004/42/CE
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ) sono soppressi.
Articolo 39
Modifiche del regolamento (CE) n. 765/2008
Il regolamento (CE) n. 765/2008 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93»;
all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati;
all'articolo 2, i punti 1, 2, 14, 15, 17, 18 e 19 sono abrogati:
il capo III, che contiene gli articoli da 15 a 29, è abrogato;
l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'elaborazione e l'aggiornamento dei contributi agli orientamenti nei settori dell'accreditamento, della notifica alla Commissione degli organismi di valutazione della conformità e della valutazione della conformità»;
le lettere d) ed e) sono abrogate;
le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
l'esecuzione di attività preliminari o accessorie in relazione all'attuazione della valutazione della conformità, della metrologia, e delle attività di accreditamento legate all'applicazione della legislazione comunitaria, quali studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavori di ricerca, sviluppo e gestione di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove di competenza, prove di idoneità, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi e promozione e miglioramento delle politiche e dei sistemi europei di valutazione della conformità, e accreditamento tra le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale.».
Articolo 40
Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011
L'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011, è sostituito dal seguente:
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Sanzioni
Articolo 42
Valutazione, riesame e orientamenti
Articolo 43
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 9, all'articolo 25, paragrafo 8, e all'articolo 35, paragrafi 10 e 11, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 44
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021. Tuttavia, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione
Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36);
direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16);
direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14);
direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40);
direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1);
direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40);
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17);
direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37);
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10);
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58);
Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1);
direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1);
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);
regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1);
regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1);
regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7);
direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87);
direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10);
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);
direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12);
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1);
direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17);
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1);
regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1);
regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32);
direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7);
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1);
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1);
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10);
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46);
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59);
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1);
direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1);
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5);
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88);
regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1);
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);
direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38);
regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1);
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52);
direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27);
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);
direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1);
direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45);
direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79);
direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107);
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149);
direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);
direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357);
direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1);
direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);
direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195);
regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131);
regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);
regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);
regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53);
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);
regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176);
regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1);
regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1);
regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1);
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), nella misura in cui si tratta della progettazione, della produzione e dell'immissione sul mercato degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli aeromobili senza equipaggio, e dei loro motori, eliche, parti e dispositivi di controllo remoto;
regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj) nella misura in cui riguarda le prescrizioni di cui all’articolo 28, 29 o 31 di tale regolamento.
ALLEGATO II
Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione senza disposizioni sulle sanzioni
Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36);
direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16);
direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14);
direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40);
direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1);
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17);
direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37);
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10);
direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1);
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);
direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10);
direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12);
direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17);
regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46);
direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1);
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5);
regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1);
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);
regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 765/2008 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 3, punto 1) |
Articolo 2, punto 2) |
Articolo 3, punto 2) |
Articolo 2, 14) |
Articolo 3, punto 22) |
Articolo 2, punto 15) |
Articolo 3, punto 23) |
Articolo 2, punto 17) |
Articolo 3, punto 3) |
Articolo 2, punto 18) |
Articolo 3, punto 4) |
Articolo 2, punto 19) |
Articolo 3, punto 25) |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
— |
Articolo 16, paragrafo 4 |
— |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 34, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 7, lettera a) |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 11, paragrafo 7, lettera b) |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera d) |
— |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 5, e articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 18, paragrafo 6 |
Articolo 31, paragrafo 2, lettera o) |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b), e) e j) |
Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 17 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
— |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 23, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
— |
Articolo 24, paragrafo 4 |
— |
Articolo 25, paragrafo 1 |
— |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 31, paragrafo 2, lettera f), e articolo 33, paragrafo 1, lettere i) e k) |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 31, paragrafo 2, lettera g), e articolo 33, paragrafo 1, lettere i) e k) |
Articolo 25, paragrafo 3 |
— |
Articolo 26 |
— |
Articolo 27, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 25, paragrafo 3 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 4 |
Articolo 27, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 4 |
— |
Articolo 27, paragrafo 5 |
— |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 27, primo comma, lettera a) |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 27, primo comma, lettera b) |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 5 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera d) |
— |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 36, paragrafo 2, lettera e) |
( 1 ) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
( 2 ) Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).
( 3 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
( 5 ) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
( 6 ) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
( 7 ) Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
( 8 ) Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).
( 9 ) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
( 10 ) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
( 12 ) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
( 13 ) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).
( 14 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).;
( 15 ) Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).
( 16 ) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
( 17 ) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
( 18 ) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).
( 19 ) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
( 20 ) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri elative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
( 21 ) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
( 22 ) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
( 23 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 24 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 25 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 26 ) Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).