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Document 02019R0788-20190517

Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/788 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europeiTesto rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/2019-05-17

02019R0788 — IT — 17.05.2019 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

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REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

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(GU L 130 dell'17.5.2019, pag. 55)


Rettificato da:

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Rettifica, GU L 334, 27.12.2019, pag.  168 (2019/788)




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▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

▼B



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

Articolo 2

Diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

1.  Ogni cittadino dell'Unione che ha raggiunto almeno l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno, conformemente al presente regolamento.

Gli Stati membri possono fissare l'età minima a 16 anni per sostenere un'iniziativa, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, e, in tal caso, ne informano la Commissione.

2.  Conformemente al diritto applicabile, gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto a sostenere iniziative e possano accedere, su un piano di parità con gli altri cittadini, a tutte le fonti d'informazione pertinenti sulle iniziative.

Articolo 3

Numero richiesto di firmatari

1.  Un'iniziativa è valida se:

a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 («firmatari»), appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; e

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.

Articolo 4

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

1.  La Commissione offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori informazioni facilmente accessibili e complete e assistenza in merito all'iniziativa dei cittadini europei, in particolare indirizzandoli verso le fonti di informazione e assistenza pertinenti.

La Commissione pubblica per via elettronica e su carta una guida sull'iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2.  La Commissione mette gratuitamente a disposizione una piattaforma collaborativa online per l'iniziativa dei cittadini europei.

La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di discussione riguardo all'iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizzatori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre istituzioni e organi dell'Unione che intendano parteciparvi.

La piattaforma è accessibile alle persone con disabilità.

I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.  La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il «registro»), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura.

Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

La Commissione aggiorna il registro su base regolare rendendo disponibili le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori.

4.  Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa, incluso il suo allegato, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione entro i limiti di cui all'allegato II, affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento.

Il gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle informazioni aggiuntive sull'iniziativa e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II, presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tali traduzioni sono di responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto delle traduzioni fornite dal gruppo di organizzatori corrisponde al contenuto dell'iniziativa presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

La Commissione provvede a che le informazioni presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e le traduzioni presentate a norma del presente paragrafo siano pubblicate nel registro e sul sito web sull'iniziativa dei cittadini europei.

5.  La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell'articolo 12, e mette tale servizio gratuitamente a disposizione dei gruppi degli organizzatori.

6.  Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.



CAPO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 5

Gruppo di organizzatori

1.  Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il «gruppo di organizzatori»). I deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

2.  I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e il gruppo comprende residenti di almeno sette diversi Stati membri, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

3.  Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo di organizzatori e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori («persone di contatto»).

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

4.  Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura.

5.  Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza, a norma del diritto nazionale applicabile.

6.  Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti, conformemente al diritto nazionale, a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:

a) false dichiarazioni;

b) utilizzo fraudolento dei dati.

7.  Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di organizzatori o, se del caso, come i suoi membri ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 19 e degli allegati da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante abbia il mandato per agire a nome dell'entità giuridica.

Articolo 6

Registrazione

1.  Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

2.  Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.

Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:

a) trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

b) indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, qualora il gruppo di organizzatori sia composto da più di sette membri;

c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.

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Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.

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3.  La Commissione registra l'iniziativa se:

a) il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma;

b) nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;

c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;

d) l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio;

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo, la Commissione valuta le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori conformemente al paragrafo 2.

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Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell’iniziativa, fatto salvo il paragrafo 4.

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4.  Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d) ed e), sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione che ne precisa i motivi e trasmette le eventuali modifiche all'iniziativa originaria.

Qualora il gruppo di organizzatori modifichi o mantenga la sua iniziativa iniziale in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione:

a) registra l'iniziativa, se essa soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), oppure

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

c) si rifiuta di registrare l'iniziativa.

La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo da parte del gruppo di organizzatori.

5.  Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel registro.

Nel caso in cui la Commissione registri parzialmente un'iniziativa, essa pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa.

In tal caso, il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.

6.  La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

7.  Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione indica i motivi della sua decisione e informa il gruppo di organizzatori. La Commissione informa inoltre il gruppo di organizzatori di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione.

La Commissione rende pubblicamente disponibili nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni adottate conformemente al presente articolo relative alle richieste di registrazione delle proposte di iniziative dei cittadini.

8.  La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

Articolo 7

Ritiro di un'iniziativa

In qualsiasi momento prima della presentazione di un'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 13, il gruppo di organizzatori può ritirare un'iniziativa registrata in conformità dell'articolo 6. Tale ritiro è pubblicato nel registro.

Articolo 8

Periodo di raccolta

1.  Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori («periodo di raccolta»), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.

Se durante il periodo di raccolta desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima della nuova data prescelta per la conclusione del periodo di raccolta si conclude.

La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo comma.

2.  La Commissione indica le date di inizio e fine del periodo di raccolta nel registro.

3.  La Commissione chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 e il gruppo di organizzatori chiude il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 alla data in cui termina il periodo di raccolta.

Articolo 9

Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1.  Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elettronica o su carta.

2.  Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli di cui all'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all'allegato III.

Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda del caso. I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su carta.

Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, l'allegato III non si applica. I cittadini indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione ( 1 ).

3.  Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all'allegato III.

4.  Entro 30 giugno 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, dell'allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella parte B dell'allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di identificazione personale ivi menzionato.

Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.

Gli Stati membri inclusi in una parte dell'allegato III possono chiedere alla Commissione di essere trasferiti nell'altra parte dell'allegato III. Essi effettuano la richiesta alla Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale i nuovi moduli diverranno applicabili.

5.  Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari su carta.

6.  È consentito firmare la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa una volta sola.

7.  Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.

Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.

Articolo 10

Sistema centrale di raccolta elettronica

1.  Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea, entro il 1o gennaio 2020, e attiva a decorrere da tale data un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46.

I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del sistema è gratuito.

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione.

Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.

2.  Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichiarazioni di sostegno possano essere raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità dell'articolo 8.

3.  Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di raccolta.

Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione.

4.  Gli Stati membri garantiscono che:

a) i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando la dichiarazione di sostegno con una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014;

b) sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501.

5.  La Commissione consulta i portatori di interesse per quanto concerne ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema centrale di raccolta elettronica al fine di tenere conto dei loro suggerimenti e delle loro preoccupazioni.

Articolo 11

Sistemi individuali di raccolta elettronica

1.  Nel caso in cui non utilizzi il sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori può raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica in tutti gli Stati membri o in alcuni di essi attraverso un altro sistema di raccolta elettronica («sistema individuale di raccolta elettronica»).

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

2.  Il gruppo di organizzatori garantisce che il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 18, paragrafo 3, per la durata del periodo di raccolta.

3.  Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente rilascia un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV entro un mese dalla richiesta. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificato nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4.  I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il periodo di raccolta:

a) solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di sostegno;

b) le informazioni fornite riguardo all'iniziativa corrispondano alle informazioni pubblicate nel registro;

c) i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all'allegato III;

d) i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro.

5.  Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22.

Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

6.  Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte tramite un sistema individuale di raccolta elettronica, il periodo di raccolta può iniziare soltanto quando per tale sistema è stato rilasciato il certificato di cui al paragrafo 3.

7.  Il presente articolo si applica soltanto alle iniziative registrate in conformità dell'articolo 6 entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 12

Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1.  Ogni Stato membro verifica e certifica che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni del presente regolamento («Stato membro competente»).

2.  Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dello Stato membro competente.

Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'articolo 3.

Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo di cui all'allegato V.

Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in conformità del formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.

Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono presentate separatamente.

3.  La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica nonché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro responsabile non appena il gruppo di organizzatori ha presentato il modulo di cui all'allegato V all'autorità competente dello Stato membro competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commissione di presentare tali dichiarazioni all'autorità competente dello Stato membro responsabile.

La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, del presente articolo, utilizzando il servizio di scambio di file di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4.  Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che possono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.

Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l'autenticazione delle firme.

5.  Sulla base delle verifiche svolte, l'autorità competente certifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organizzatori, utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 13

Presentazione alla Commissione

Entro tre mesi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l'iniziativa alla Commissione.

Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all'allegato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Il modulo di cui all'allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel registro.

Articolo 14

Pubblicazione e audizione pubblica

1.  Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

2.  Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali.

La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.

Il Consiglio, altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i parlamenti nazionali e la società civile hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.

3.  In seguito all'audizione pubblica, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell'iniziativa.

Articolo 15

Esame da parte della Commissione

1.  Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentirgli di esporre in dettaglio gli obiettivi dell'iniziativa.

2.  Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all'iniziativa, anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto giuridico dell'Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario previsto per tali azioni.

La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata.

3.  La Commissione e il gruppo di organizzatori informano i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, informazioni aggiornate sull'attuazione delle azioni illustrate nella comunicazione adottata in risposta all'iniziativa.

Articolo 16

Seguito dato dal Parlamento europeo alle iniziative dei cittadini andate a buon fine

Il Parlamento europeo valuta le misure adottate dalla Commissione a seguito della comunicazione di quest'ultima di cui all'articolo 15, paragrafo 2.



CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

Trasparenza

1.  Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul suo sito web della campagna, informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Le fonti dichiarate di finanziamento e di sostegno, inclusi i promotori, e gli importi corrispondenti sono chiaramente identificabili.

Il gruppo di organizzatori fornisce inoltre informazioni sulle organizzazioni che lo assistono su base volontaria, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico.

Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 13. Sono rese disponibili al pubblico da parte della Commissione in modo chiaro e accessibile nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.

2.  La Commissione ha il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori di fornire qualsiasi informazione e chiarimento supplementari sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate ai sensi del presente regolamento.

3.  La Commissione autorizza i cittadini a presentare un reclamo per quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori e rende a tal fine disponibile un formulario di contatto nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.

La Commissione può chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami ricevuti ai sensi del presente paragrafo e, se del caso, aggiornare le informazioni relative alle fonti di finanziamento e sostegno nel registro.

Articolo 18

Comunicazione

1.  La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

Il Parlamento europeo contribuisce alle attività di comunicazione della Commissione.

2.  Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

3.  Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano trattati separatamente.

Articolo 19

Protezione dei dati personali

1.  Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui promotori delle iniziative. Qualora venga creata, l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del presente regolamento, è il titolare del trattamento dati.

2.  Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno.

3.  La Commissione è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del presente regolamento e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica.

4.  I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma degli articoli da 9 a 11, a fini di presentazione agli Stati membri, verifica e certificazione a norma dell'articolo 12, nonché ai fini dei necessari controlli di qualità e di analisi statistica.

5.  Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distruggono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell'iniziativa e le eventuali copie entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione in conformità dell'articolo 13 oppure non più tardi di ventun mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tuttavia, se l'iniziativa è ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un mese dopo il ritiro di cui all'articolo 7.

6.  L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

7.  Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 5 e 6 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedimenti.

8.  La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l'archivio degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, entro, rispettivamente, un mese dopo il ritiro dell'iniziativa oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intraprendere in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'archivio degli indirizzi di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della comunicazione.

9.  Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento (UE) 2018/1725, i membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data di registrazione dell'iniziativa.

Articolo 20

Autorità competenti negli Stati membri

1.  Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2.  Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

3.  Entro il 1o gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi comunicano alla Commissione le eventuali modifiche delle suddette informazioni.

La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Comunicazione delle misure nazionali

1.  Entro il 1o gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2.  La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 1.



CAPO IV

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 22

Procedura di comitato

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Poteri delegati

La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni dello stesso pertinenti a tali allegati.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di potere di cui all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2019.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1o gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. Tali relazioni indicano altresì l'età minima richiesta per sostenere le iniziative dei cittadini europei negli Stati membri. Le relazioni sono pubblicate.

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2020.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 27

Disposizione transitoria

Gli articoli da 5 a 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 continuano ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2020 alle iniziative dei cittadini europei registrate anteriormente al 1o gennaio 2020.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 5, e gli articoli da 20 a 24 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO



Belgio

15 771

Bulgaria

12 767

Cechia

15 771

Danimarca

9 763

Germania

72 096

Estonia

4 506

Irlanda

8 261

Grecia

15 771

Spagna

40 554

Francia

55 574

Croazia

8 261

Italia

54 823

Cipro

4 506

Lettonia

6 008

Lituania

8 261

Lussemburgo

4 506

Ungheria

15 771

Malta

4 506

Paesi Bassi

19 526

Austria

13 518

Polonia

38 301

Portogallo

15 771

Romania

24 032

Slovenia

6 008

Slovacchia

9 763

Finlandia

9 763

Svezia

15 020

Regno Unito

54 823




ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UN'INIZIATIVA

1. Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute; ( *1 )

2. Obiettivi dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1 100 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*1) ];

Il gruppo di organizzatori può fornire un allegato sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa, in non oltre 5 000 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*1) ].

Il gruppo di organizzatori può fornire informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Se lo desidera, può anche trasmettere una bozza di testo legislativo.

3. Le disposizioni dei trattati che il gruppo di organizzatori ritiene pertinenti all'azione proposta.

4. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del gruppo di organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono ( 2 );

Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al primo comma, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, nazionalità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono.

5. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri;

6. I nomi degli altri membri del gruppo di organizzatori;

7. Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;

8. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della registrazione.




ALLEGATO III

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte A ( 3 )

(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:

3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5. Titolo dell'iniziativa:

6. Obiettivi dell'iniziativa:

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:

8. Eventuale sito web dell'iniziativa:

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa».



Nome completo

Cognome

RESIDENZA (1)

(via, numero civico, codice postale, località, paese)

Data di nascita

Data

Firma (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero.

(2)   La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

Dichiarazione di riservatezza ( 4 ) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:

In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, è il titolare del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e può essere contattato utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:

In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere ala Commissione europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dalla Commissione europea per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso il garante europeo della protezione dei dati o presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

La Commissione europea e il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata sono responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea, dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali, del garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte B ( 5 )

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

Cfr. il sito web della Commissione europea sull'iniziativa dei cittadini europei per i numeri d'identificazione personale/numeri dei documenti d'identificazione personale da fornire.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:

3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5. Titolo dell'iniziativa:

6. Obiettivi dell'iniziativa:

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:

8. Eventuale sito web dell'iniziativa:

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa».



Nome completo

Cognome

NUMERO d'identificazione PERSONALE/NUMERO DEL DOCUMENTO d'identificazione PERSONALE

Tipo di numero d'identificazione personale o di documento d'identificazione personale

Data

Firma (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

Dichiarazione di riservatezza ( 6 ) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:

In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:

In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Commissione europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dalla Commissione europea per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso il garante europeo della protezione dei dati o presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

La Commissione europea e il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata sono responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data- protection, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea, dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali, del garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.




ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI RACCOLTA ELETTRONICA AL REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema individuale di raccolta elettronica …. (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per … (titolo dell'iniziativa) registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:




ALLEGATO V

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:

2. Titolo dell'iniziativa:

3. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:

4. Data di registrazione:

5. Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro):

6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:

7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:

8. Allegati:

(Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini dello Stato membro competente.

Se pertinente, accludere il certificato di conformità del sistema individuale di raccolta elettronica al regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'iniziativa dei cittadini).

9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente ( 7 )) o del rappresentante dell'entità giuridica:




ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO MEMBRO)

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che … (numero delle dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale




ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1. Titolo dell'iniziativa:

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:

3. Data di registrazione:

4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno pari a 1 milione):

5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:



 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Numero di firmatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTALE

Numero di firmatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) ( 8 ) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:

7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione:

8. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente ( 9 )) o del rappresentante dell'entità giuridica:

9. Allegati: (accludere tutti i certificati).



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).

( *1 ) La Commissione fornisce la traduzione di tali elementi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per tutte le iniziative registrate.

( 2 ) Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.

( 3 ) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

( 4 ) Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.

( 5 ) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

( 6 ) Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.

( 7 ) Cancellare la dicitura inutile.

( 8 ) Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.

( 9 ) Cancellare la dicitura inutile.

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