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Document 02019R0461-20190322

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e del ministero delle Finanze britannico dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/461/2019-03-22

    02019R0461 — IT — 22.03.2019 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ►C1  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/461 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2019

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e del ministero delle Finanze britannico dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ◄

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 080 dell'22.3.2019, pag. 10)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 103, 12.4.2019, pag.  61 (2019/461)




    ▼B

    ▼C1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/461 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2019

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e del ministero delle Finanze britannico dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    ▼B

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO




    «ALLEGATO I

    1. Australia:

     Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

     Ufficio australiano per la gestione finanziaria (Australian Office of Financial Management);

    2. Brasile:

     Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

     Tesoro nazionale del Brasile (National Treasury of Brazil);

    3. Canada:

     Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

     Dipartimento delle Finanze del Canada (Department of Finance Canada);

    4. Cina:

     Banca centrale della Repubblica popolare cinese (People's Bank of China);

    5. Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

     Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

     Ufficio dei Servizi finanziari e del Tesoro di Hong Kong (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong);

    6. India:

     Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

    7. Giappone:

     Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

     Ministero delle Finanze del Giappone (Ministry of Finance of Japan);

    8. Messico:

     Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

     Ministero delle Finanze e del Credito pubblico del Messico (Ministry of Finance and Public Credit of Mexico);

    9. Singapore:

     Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

    10. Corea del Sud:

     Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

     Ministero della Strategia e delle Finanze della Corea (Ministry of Strategy and Finance of Korea);

    11. Svizzera:

     Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

     Amministrazione federale delle Finanze della Svizzera (Federal Finance Administration of Switzerland);

    12. Turchia:

     Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

     Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia (Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey);

    ▼C1

    13. Regno Unito:

     Banca centrale del Regno Unito (Bank of England);

     Ministero delle Finanze britannico (Her Majesty's Treasury);

    ▼B

    14. Stati Uniti d'America:

     Banca centrale federale (Federal Reserve System);

     Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department of the Treasury).»

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